Ordinanza nº 111 da Constitutional Court (Italy), 09 Aprile 2009

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione09 Aprile 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 111

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Tribunale di Como, con ordinanza del 27 aprile 2007, e dalla Corte d’Appello di Perugia, con ordinanza del 21 settembre 2007, iscritte, rispettivamente, al n. 636 del registro ordinanze 2007 ed al n. 337 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2007 e n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Como, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non include, tra le situazioni ostative all’espulsione dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, la convivenza more uxorio del predetto con persona di nazionalità italiana;

che lo stesso rimettente ha inoltre sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede il rilascio “sostanzialmente” obbligato del nulla-osta all’espulsione da parte del giudice della convalida dell’arresto;

che il giudice a quo procede nei confronti di un cittadino albanese, arrestato nella flagranza del reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto sorpreso nel territorio dello Stato pur essendogli stato ordinato di allontanarsene con decreto del questore di Como in data 23 maggio 2006, emesso in esecuzione del decreto di espulsione deliberato, in pari data, dal prefetto di Como;

che, secondo quanto riferito dal rimettente, l’istruttoria svolta nel corso del dibattimento ha evidenziato che l’imputato risiede in Italia sin dal 1999 – epoca in cui, essendo minorenne e privo di riferimenti familiari, era stato affidato al Comune di Como e quindi collocato in idonee strutture, ove è rimasto fino al compimento del ventunesimo anno di età – e che dal 2005 convive stabilmente con una cittadina italiana, con l’intenzione di contrarre matrimonio appena la predetta avrà ottenuto lo scioglimento del precedente matrimonio;

che il giudice a quo dà atto della eccezione di illegittimità costituzionale formulata dalla difesa dell’imputato in riferimento all’art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998, e solleva la corrispondente questione, affermandone la rilevanza in quanto la norma censurata deve trovare applicazione nel giudizio principale;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente individua la ratio del divieto di espulsione nella tutela dei valori sottesi alle situazioni di effettiva e stabile convivenza del cittadino straniero con persona di nazionalità italiana, non necessariamente contrassegnate dal vincolo coniugale;

che, infatti, il giudice a quo sottolinea, per un verso, come il divieto in esame operi anche quando lo straniero convive con parenti, di nazionalità italiana, entro il quarto grado, e come, per altro verso, il matrimonio contratto con persona di nazionalità italiana non sia sufficiente ad evitare l’espulsione, essendo necessaria la effettiva convivenza tra i coniugi;

che, in definitiva, nel bilanciamento tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti della persona, il legislatore avrebbe privilegiato questi ultimi e scelto di non recidere legami affettivi e di comunanza di vita, a loro volta...

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