Ordinanza nº 424 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2008

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione17 Dicembre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 424

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO ”

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso con ordinanza del 31 marzo 2008 dal Giudice di pace di Montefiascone nel procedimento civile vertente tra B.A. e il Comune di Montefiascone, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Montefiascone ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

che il remittente premette di essere investito – ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – della richiesta di annullamento di un verbale di contravvenzione amministrativa elevato dalla locale polizia municipale, con il quale si è contestata, al ricorrente nel giudizio a quo, la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, avendo costui omesso di comunicare, in assenza di «giustificato e documentato motivo», i dati personali e della patente di guida del soggetto resosi in precedenza responsabile, a bordo della vettura di proprietà di esso ricorrente, della violazione dell’art. 142 dello stesso codice;

che, sempre in punto di fatto, il remittente deduce che la sanzione pecuniaria prevista dal censurato comma 2 dell’art. 126-bis risulta essere stata irrogata, nel caso di specie, sebbene il proprietario del veicolo avesse tempestivamente dichiarato «di non essere responsabile dell’infrazione e di non essere nel contempo in grado di fornire il nominativo del conducente, giacché il veicolo suddetto era in uso a tutti i componenti della sua famiglia (moglie e due figli), con conseguente impossibilità di risalire all’effettivo trasgressore»;

che, ciò premesso, il giudice a quo rammenta che in base all’attuale formulazione della norma censurata il proprietario del veicolo (ovvero altro obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 196 del medesimo codice della strada) «deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», allorché quest’ultimo non sia stato identificato in occasione dell’accertamento di taluna di quelle infrazioni stradali per le quali è prevista l’applicazione, a titolo di sanzione accessoria, anche della decurtazione del punteggio dalla patente di guida;

che, inoltre, a carico del proprietario del veicolo (o dell’obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria), il quale ometta, «senza giustificato e documentato motivo», di fornire i dati richiesti, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa costituita dal pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000;

che nell’ordinanza di rimessione si evidenzia che il vigente testo del comma 2 dell’art. 126-bis costituisce il risultato di una modifica introdotta dal legislatore (con il già...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT