Sentenza nº 426 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2008
Relatore | Giuseppe Tesauro |
Data di Resoluzione | 19 Dicembre 2008 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 426
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con due ordinanze del 5 aprile 2006 dal Tribunale di Teramo, nei procedimenti penali a carico di A. C., iscritte ai nn. 420 e 422 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto in fatto
-
– Il Tribunale di Teramo, con due ordinanze di identico tenore, emesse il 5 aprile 2006 nell’ambito di distinti procedimenti penali pendenti a carico del medesimo imputato per reati di ingiuria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che l’imputato «può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno».
1.1. – Il giudice a quo riferisce di aver ricevuto gli atti relativi ai detti procedimenti dalla Corte di cassazione, la quale – investita, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000, dei ricorsi proposti dall’imputato avverso due sentenze con cui il Giudice di pace di Teramo lo aveva condannato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile – ha qualificato entrambi i gravami come appelli, pure in mancanza di ogni contestazione in ordine ai capi riguardanti l’azione civile, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione contro la condanna penale previsto dall’art. 574, comma 4, del codice di procedura penale.
Il rimettente, competente per i giudizi d’appello, si ritiene vincolato dalle pronunce della Corte di cassazione e, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale della norma che conferisce all’imputato il potere di appellare le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria, anche se solo in presenza di una pronuncia sul danno.
A suo parere, infatti, l’art. 37, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000 violerebbe innanzitutto l’art. 76 Cost., in relazione all’art. 17, comma 1, lettera n), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale), in quanto la delega contenuta in tale ultima norma espressamente sottrae le sentenze «che applicano la sola pena pecuniaria» alla previsione della appellabilità delle sentenze del giudice di pace.
A proposito della delega legislativa, il...
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