Sentenza nº 1347 da Puglia, Lecce, 03 Giugno 2009

Data di Resoluzione03 Giugno 2009
EmittentePuglia - Lecce

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Aldo Ravalli, Presidente

Carlo Dibello, Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

per l'annullamento,

delle note prot. n. 1969, prot. n. 1970, prot. n. 1971, prot. n. 1972, prot. n. 1973, prot. n. 1975, tutte del 29.1.2008, a firma del Dirigente p.t. dell'Ufficio tecnico del Comune di Castellaneta,

delle note prot. n,. 21469, prot. n. 21470, prot. n. 21471, prot. n. 21472, prot. n. 21473, prot. n. 21474, tutte dell?11.10.2007, a firma del Dirigente p.t. dell'Ufficio tecnico del Comune di Castellaneta;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

dell'intervenuta prescrizione del credito vantato con le note gravate a titolo di sanzione ex art. 42 D.P.R. 6.6.2001, n. 380;

Sul ricorso numero di registro generale 548 del 2008, proposto da:

Nuova Concordia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata nel suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

Comune di Castellaneta, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Recchia, con domicilio eletto presso Alessandro Maggiore in Lecce, via Pozzuolo N.9;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellaneta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/03/2009 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. Sticchi Damiani per la ricorrente e l'avv. Recchia per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

  1. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, le note indicate in epigrafe con cui il Dirigente p.t dell'ufficio tecnico del Comune di Castellaneta ha chiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e a titolo di sanzioni.

  2. La società ?Nuova Concordia? è proprietaria, nel comune di Castellaneta, di una vasta area oggetto del piano di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio comunale del 17 marzo 1988 n. 227, al quale sono state poi apportate due varianti: la prima con delibera del Consiglio comunale n. 76 del 24 luglio 1995, e la seconda ? meramente formale ? con delibera del Consiglio comunale n. 300 del 13 novembre 1996.

  3. In relazione alla seconda variante Legambiente e LIPU hanno formulato osservazioni ex artt. 21 e 27 L.r. 31 maggio 1980, n. 56; osservazioni rigettate con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 14 febbraio1997. Con delibera n. 43 in pari data, infine, il Consiglio comunale ha approvato definitivamente la variante.

  4. Le delibere n. 42 e n. 43 citate sono state poi sottoposte al vaglio della Sezione decentrata di controllo di Taranto, che, con una decisione interlocutoria, ha chiesto al Comune di controdedurre ad un ulteriore esposto presentato da Legambiente. Il consiglio comunale ha quindi provveduto con delibera n. 61 del 2 maggio 1997.

    La sezione decentrata di controllo di Taranto ha infine, dichiarato ?il non luogo a provvedere a seguito dell'entrata in vigore della L. 15.5.1997, n. 127?.

  5. Avverso le citate delibere nn. 42 e 43 e n. 61 Legambiente ha proposto avanti a questo T.a.r. il ricorso n. 120/98.

  6. Successivamente, la Nuova Concordia ha presentato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20 gennaio 1998 n. 3, un proposta progettuale per lo sviluppo turistico integrato ?La Principessa? ? nell'ambito del contratto di programma sottoscritto in data 9 gennaio 1998 con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ? richiedendo una variante dei parametri del piano di lottizzazione, già definitivamente approvato con particolare riguardo al comparto unico ?Principessa?. Proposta accolta con deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 23 ottobre 1998.

  7. Anche quest'ultima deliberazione è stata impugnata da Legambiente con il ricorso n. 1418/99, rigettato con sentenza n. 229 del 21 gennaio 2003.

  8. Decidendo poi sul ricorso n. 120/98 questo giudice, con sentenza n. 228/03, ha:

    - dichiarato improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento a quella parte di variante relativa ad interventi oramai interessati dal progetto ex l. n. 3/98;

    - accolto l'impugnazione per la mancata acquisizione del parere C.U.R., relativamente alla diversa parte dell'intervento concernente le residenze a rotazione d'uso.

  9. A seguito di detta pronuncia conseguiva, per l'effetto, l'annullamento della concessione edilizia n. 15/99 ottenuta dalla società per la realizzazione dell'intervento relativo alle citate residenze a rotazione d'uso (sentenza n. 231/03 resa su ricorso n. 4505/00).

  10. Il Consiglio comunale, a seguito della sentenza n. 229 del 2003, con delibera n. 37 del 10 agosto 2006, previa acquisizione del parere reso dal C.U.R., ha deliberato la nuova approvazione della citata variante.

  11. Con istanza acquisita al protocollo comunale in data 17 gennaio 2003, la ricorrente ha presentato, ai fini dell'adozione e dell'approvazione gli elaborati progettuali concernenti un...

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