Sentenza Breve nº 423 da Friuli Venezia Giulia, Trieste, 05 Giugno 2009

Data di Resoluzione05 Giugno 2009
EmittenteFriuli Venezia Giulia - Trieste

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Vincenzo Farina, Consigliere

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 26 del Questore di Trieste, datato 28 gennaio 2009, notificato in data 6 febbraio 2009, cat. A12/2009 Uff. Immigrazione 2^ sez., di diniego rinnovo permesso di soggiorno.

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 263 del 2009, proposto da:

Predag Sekanic, rappresentato e difeso dall'avv. Martina Zerbinato, con domicilio eletto presso Martina Zerbinato in Trieste, via Machiavelli 28;

Questura di Trieste; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Il ricorrente impugna il diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno motivato con la sentenza di condanna n- 1649 del 6.12.2006 ? divenuta irrevocabile il 28.4.2007 ? per i reati di cui agli artt. 61 n. 11, 624, 625 n. 2 c.p., che, a termini del combinato disposto dell'art. 5 comma 5 e 4 comma 3 del d.lgs 286/98 preclude la concessione del rinnovo.

Il ricorso deduce l'eccesso di potere per carenza di motivazione sotto molteplici profili. In primis si contesta la mancata valutazione della concessione della sospensione condizionale della pena, invocando la necessità dell'effettuazione di un autonomo giudizio di pericolosità sociale da parte dell? amministrazione, la necessità di valutare la presenza ultradecennale del ricorrente in Italia ed il suo radicamento lavorativo e sociale, si sostiene anche il non automatismo delle preclusioni fissate per l'ingresso dello straniero in Italia nel diverso caso del rinnovo del permesso di uno straniero già legittimamente soggiornante e la irragionevolezza della decisione adottata in...

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