Ordinanza nº 128 da Constitutional Court (Italy), 30 Aprile 2009

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione30 Aprile 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 128

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 669 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, nel procedimento penale a carico di L.S., con ordinanza del 12 settembre 2007, iscritta al n. 853 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 12 settembre 2007, il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 669 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena in relazione a una sentenza nella quale l’applicazione di tale beneficio sia stata negata […] esclusivamente a causa dell’esistenza di una precedente sentenza di condanna poi revocata per violazione del divieto del bis in idem»;

che il rimettente riferisce di essere investito di una istanza formulata ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., avente ad oggetto, da un lato, la revoca della sentenza emessa il 19 ottobre 2004 dalla quinta sezione penale del Tribunale di Palermo in composizione monocratica (divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2005), e, dall’altro, l’esecuzione della sentenza emessa il 21 ottobre 2004 dalla sezione distaccata di Monreale del medesimo Tribunale (integralmente confermata dalla Corte d’appello di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile il 1° aprile 2006), con richiesta di contestuale concessione all’interessato, «in riforma della sentenza di appello», del beneficio della sospensione condizionale della pena;

che con la prima delle due sentenze, l’istante era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa, per la ricettazione di un contrassegno e di un certificato di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, frutto di contraffazione;

che con la seconda sentenza, la medesima persona era stata condannata, per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione e di falsità in scrittura privata, alla pena – non sospesa – di mesi quattro di reclusione ed euro 350 di multa, di cui mesi tre di reclusione e l’intera pena pecuniaria riferiti alla ricettazione, quale reato più grave;

che, nell’occasione, l’interessato era stato accusato di aver acquistato o comunque ricevuto, a fine di profitto, un contrassegno e un certificato di assicurazione, compendio del delitto di appropriazione indebita di cosa smarrita;

che, alla luce della motivazione delle due sentenze, appariva indubitabile che esse concernevano – quanto alla ricettazione – un identico fatto, discutendosi, in entrambi i casi, dello stesso documento di provenienza delittuosa: identità che non veniva meno per la diversità del contestato reato...

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