Sentenza nº 94 da Constitutional Court (Italy), 02 Aprile 2009

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione02 Aprile 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 94

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) e dell’art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall’art. 2 della legge della Regione Puglia 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), promossi con ordinanze del 19 ottobre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, del 6 dicembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, del 30 gennaio 2008 (numero 2 ordinanze), dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, del 12 febbraio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, del 12 dicembre 2007 (numero 2 ordinanze), del 7 e del 5 maggio, del 31 marzo, del 5 e del 14 maggio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dell’11 luglio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, rispettivamente iscritte ai nn. 27, 78, 132, 133, 176, 230, 231, 255, 256, 262, 263, 368 e 399 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 14, 19, 25, 35, 37, 48 e 52, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di costituzione del Laboratorio d’Analisi Santilio Franco s.r.l. ed altro, della Regione Puglia, dell’Unione Regionale Sanità Privata (URSAP) ed altra, dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) Calabria ed altri, dell’Istituto Policlinico San Donato s.p.a. ed altri, di Ostillio Livio, della Labor Analisi San Giorgio del Dott. Camodeca s.r.l. ed altri, del Laboratorio analisi cliniche e radioimmunologiche Altomari s.r.l., del Laboratorio analisi cliniche Lab s.r.l., della Polispecialistica Bios s.r.l., della Rocomar Analisi Cliniche M. Massimo s.r.l. ed altri, della Regione Friuli- Venezia Giulia, nonché l’atto di intervento dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2009 e nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Gian Luigi Pellegrino per il Laboratorio D’Analisi Santilio Franco s.r.l. ed altro, Renato Borzone per la Regione Puglia, Stefano Tarullo per l’Unione Regionale Sanità Privata (URSAP) ed altra, Beniamino Caravita Di Toritto ed Enzo Paolini per l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) Calabria ed altri, Beniamino Caravita Di Toritto per l’Istituto Policlinico San Donato s.p.a. ed altri, Maria Cristina Lenoci per Ostillio Livio, per la Labor Analisi San Giorgio del Dott. Camodeca s.r.l. ed altri, per il Laboratorio analisi cliniche e radioimmunologiche Altomari s.r.l. ed altri, per il Laboratorio analisi cliniche Lab s.r.l. e per la Polispecialistica Bios s.r.l., Paolo Boni per la Rocomar Analisi Cliniche M. Massimo s.r.l. ed altri, Roberto Crucil per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il Tribunale amministrativo per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, il Tribunale amministrativo per la Lombardia, ed il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanze, rispettivamente, del 19 ottobre 2007 (il primo), del 6 dicembre 2007, 12 dicembre 2007 (due ordinanze), 31 marzo 2008, 7 maggio 2008, 5 maggio 2008 (due ordinanze), 14 maggio 2008 (il secondo), del 30 gennaio 2008 (due ordinanze) (il terzo), del 12 febbraio 2008 (il quarto) e dell’11 luglio 2008 (il quinto) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 (r.o. n. 132/08, n. 133/2008, n. 176/08 e n. 399/08), 24 e 113 (r.o. n. 78/08, n. 132/08, n. 133/08, n. 176/08, n. 230/08, n. 231/08, n. 255/08, n. 256/08, n. 262/08, n. 263/08, n. 368/08 e n. 399/08, parametri indicati in quest’ultima ordinanza nella motivazione), 32, 41, 97 e 117 (recte: 117, terzo comma) (r.o. n. 27/08, n. 78/08, n. 132/08, n. 133/08, n. 176/08 – questa ordinanza non fa riferimento all’art. 32 –, n. 230/08, n. 231/08, n. 255/08, n. 256/08, n. 262/08 n. 263/08, n. 368/08 e n. 399/08, quest’ultima ordinanza non fa riferimento all’art. 117 Cost.), 103 (r.o. n. 176/08) e 119 della Costituzione (r.o. n. 133/08; n. 176/08), questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) (r.o. n. 27/08, n. 78/08, n. 132/08, n. 133/08, n. 176/08, n. 230/08, n. 231/08, n. 255/08, n. 256/08, n. 262/08, n. 263/08, n. 368/08 e n. 399/08), nonché del citato art. 1, comma 796, lettera o), e dell’art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall’art. 2 della legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007) (r.o. n. 27 del 2008 – così vanno intese le censure proposte in detta ordinanza in riferimento al «combinato disposto» della norma statale e della norma regionale – r.o. n. 230 e n. 231 del 2008), nella parte in cui stabiliscono le tariffe per la remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale (di seguito, S.s.n.).

    1.1.- Il citato art. 1, comma 796, lettera o), nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto».

