Sentenza nº 4050 da Lombardia, Milano, 17 Giugno 2009

Data di Resoluzione17 Giugno 2009
EmittenteLombardia - Milano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

Aventi ad oggetto

1) ricorso principale:

l'annullamento previa sospensiva:

- della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. ARG/com 91/08 del 4 luglio 2008 avente ad oggetto: ?Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112?;

- del documento di consultazione predisposto dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas il 25 settembre 2008 avente ad oggetto: ?Criteri per l'impostazione della vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sul divieto di traslazione nei prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del d.l. 112/2008, commi da 16 a 18?;

nonché il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 7 della legge 1971 n. 1034;

2) ricorso per motivi aggiunti

l'annullamento:

- della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. VIS 109 /08 datata 11 dicembre 2008 avente ad oggetto: ?Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni il legge 6 agosto 2008, n. 133?;

nonché il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 7 della legge 1971 n. 1034;

Sul ricorso numero di registro generale 2307 del 2008, proposto da:

- A.P.I. - Anonima Petroli Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Api Raffineria di Ancona s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Api Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Panoil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

tutte rappresentate e difese dall'avv. Ferdinando Carabba Tettamanti e dall'avv. Franceso Di Ciommo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Guglielmo Brodasca in Milano, via Principe Amedeo n. 3.

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, n. 1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;

- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica;

- Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, in persona del Ministro in carica;

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati per legge in Milano via Freguglia, n. 1;

ad opponendum:

- Movimento per la Difesa del Cittadino MDC, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Federconsumatori ? Federazione nazionale consumatori e utenti, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Adiconsum, Associazione difesa consumatori e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ennio Magrì in Milano, via Camperio n. 9;

- Gestore dei Servizi Elettrici - G.S.E. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Anaclerio, Stefano Fiorentini, Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Anaclerio in Milano, viale Caldara n. 20;

- Acquirente Unico Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Leone, Ennio Magrì, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ennio Magrì in Milano, via Camperio n. 9;

Visti il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Per L'Energia Elettrica e il Gas;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;

Visti gli atti di intervento ad opponendum di: Movimento per la Difesa del Cittadino MDC; Federconsumatori ? Federazione nazionale consumatori e utenti; Adiconsum, Associazione difesa consumatori e ambiente; Gestore dei Servizi Elettrici - G.S.E. Spa; Acquirente Unico Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue::

FATTO

L'art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112 ? convertito con modificazioni dalla legge 2008 n. 133 - ha stabilito, in considerazione ?dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico?, che l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.), di cui all'articolo 75 del d.p.r. 1986, n. 917, sia applicata con un'addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operino nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio, della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, nonché della produzione o commercializzazione di energia elettrica.

La legge di conversione ha poi precisato che nei confronti di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli suindicati l'addizionale si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, mentre la medesima addizionale non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

Il comma 17 dell'art. 81 del d.l. 2008 n. 112 ? come modificato dalla legge di conversione 2008 n. 133 ? dispone che in deroga all'articolo 3 della legge 2000 n. 212 (c.d. statuto del contribuente) l'addizionale I.R.E.S. si applichi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre il successivo comma 18 introduce il divieto di traslazione dell'addizionale, prevedendo che ?è fatto divieto agli operatori economici cui si applica l'ulteriore aliquota di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo?.

Inoltre, quest'ultima disposizione stabilisce che ?l'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16? .

In applicazione della disciplina ora ricordata l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha adottato, in un primo tempo, la delibera n. 91 del 4 luglio 2008 avente ad oggetto ?disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiore imposta di cui all'art. 81 comma 18 del D.L. 112/08?.

Con tale atto l'amministrazione ha stabilito che, per assicurare che gli operatori economici assoggettati alla maggiorazione di imposta non traslino il predetto onere sui prezzi al consumo, è necessario che essi non aumentino i propri margini operativi lordi unitari con riferimento ai prodotti relativi ai settori individuati dall'art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112, ?salvo i casi in cui tali aumenti siano giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da situazioni particolari adeguatamente motivate?

Al fine di verificare le variazioni dei margini operativi lordi unitari e di esercitare una vigilanza efficace sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta l'A.E.E.G. ha disposto che, ai sensi dell'art. 2, comma 20 lett. a), della l. 1995 n. 481, le imprese assoggettate all'addizionale debbano trasmettere all'Autorità medesima entro il 31 luglio 2008 l'ultimo bilancio di esercizio disponibile, nonché, se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 e i documenti di budget relativi al 2008; le imprese in questione devono trasmettere anche una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all'art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112 riferiti all'anno 2007 e al primo semestre 2008.

L'Autorità si è riservata di delineare con successivi provvedimenti una disciplina organica delle informazioni e dei documenti che le imprese cui si applica l'addizionale dovranno inviarle con cadenza regolare, nonché eventuali ulteriori adempimenti necessari per verificare il rispetto del divieto di traslazione, incaricando il Direttore Generale di istituire un gruppo di lavoro composto da adeguate competenze professionali e di proporre un programma di lavoro e strumenti organizzativi atti ad assicurare l'efficace esercizio della funzione di vigilanza attribuitale dalla legge sulla materia.

Avverso tale delibera e il successivo documento per la consultazione adottato dall'Autorità in data 25.09.2008 hanno proposto ricorso le società indicate in epigrafe, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e il risarcimento del danno.

In particolare le ricorrenti deducono:

1) la violazione degli artt. 81 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità Europea, chiedendo che sia sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 del Trattato, in ordine alla compatibilità comunitaria delle disposizioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Siffatte violazioni sono configurate anche come motivo...

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