Ordinanza nº 135 da Constitutional Court (Italy), 06 Maggio 2009

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione06 Maggio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 135

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 14 aprile e del 23 maggio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, del 25 gennaio 2008 dal Tribunale di Livorno e del 10 aprile 2007 dal Tribunale di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn. 250, 380, 289 e 361 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 49, 40 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, con ordinanza del 14 aprile 2006, pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 2008 (r.o. n. 250 del 2008), ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi, inoltre, a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace;

che il rimettente è chiamato a valutare una richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero, in ragione dell’asserita estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, nell’ambito di un procedimento per fatti di lesione personale (art. 582 cod. pen.) e ingiuria (art. 594 cod. pen.), commessi nel giugno del 2001;

che, secondo lo stesso rimettente, la disciplina del riformato quinto comma dell’art. 157 cod. pen., nella parte in cui si riferisce ai reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, avrebbe riguardo ai reati di competenza del giudice di pace per i quali sono applicabili le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, secondo il disposto dell’art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);

che infatti la norma censurata, ove diversamente intesa, resterebbe priva di un qualunque oggetto, e d’altra parte, essendo la norma stessa riferibile a tutte le previsioni edittali che comprendono le sanzioni cosiddette «paradetentive», non avrebbe alcuna rilevanza la possibilità che, nella maggior parte dei casi, siano applicabili, in alternativa, anche pene di natura pecuniaria;

che la pertinenza del quinto comma dell’art. 157 cod. pen. ai reati di competenza del giudice di pace non potrebbe neppure essere esclusa per l’equiparazione ad «ogni effetto giuridico» istituita, a norma dell’art. 58 del d.lgs. n. 274 del 2000, tra le originarie sanzioni detentive e le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità;

che infatti, sempre a parere del giudice a quo, il legislatore avrebbe inteso creare, mediante le nuove previsioni sanzionatorie, un sottosistema caratterizzato dall’autonomia dei relativi istituti rispetto allo strumentario tradizionale delle pene;

che il rimettente osserva come, alla luce delle premesse indicate, il più grave tra i reati contestati nel giudizio a quo, cioè quello di lesioni personali, dovrebbe considerarsi estinto, essendo per esso prevista l’applicazione delle pene «paradetentive», con termine prescrizionale pari dunque a tre anni, mentre la prescrizione non sarebbe ancora maturata per il meno grave reato di ingiuria, punito con la sola pena della...

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