Ordinanza nº 42 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2009

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione13 Febbraio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 42

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze dell’8 novembre 2007 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di D. N. V. e del 7 febbraio 2008 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di C. G., iscritte ai nn. 137 e 170 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 novembre 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace;

che la Corte di cassazione premette in fatto di dover esaminare il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Benevento avverso una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste, in ordine al reato di cui all’art. 638 del codice penale, fondata sull’assunto della mancanza di prova circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;

che, in punto di rilevanza, il rimettente precisa che, in caso di accoglimento della questione, venendo meno la disposizione di legge censurata che ha soppresso la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pene alternative, il ricorso al suo esame dovrebbe essere convertito in appello;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama interamente la sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art. 603, comma 2, del medesimo codice se la nuova prova è decisiva, ritenendo applicabili anche alla disposizione censurata le ragioni poste a base della citata pronuncia;

che, in particolare, la Corte di cassazione evidenzia come il novellato art. 36 del d.lgs. n. 274 del 2000 realizzi la medesima asimmetria fra le parti che la Corte ha ritenuto incostituzionale in relazione all’art. 593 cod. proc. pen.;

che, infine, la norma sarebbe del tutto irragionevole, dal momento che consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT