Sentenza nº 1140 da Sicilia, Catania, 18 Giugno 2009

Data di Resoluzione18 Giugno 2009
EmittenteSicilia - Catania

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Calogero Ferlisi, Presidente

Vincenzo Salamone, Consigliere

Dauno Trebastoni, Primo Referendario, Estensore

per la declaratoria dell'obbligo delle Amministrazioni resistenti dell'immediata eliminazione delle parti pericolanti della sommità della difesa foranea esistente ed erosa dalle mareggiate di cui appresso, e della ricostituzione della stessa con massi, naturali e/o artificiali, di idonea pezzatura, nonché della contestuale opera di salpaggio dei massi che ostruiscono il canale di accesso all'approdo del porticciolo turistico, della realizzazione di adeguate ed immediate opere di rafforzamento a difesa del canale di accesso, così da rimettere in sicurezza il porticciolo turistico gestito dalla società ricorrente,

e per la conseguente condanna

delle Amministrazioni medesime all'immediata esecuzione delle opere di cui sopra.

Sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2004, proposto da:

M.E.C. Auto di Rossi Pietro & C. snc, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Martines e Maria Teresa Denaro, con domicilio eletto presso Maria Teresa Denaro, a Catania, viale Alcide De Gasperi 173/C;

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Capitaneria di Porto di Catania, Assessorato Regionale Lavori Pubblici, Ufficio Genio Civile Opere Marittime - Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge a Catania, via Vecchia Ognina 149;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Capitaneria di Porto di Catania, Assessorato Regionale Lavori Pubblici, Ufficio Genio Civile Opere Marittime - Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/05/2009 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente gestisce un porticciolo, sito nel territorio del Comune di Catania, in località Caito.

Tale attività è espletata su un tratto di terreno demaniale marittimo, della superficie di mq. 25236, giusta atto concessorio n. 247 del registro e n. 3803 del repertorio, rilasciato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Catania, in data 23.07.2003, per la durata di 48 mesi dall?01.01.2003 al 31.12.2006, ed a fronte del quale è corrisposto il canone annuale di ? 77.383,75.

In data 11-12.12.2003, le violente mareggiate abbattutesi sulle coste della Sicilia orientale, ripetutesi poi in data 21-22.02.2004, hanno gravemente danneggiato la parte esposta della difesa foranea del porticciolo medesimo, costituita da materiale sfuso di riporto, assestato e rinforzato alla base con pietrame lavico.

Le mareggiate hanno provocato il dilavamento e l'asportazione di uno spessore di circa 6-8 metri di materiale, con conseguente scivolamento dei massi lavici in acqua e sul fondo marino, pregiudicando la stabilità della parte sommitale della difesa foranea esistente.

Il movimento ondoso ha, inoltre, occluso, col materiale suddetto, il canale di accesso all'approdo del porticciolo, creando una diga di circa 3-4 m. di altezza sopra il livello del mare, e di circa 20 m. di larghezza.

Ciò ha, conseguentemente, provocato l'innalzamento del livello delle acque del porticciolo, danni alle strutture interne nonché l'impossibilità di svolgere le attività del porticciolo.

Con atto notificato il 24.03.2004, e depositato il successivo 29.03, la ricorrente ha chiesto pertanto a questo Tribunale che sia dichiarato l'obbligo delle Amministrazioni resistenti dell'immediata eliminazione delle parti pericolanti della sommità della difesa foranea esistente ed erosa dalle mareggiate di cui appresso, e della ricostituzione della stessa con massi, naturali e/o artificiali, di idonea pezzatura, nonché della contestuale opera di salpaggio dei massi che ostruiscono il canale di accesso all'approdo del porticciolo turistico, della realizzazione di adeguate ed immediate opere di rafforzamento a difesa del canale di accesso, così da rimettere in sicurezza il porticciolo turistico gestito dalla società ricorrente, e la conseguente condanna delle Amministrazioni medesime all'immediata esecuzione delle opere di cui sopra.

A tal fine ha depositato anche una relazione tecnica del 15.12.2003, e relativa documentazione fotografica.

Con memoria depositata il 16.04.04 si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, la Capitaneria di Porto di Catania, l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici e l'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo, eccependo: 1) il difetto di legittimazione processuale della Capitaneria di Porto di Catania; 2) il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo; 3) l'infondatezza del ricorso.

La Capitaneria di Porto di Catania sarebbe carente di legittimazione in quanto organo periferico, costituente diramazione territoriale per la materia marittima, dell'Amministrazione centrale delle Infrastrutture e dei Trasporti, come tale, priva di autonoma soggettività giuridica sostanziale e processuale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933, secondo cui ?tutte le citazioni...devono essere notificate...nella persona del Ministro competente?.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti difetterebbe comunque di legittimazione passiva, atteso che nel territorio della Regione Siciliana deputato alla gestione del demanio marittimo è esclusivamente l'Assessorato Territorio ed Ambiente, in quanto, a sensi dell'art. 32...

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