Sentenza nº 200 da Constitutional Court (Italy), 02 Luglio 2009

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione02 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 200

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; dell’art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; e dell’art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promossi dalle Regioni Piemonte (2 ricorsi), Emilia-Romagna, Toscana (2 ricorsi), Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Siciliana e Abruzzo con ricorsi notificati il 16-17, il 20 e il 24-28 ottobre, il 14 e il 19 novembre, il 3, il 5 e il 6 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 22, il 24 e il 28 ottobre, il 20 e il 26 novembre, il 10, il 12 e il 22 dicembre 2008 e rispettivamente iscritti ai nn. 68, 69, 74, 75, 81, 83, 91, 93, 95, 96, 97 e 101 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Stefano Santarelli per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Lucia Bora per la Regione Toscana, Sabina Ornella di Lecce per la Regione Puglia, Mariano Calogero per la Regione Calabria e l’avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 17 ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 22 (ric. n. 68 del 2008), ha impugnato, tra l’altro, l’art. 64, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    La Regione ha prospettato la lesione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

    In particolare la ricorrente, nel richiamare la sentenza n. 13 del 2004 di questa Corte, afferma che le disposizioni impugnate lederebbero la competenza legislativa in materia di “istruzione”.

    A tale proposito, si osserva che i criteri elencati nel comma 4, in relazione alle finalità di risparmio finanziario di cui ai commi 2 e 3, assunti senza la previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti d’interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), non costituirebbero “norme generali sull’istruzione”, ma integrerebbero una disciplina organizzativa che violerebbe le competenze regionali e il principio di leale collaborazione.

    Sul punto, la ricorrente richiama anche il comma 6-bis dell’art. 64, introdotto dal decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), espunto in sede di conversione nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, rispetto al quale la Regione si è riservata di proporre autonoma impugnazione.

    Infine, si sottolinea di avere già approvato i criteri per l’organica revisione del piano di dimensionamento scolastico, in ragione, altresì, della competenza sulla programmazione scolastica di cui all’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

    1.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e comunque la non fondatezza della questione di costituzionalità promossa dalla Regione Piemonte.

    La difesa dello Stato assume che le disposizioni censurate sono inserite nell’ambito della manovra finanziaria e quindi non possono che essere unitarie e valere per tutte le amministrazioni, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici.

    Le norme in questione costituirebbero principi fondamentali nella materia istruzione, anche in riferimento a quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 279 del 2005. La normativa sulla riorganizzazione della rete scolastica non potrebbe ritenersi normativa di dettaglio perché la stessa presenterebbe carattere generale, al fine di garantire la necessaria omogeneità dell’offerta formativa del sistema scolastico.

    Inoltre, le disposizioni relative alle dotazioni organiche del personale della scuola andrebbero sussunte nell’ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

    Infine, si osserva che la disciplina censurata, essendo rivolta ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.).

    Secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, l’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica nei singoli ambiti territoriali rientrerebbe nelle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, come sarebbe confermato dalla lettera f-ter) del suddetto art. 64, nonché dal comma 6-bis, introdotto dal citato decreto-legge n. 154 del 2008, che determina i tempi per la definizione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche di competenza delle Regioni e degli enti locali.

    Da quanto dedotto discenderebbe, infine, la legittimità dei regolamenti previsti dalle norme impugnate.

  2. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 22 (ric. n. 69 del 2008), ha impugnato, anch’essa, tra l’altro, l’art. 64, commi 3 e 4 (in particolare lettera f-bis), del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché il comma 6-bis, introdotto nel citato art. 64 dal decreto-legge n. 154 del 2008.

    In particolare, ad avviso della Regione la previsione del piano programmatico di interventi previsto dall’art. 64, comma 3, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Ed, infatti, detto piano, volto ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili non rientrerebbe nell’ambito delle “norme generali sull’istruzione”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., ma nella generale materia “istruzione”, che l’art. 117, terzo comma, Cost., attribuisce alla potestà legislativa regionale, salva la determinazione dei principi fondamentali da parte della legislazione statale.

    Né potrebbe ritenersi che si sia in presenza delle condizioni per la chiamata in sussidiarietà, poiché tale evenienza avrebbe richiesto il pieno coinvolgimento dei soggetti costituzionalmente titolari della potestà legislativa, mentre nella fattispecie in esame è stato previsto il mero parere della Conferenza unificata e non l’intesa.

    In ordine alla dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, la difesa regionale deduce la violazione dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

    Ed infatti detta norma, nel prevedere che, per l’adozione del piano di cui al comma 3, con successivi regolamenti si provveda ad una revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, esulerebbe dall’ambito delle «norme generali dell’istruzione», dovendo, pertanto escludersi, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., il potere regolamentare dello Stato.

    In ogni caso, qualora si ritenesse sussistente tale potere, la procedura prevista, non contemplando l’intesa ma solo il parere della Conferenza unificata, sarebbe illegittima. La Regione rileva, inoltre, che la previsione dei suddetti regolamenti altererebbe il sistema delle fonti come delineato nella Costituzione.

    Con riferimento alla lettera f-bis), del suddetto comma 4 dell’art. 64, introdotta nel decreto-legge n. 112 del 2008 in sede di conversione in legge, si rileva come l’ulteriore ambito demandato alla disciplina regolamentare dello Stato – relativa alla «definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa» – poiché sarebbe riconducibile alla potestà legislativa regionale concorrente, violerebbe l’art. 117, sesto comma, Cost.

    A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente afferma, richiamando le sentenze n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004, che tra le funzioni spettanti alle Regioni va annoverata quella di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di programmazione della rete scolastica.

    Infine, la Regione Emilia-Romagna ha censurato il comma...

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