Sentenza nº 5684 da Lazio, Roma, 16 Giugno 2009

Data di Resoluzione16 Giugno 2009
EmittenteLazio - Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Presidente dell'ISVAP n. 2779/07 in data 20 dicembre 2007 con la quale era ordinato ed ingiunto al dott. Francesco La Gioia (all'epoca dei fatti contestati direttore generale di ZURICH compagnia di Assicurazioni s.a. (ora ZURICH INSURANCE COMPANY s.a.) ed a ZURICH INSURANCE COMPANY s.a. Rappresentanza Generale per l'Italia, di pagare, quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata la somma di ? 198.517,73, oltre i diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell'ISVAP per ? 36,27, per complessivi ? 198.554,00;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, tra cui il processo verbale di accertamento di violazione della legge 28 novembre 1984 n. 792 n. 24892 del 30 novembre 2005 del Presidente ISVAP e l'istruttoria esperita dal Servizio Ispettorato dell'Istituto e come riferita al Servizio Sanzioni del medesimo.

Sul ricorso numero di registro generale 598 del 2008, proposto da:

Soc Zurich Insurance Company Sa Rapp Gener Per L'Italia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bonaccorsi Di Patti, Giancarlo Faletti, con domicilio eletto presso Domenico Bonaccorsi Di Patti in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

Isvap - Ist. Vig. Assic.Ni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Adolfo Maria Zamboni, con domicilio eletto presso Dario Adolfo Maria Zamboni in Roma, via del Quirinale, 21; Ministero delle Attivita' Produttive;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Ist. Vig. Assic.Ni Private e di Interesse Collettivo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2008, proposto da:

La Gioia Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bonaccorsi Di Patti, Giancarlo Faletti, con domicilio eletto presso Domenico Bonaccorsi Di Patti in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

Isvap - Ist. Vig. Assic.Ni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Gentile, Dario Adolfo Maria Zamboni, con domicilio eletto presso Dario Adolfo Maria Zamboni in Roma, via del Quirinale, 21; Ministero delle Attivita' Produttive;

FATTO

Il 23 febbraio 1999 Zurigo Compagnia di Assicurazioni (ora: Zurich Insurance Company) e Auto Club Medico d'Italia (ACMI) sottoscrivevano un accordo di collaborazione per la copertura della responsabilità civile professionale, con impegno della prima di porre a disposizione degli associati del secondo i prodotti oggetto di convenzione alle condizioni contrattuali ed alle tariffe concordate.

Sui premi netti incassati relativamente ai prodotti oggetto della predetta convenzione, ZURICH riconosceva a Simbroker la provvigione del 23%, maggiorata del 2% relativamente al primo esercizio.

L'accordo formava, prima della naturale scadenza, oggetto di rinnovo per un quinquennio.

A seguito di accertamenti ispettivi effettuati da ISVAP presso la sede di Simbroker, l'Istituto chiedeva a ZURICH informazioni in ordine alle commissioni addizionali corrisposte in violazione dell'art. 1 della legge 792/1984.

Il 5 gennaio 2006 perveniva alla ricorrente ZURICH un processo verbale di accertamento di violazione dell'art. 1 della legge 792/1984, in quanto l'Istituto riteneva accertata l'esistenza di accordi fra ZURICH ed il broker in merito al riconoscimento di provvigioni collegate al raggiungimento di obiettivi di redditività delle polizze/convenzione relative ai rischi di infortunio/malattia stipulate, con la mediazione di Simbroker, da ACMI.

In esito allo svolgimento della prevista istruttoria, ISVAP adottava l'avversato provvedimento, con il quale è stata irrogata agli odierni ricorrenti ? in solido ? la sanzione pecuniaria in precedenza indicata.

I profili di censura omogeneamente dedotti con gli epigrafati ricorsi ? i cui contenuti possono, conseguentemente, essere congiuntamente riportati ? sono i seguenti:

1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 8 E 9 DELLA LEGGE 792/1984. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 2729 C.C. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE DI FATTO, IRRAGIONEVOLEZZA.

Come in precedenza indicato, ISVAP ha ritenuto che siano stati raggiunti accordi fra ZURICH ed una società di brokeraggio aventi ad oggetto il riconoscimento di provvigioni collegate al raggiungimento di obiettivi di redditività delle polizze/convenzione relative ai rischi di infortunio/malattia: sì da venirsi a determinare un rapporto fra compagnia assicuratrice e broker in contrasto con il principio di indipendenza di quest'ultimo, sancito dall'art. 1 della legge 792/1984.

Nell'osservare come la durata temporale della condotta stigmatizzata da ISVAP sarebbe considerevolmente più breve di quanto dallo stesso Istituto ritenuto, sostiene ZURICH Assicurazioni che il pagamento, in favore del broker, della commissione legata alla redditività dei contratti non avrebbe determinato alcun impegno, in capo al broker, suscettibile di vincolare quest'ultimo all'impresa assicurativa: escludendosi che la presunzione a fondamento dell'iter logico che ha condotto ISVAP all'irrogazione della sanzione trovi concreti e dimostrabili elementi di prova.

2) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA MANCATA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE PER CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA SOPRAVVENUTA (DIRETTIVA 2002/92/CE). VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLE SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA DI CUI AL D.LGS. 209/2005. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA SUL PUNTO.

La legge 792/1984 ? sulla quale si fonda l'applicazione della contestata sanzione ? è stata abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2006, dall'art. 354, comma 1, del D.Lgs. 209/2005: e non era, quindi, in vigore al momento della contestazione della violazione (5 gennaio 2006).

Il quadro normativo risultante dalla citata sopravvenienza escluderebbe alcuna rilevanza alla fattispecie sanzionata da ISVAP (non prescrivendosi più che il broker debba agire ?in assenza di vincoli?), con riveniente venir meno della fattispecie asseritamente illecita.

A conclusioni analoghe sarebbe, del resto, dato pervenire a seguito dell'esame della disciplina di rango comunitario (Direttiva 2002/92/CE), la cui vigenza avrebbe, comunque, dovuto imporre la disapplicazione della legge 792/1984.

3) VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA CORRELATIVITÀ TRA IL ?CONTESTATO? ED IL ?RITENUTO?. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE DI FATTO, CARENTE ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE APPARENTE O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 62 DEL REGOLAMENTO N. 5 DELL'ISVAP

Mentre il verbale di accertamento si riferisce ad un'ipotesi di cointeressamento del broker, l'ordinanza impugnata individua negli accordi su modalità ed entità di commissioni, legate ad obiettivi di redditività, la presenza di un legame con la compagnia assicuratrice, in contrasto con il principio di indipendenza del broker stesso.

Tali elementi configurerebbero una fattispecie di violazione del principio di immutabilità della contestazione, con riveniente lesione del diritto alla difesa.

4) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 689/1981 IN MATERIA DI PRESCRIZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA INCONGRUA E CONTRADDITTORIETÀ.

Nell'osservare come il termine prescrizionale quinquennale si compia ? ai sensi dell'art. 28 della legge...

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