Sentenza nº 400 da Constitutional Court (Italy), 05 Dicembre 2008

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione05 Dicembre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 400

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di C. E. ed altro con ordinanza del 30 ottobre 2007, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 30 ottobre 2007, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, all’esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la ritenuta diversità del fatto rispetto a quello contestato, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

    Chiamato alla trattazione dell’udienza preliminare in un procedimento per il reato di sfruttamento della prostituzione altrui, il giudice a quo riferisce che, nello stesso procedimento, all’esito di un precedente dibattimento, quale componente del collegio giudicante, egli aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero in ragione della diversità del fatto accertato da come descritto nell’imputazione, in applicazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

    Il rimettente esclude che l’art. 34 cod. proc. pen. contempli quale ipotesi d’incompatibilità del giudice la situazione descritta e, tuttavia, assume che, rispetto ad essa, sussistano le stesse ragioni poste a fondamento dell’incostituzionalità della norma dichiarata, con la sentenza n. 455 del 1994, per il caso di giudizio dibattimentale celebrato dal giudice che, nel precedente...

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