Ordinanza nº 448 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 2008
Relatore | Alfonso Quaranta |
Data di Resoluzione | 29 Dicembre 2008 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 448
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promosso con ordinanza del 4 marzo 2008 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra M. R. e Ministero dell’Interno iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Tribunale di Trieste ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168;
che il remittente precisa di censurare la norma «nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore o motociclo fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del medesimo codice della strada;
che, in punto di fatto, il giudice a quo premette di essere investito dell’appello proposto per la riforma della sentenza con cui il Giudice di pace di Trieste ha rigettato l’opposizione presentata – ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – dal proprietario di un quadriciclo per l’annullamento del verbale con il quale, contestata all’appellante la violazione dell’art. 170, commi 2 e 6, del codice della strada (per avere il medesimo condotto un passeggero a bordo del veicolo di sua proprietà, sebbene lo stesso fosse «inidoneo al trasporto di due persone»), veniva comminata a suo carico, oltre alla sanzione pecuniaria, anche quella della confisca del mezzo, ai sensi, appunto...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA