Sentenza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2009

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione09 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 209

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito degli artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 15 luglio 2008, depositato in cancelleria il 24 luglio 2008 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra enti 2008.

Udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

udito l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 15 luglio 2008 e depositato il successivo 24 luglio, la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), per violazione: a) degli artt. 8, numeri 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); b) del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica); c) del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); d) dell’art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); e) degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); f) dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria); g) degli artt. 12 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

    1.1. – La Provincia ricorrente premette di essere titolare della potestà legislativa primaria in materia di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5, del d.P.R. n. 670 del 1972), di «edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico» (art. 8, n. 10) e di «assistenza e beneficenza pubblica» (art. 8, n. 25). Inoltre, nelle medesime materie alla Provincia spettano le relative potestà amministrative (art. 16).

    Le norme statutarie indicate hanno ricevuto attuazione con il d.P.R. n. 469 del 1975 e con il d.P.R. n. 381 del 1974, il cui art. 1 stabilisce: «Le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata […] esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciali e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con l’osservanza delle norme del presente decreto».

    La difesa della ricorrente esamina la normativa provinciale in materia di edilizia agevolata, soffermandosi in particolare sulle leggi della Provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 – Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

    Con riguardo ai finanziamenti speciali destinati all’edilizia pubblica dalle leggi statali, la Provincia di Trento evidenzia che, in virtù dell’art. 5 della legge n. 386 del 1989, «Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti» (comma 1), mentre «I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l’utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell’ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province» (comma 2).

    Infine, il comma 3 del medesimo art. 5 stabilisce: «Per l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all’individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

    1.2. – La ricorrente descrive il contenuto dell’atto impugnato, sottolineando come l’art. 2 dello stesso disponga l’attivazione di un «programma innovativo in ambito urbano» (asseritamente «ricollegabile» a quello previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21, recante «Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione»), «finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo».

    A tal fine il decreto impugnato utilizza le risorse in origine destinate al completamento del programma «Contratti di quartiere II», e non utilizzate a tale scopo in quanto il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sez. III, sentenza 5 novembre 2007, n. 10855) ha annullato il decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 2006 (Completamento del Programma innovativo in ambito urbano – Contratti di quartiere II), contenente l’avviso relativo al completamento del programma citato.

    La difesa provinciale sottolinea come le risorse rese in tal modo disponibili siano ripartite tra le Regioni sulla base dei coefficienti già utilizzati dal decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002 (Modifiche al d.m. 27 dicembre 2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II»). Tuttavia, precisa la ricorrente, il decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 stabilisce, sia per le Regioni e le Province autonome sia per i Comuni, una quota di cofinanziamento necessaria per accedere al riparto delle risorse statali.

    Gli artt. 6 e 7 del decreto impugnato recano norme in tema di contenuti edilizio-urbanistici e caratteristiche dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile.

    L’art. 8 del decreto regola i «Bandi regionali», che devono essere predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Nei suddetti bandi di gara devono essere fissate «le modalità di partecipazione dei Comuni e forme di monitoraggio di utilizzo dei finanziamenti analoghe a quelle adottate per l’utilizzo dei fondi strutturali europei».

    L’art. 9 stabilisce: «Con successivo...

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