Sentenza nº 442 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione29 Dicembre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 442

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001), come modificato dall’art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), promosso con ordinanza depositata il 20 marzo 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo nel giudizio vertente tra la Provincia regionale di Palermo, il Comune di Bisacquino ed altra parte, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente della Regione Siciliana;

udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di un giudizio promosso dalla Provincia regionale di Palermo avverso alcune cartelle di pagamento concernenti la TARSU relativa agli anni dal 2000 al 2003, emesse nei suoi confronti dal Comune di Bisacquino in relazione a locali adibiti a sede di un istituto di istruzione secondaria siti in quel Comune, la Commissione tributaria provinciale di Palermo, con ordinanza depositata il 20 marzo 2007, ha sollevato – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001), come modificato dall’art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), nella parte in cui pone «a carico» delle province «l’onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni».

    1.1. – Il giudice rimettente premette che la Provincia regionale ricorrente ha impugnato le suddette cartelle deducendo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa impositiva, perché la tassa in questione, il cui onere è addossato alle province in forza della disposizione denunciata, è «dovuta, ai sensi della legge istitutiva, da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, e cioè, nel caso di specie, il Ministero della pubblica istruzione».

    1.2. – In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo afferma che la censurata disposizione di legge regionale incide sull’individuazione del soggetto passivo della TARSU, cioè di un tributo qualificabile come “statale” – in quanto istituito con legge statale – e, pertanto, interviene in una materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Il rimettente osserva, al riguardo (richiamando, per analogia, la sentenza n. 75 del 2006, con cui la Corte costituzionale, in tema di ICI, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4), che deve escludersi che «la Regione Sicilia abbia competenza legislativa per individuare altro soggetto passivo dell’imposta da quello individuato dalla legislazione statale e ciò né in forza dell’articolo 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, né in forza dello Statuto regionale, con la conseguente violazione dello stesso articolo 117, sia nel suo originario contenuto che in quello determinato dalla modifica del 2001».

    1.3. – Quanto alla rilevanza, il medesimo giudice osserva che il problema della «titolarità passiva del soggetto obbligato al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani» è da considerarsi, nel giudizio principale, «preliminare ad ogni altro».

  2. – È intervenuto in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

    2.1. – In via preliminare, la difesa regionale propone tre eccezioni di inammissibilità della sollevata questione.

    In primo luogo, eccepisce che «dal dispositivo dell’ordinanza di rimessione non risulta la comunicazione» della medesima ordinanza «al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana», ai sensi del quarto comma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

    In secondo luogo, la sollevata questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza. Per la difesa della Regione, l’individuazione del soggetto tenuto a sopportare l’onere della TARSU in relazione a locali adibiti a sede degli istituti di istruzione...

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