Sentenza nº 25 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 2009

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione30 Gennaio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 25

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 2 febbraio 2008, depositato in cancelleria l’11 febbraio 2008 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 16 dicembre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 2 febbraio 2008 e depositato il successivo 11 febbraio (iscritto al reg. ric. n. 10 del 2008), Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto 4 dicembre 2007, n. 104, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 41 della Costituzione.

    La disposizione censurata prevede, al primo comma, che i Comuni debbano individuare «gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa», nonché definire «la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento». Il successivo secondo comma dispone che la predetta disciplina urbanistica debba essere stabilita «sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore» della presente legge. Il terzo comma, infine, stabilisce che nelle more della individuazione degli ambiti territoriali «e comunque non oltre il 1° gennaio 2010, non è consentita l’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa».

    Il ricorrente, sulla base della riconduzione della disposizione impugnata alla materia delle comunicazioni elettroniche, sostiene che la previsione di un sistema di limiti quantitativi per gli esercizi operanti nel settore contrasterebbe con la previsione di un regime libero nella fornitura di questi servizi configurato dall’art. 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

    Peraltro – prosegue il ricorrente – la denunciata disciplina contrasterebbe anche con l’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che esonera lo svolgimento di attività commerciali, pur tra loro analoghe, dal rispetto di distanze minime obbligatorie.

    Il censurato art. 8 avrebbe, dunque, introdotto nel sistema un elemento di rigidità tale da comportare una programmazione dell’offerta, attraverso l’imposizione di limiti quantitativi all’apertura di nuove strutture commerciali. Per la salvaguardia della concorrenza, l’ingresso di nuovi operatori non deve, invece, incontrare ostacoli e barriere di tipo normativo e amministrativo volti a predeterminare, con la pianificazione del numero degli esercizi commerciali e con l’individuazione delle relative aree, limiti all’accesso al mercato.

  2. – Con atto depositato il 26 febbraio 2008, si è costituita in giudizio la Regione Veneto per sostenere l’infondatezza del ricorso.

    2.1. – La difesa regionale sostiene, innanzitutto, che l’impugnata disposizione, basandosi esclusivamente su criteri ispirati alla protezione di interessi generali di carattere urbanistico riconducibili alla materia, di potestà concorrente...

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