    L’art. 33, comma 2, della legge Regione Puglia n. 10 n. 2007, nel testo censurato, stabilisce: «Fino all’emanazione dei nuovi livelli di assistenza nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di approvazione del DIEF di cui al comma 1, le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica indicata nell’allegato A) della Delib.G.R. 22 settembre 1998, n. 3784 alle quali si applica lo sconto del 20 per cento previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007)».

  2. - Nel giudizio introdotto dalla ordinanza r.o. n. 27 del 2008 la Laboratorio d’analisi Santilio Franco s.r.l., in persona del legale rappresentante, e la Laboratorio d’analisi Burano Santilio s.r.l., in persona del legale rappresentante, hanno chiesto l’annullamento: della nota 6 marzo 2007, protocollo n. 0001667/P della Azienda sanitaria locale (A.s.l.) di Taranto, nella parte in cui è stata comunicata la determinazione che le strutture ricorrenti devono applicare una riduzione tariffaria nella misura del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio, nonché di due presupposte note, non conosciute, della Regione Puglia del 29 dicembre 2006 e del 25 gennaio 2007; della delibera della Giunta regionale della Puglia del 3 aprile 2007, n. 404, recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario regionale e le relative tariffe»; del presupposto decreto del Ministro della salute del 12 settembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2006, n. 289), recante «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie»; della nota dell’Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia, protocollo n. 24/729/SP in data 18 giugno 2007 e della nota dell’A.s.l. di Taranto n. 4540/P in data 25 giugno 2007, nella parte in cui dispongono che le tariffe applicabili alle prestazioni erogate dalle ricorrenti sono quelle emergenti dall’art. 33 della legge Regione Puglia n. 10 del 2007.

    2.1.- Il rimettente premette che la remunerazione delle prestazioni rese per conto del S.s.n. dalle strutture private accreditate avviene mediante il sistema cosiddetto “a tariffa” (artt. 8-quinquies, lettera d), ed 8-sexies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»).

    Un decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1996, n. 216), recante «Prestazioni di assistenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
27 temas prácticos
  • Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2013
    • Italia
    • May 9, 2013
    ...la normativa de qua avrebbe dato vita ad una «legge provvedimento» (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 137 e n. 94 del 2009, n. 267 del 2007), con lesione del principio di separazione tra i poteri e violazione dell’obbligo costituzionale di prevenire e reprimere i reati (......
  • n. 85 SENTENZA 9 aprile - 9 maggio 2013 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 15 Maggio 2013
    • May 9, 2013
    ...la normativa de qua avrebbe dato vita ad una «legge provvedimento» (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 137 e n. 94 del 2009, n. 267 del 2007), con lesione del principio di separazione tra i poteri e violazione dell'obbligo costituzionale di prevenire e reprimere i reati (......
  • SENTENZA Nº 201500371 di TAR Molise, 11-06-2015
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale Molisano (Italia)
    • June 11, 2015
    ...costituzionale dai Tribunali amministrativi regionali della Puglia, del Lazio, della Calabria, del Friuli Venezia Giulia Con sentenza numero 94 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo uno, comma 796, O della legge ......
  • SENTENZA Nº 201900787 di Consiglio di Stato, 29-11-2018
    • Italia
    • Council of State (Italy)
    • November 29, 2018
    ...la legittimità dell’applicazione del detto sconto, sulla scorta dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 2009 (correttamente richiamata dal giudice di primo grado per la reiezione della censura) e con la ordinanza n. 243 del 2010, che sulla base della ......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
22 sentencias
  • Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2013
    • Italia
    • May 9, 2013
    ...la normativa de qua avrebbe dato vita ad una «legge provvedimento» (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 137 e n. 94 del 2009, n. 267 del 2007), con lesione del principio di separazione tra i poteri e violazione dell’obbligo costituzionale di prevenire e reprimere i reati (......
  • SENTENZA Nº 201500371 di TAR Molise, 11-06-2015
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale Molisano (Italia)
    • June 11, 2015
    ...costituzionale dai Tribunali amministrativi regionali della Puglia, del Lazio, della Calabria, del Friuli Venezia Giulia Con sentenza numero 94 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo uno, comma 796, O della legge ......
  • SENTENZA Nº 201900787 di Consiglio di Stato, 29-11-2018
    • Italia
    • Council of State (Italy)
    • November 29, 2018
    ...la legittimità dell’applicazione del detto sconto, sulla scorta dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 2009 (correttamente richiamata dal giudice di primo grado per la reiezione della censura) e con la ordinanza n. 243 del 2010, che sulla base della ......
  • SENTENZA Nº 201800904 di TAR Sicilia - Palermo, 05-10-2017
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo (Italia)
    • October 5, 2017
    ...pubblica, è immediatamente applicabile anche nel territorio della Regione Siciliana ed in proposito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2009, ha avuto occasione di precisare che le norme statali che prescrivono limiti alla spesa delle Regioni possono essere legittimamente qua......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT