Ordinanza nº 109 da Constitutional Court (Italy), 09 Aprile 2009
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 09 Aprile 2009 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 109
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo MADDALENA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza pronunciata il 14 febbraio 2008 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di P.U., B. U. ed altri, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 14 febbraio 2008, il Tribunale di Spoleto – nel corso di un giudizio penale promosso nei confronti di due «legali rappresentanti» di una società in nome collettivo, imputati di reati tributari per evasione dell’IVA e delle imposte dirette relative agli anni dal 1998 al 2000 – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede l’esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi;
che il giudice rimettente ripropone le medesime questioni da lui già sollevate nel corso dello stesso giudizio penale con ordinanza registrata al n. 79 del 2007, dichiarate dalla Corte costituzionale manifestamente inammissibili per incompleta descrizione della fattispecie, con ordinanza n. 251 del 2007;
che, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice a quo formula le stesse censure a suo tempo prospettate con la precedente ordinanza di rimessione, deducendo che la norma censurata víola: a) l’art. 79 della Costituzione, perché, pur prevedendo, per il caso di “condono” fiscale influente sui suddetti reati tributari, una rinunzia all’esercizio della potestà punitiva dello Stato talmente ampia e generalizzata da non trovare riscontro in precedenti leggi di “condono” fiscale e da produrre un effetto identico a quello che conseguirebbe all’applicazione di una amnistia o di un indulto, è contenuta in una legge approvata dal Parlamento a maggioranza semplice e non con la «particolare procedura deliberativa parlamentare, richiedente una maggioranza qualificata», quale prevista per la concessione dell’amnistia o dell’indulto; b) gli artt. 3, 53, 54 e 112 Cost., perché – in violazione dei limiti fissati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con le sentenze n. 369 del 1988 e n. 427 del 1995 (in tema di condono edilizio) per la legittimità costituzionale delle norme che escludono la punibilità di reati in conseguenza dell’applicazione di misure legislative di “condono” – non trova giustificazione né nella necessità di porre rimedio ad una contingente ed eccezionale «illegalità di massa» (dato l’intervento di ben due provvedimenti di clemenza in materia tributaria nel corso degli ultimi quindici anni e dato il riordino del diritto penale tributario, realizzato con il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), né nell’esigenza di favorire l’emersione di illeciti tributari «nascosti» (data la definibilità esclusivamente di carichi fiscali già noti all’ufficio...
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