Ordinanza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 2009

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione30 Gennaio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 22

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2002, n. 73; dell’articolo 2 e, in via subordinata, dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza dell’11 luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia sul ricorso proposto dalla Patrizia s.a.s. di Consalvi Patrizia & C. contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Venezia 1, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza in data 8 luglio 2006, la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, e dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione agli artt. 102 e 103 della Costituzione, nonché alla IV [recte: VI] disposizione transitoria e finale della Costituzione medesima;

che, in subordine, la Commissione tributaria ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il rimettente – chiamato a decidere sul ricorso proposto da una società contro...

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