Sentenza nº 2884 da Liguria, 11 Maggio 2009

Data di Resoluzione11 Maggio 2009
EmittenteLiguria

REPUBBLICA ITALIANA N. 2884/09 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5785/08 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG. 5785 dell'anno 2008 proposto da AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A., in persona del presidente signor Camillo Ranza, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Zoppolato, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via del Mascherino, n. 72;

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona della Giunta regionale signor Roberto Formigoni, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Lucia Tamborino, Pio Dario Vivone e Federico Tedeschini, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico, n. 7 (presso lo studio dell'avv. Tedeschini);

e nei confronti della

PROVINCIA DI MILANO, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza al giudicato

formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6697 del 28 dicembre 2007;

Visto il ricorso in ottemperanza con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla udienza in camera di consiglio del 24 febbraio 2009 il consigliere Carlo Saltelli;

Uditi per le parti gli avvocati Zoppolato, Tedeschini e Tamborino;

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con la decisione n. 6697 del 28 dicembre 2007 la quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla società Auto Guidovie Italiane S.p.A. avverso la sentenza n. 86 del 18 gennaio 2006 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. IV, ed in riforma di quest'ultima, dopo aver estromesso dal giudizio la Provincia di Milano, ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla stessa società "nei limiti di cui in motivazione".

In particolare, evidenziato che la questione controversa consisteva nella "richiesta di integrazione del contributo di esercizio per il trasporto pubblico extraurbano, per l'anno 2003... in ordine a rapporti concessori regolati dalla L. n. 151/82, già scaduti e gestiti in regime di prorogatio, nonché l'individuazione della normativa applicabile alla fattispecie" e che l'azione non era rivolta "al recupero di un credito di ammontare incontestato, ma al corretto esercizio di una potestà discrezionale in ordine ai criteri adottati dall'amministrazione per la determinazione del quantum del contributo...", sulla scorta delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i giudici hanno rilevato che era certamente possibile per l'amministrazione regionale mantenere fino al 2007 gli affidamenti in corso, subordinandoli alla "revisione dei contratti di servizio in essere, se necessaria", aggiungendo tuttavia che proprio detta verifica circa la necessità della revisione era da condurre sulla base di parametri di comune esperienza che "...non necessitano di prove puntuali in ordine alla loro rilevanza, sono stati indicati dalla stessa appellante ed, in parte, sono stati riconosciuti dall'Amministrazione resistente e trovano ulteriore fondamento nel fatto che l'impugnativa riguarda un esercizio in regime di proprogatio, situazione nella quale la "necessarietà" della revisione, in relazione ad un servizio svolto sulla base di una regolamentazione economica che aveva un termine finale, risulta di maggiore evidenza".

Pertanto, ad avviso del giudice d'appello, l'amministrazione regionale avrebbe dovuto procedere "..., disapplicando ogni norma che disponga in senso contrario alla rideterminazione dei contributi di esercizio in favore dell'appellante, per l'anno di riferimento, al fine di ripristinare il corretto esercizio del potere che regola l'erogazione dei contributi pubblici, pur entro le regole del rapporto concessorio preesistente, non potendo ritenersi...che il sistema di contribuzione così come in precedenza regolato dalla disciplina regionale abbia esaurito le forme di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese di trasporto escludendo così, in base alle richiamante disposizioni, ogni possibilità di revisione".

In conclusione veniva accertato il diritto dell'appellante ad ottenere il pagamento "...delle ulteriori somme dovute a titolo di contributo, secondo le procedure...

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