Ordinanza nº 448 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 2008

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione29 Dicembre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 448

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO ”

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promosso con ordinanza del 4 marzo 2008 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra M. R. e Ministero dell’Interno iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Trieste ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168;

che il remittente precisa di censurare la norma «nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore o motociclo fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del medesimo codice della strada;

che, in punto di fatto, il giudice a quo premette di essere investito dell’appello proposto per la riforma della sentenza con cui il Giudice di pace di Trieste ha rigettato l’opposizione presentata – ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – dal proprietario di un quadriciclo per l’annullamento del verbale con il quale, contestata all’appellante la violazione dell’art. 170, commi 2 e 6, del codice della strada (per avere il medesimo condotto un passeggero a bordo del veicolo di sua proprietà, sebbene lo stesso fosse «inidoneo al trasporto di due persone»), veniva comminata a suo carico, oltre alla sanzione pecuniaria, anche quella della confisca del mezzo, ai sensi, appunto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT