Sentenza nº 1465 da Veneto, Venezia, 14 Maggio 2009

Data di Resoluzione14 Maggio 2009
EmittenteVeneto - Venezia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Stefano Mielli, Referendario

per la condanna

al risarcimento del danno pari al mancato guadagno causato dalla forzata chiusura, per circa un anno e mezzo, dell'attività commerciale, nella misura da accertare in corso di causa e all'ulteriore risarcimento pari ad euro 48.546,95 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, per la perdita di valore dell'avviamento dell'esercizio oggetto del provvedimento di revoca dell'autorizzazione commerciale annullato con sentenza n. 370/1993 del TAR Veneto.

Sul ricorso numero di registro generale 973 del 2008, proposto da:

Pietroni Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Bucci, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Comune di Mirano, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Tonolo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mirano ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/11/2008 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Alberto Pietroni, titolare della ditta commerciale "Falier Calzature", corrente in Mirano, richiedeva, il 18 marzo 1988, l'autorizzazione comunale per l'esercizio del commercio al minuto di calzature e articoli in pelle e cuoio, ricompresi nell'allora vigente tabella merceologica n. XI.

Qualche mese dopo, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo D.M. 4.8.1988, n. 375 - il cui art. 56 modificava la precedente divisione delle tabelle merceologiche e accorpava nella nuova tabella n. IX tutti i prodotti precedentemente divisi fra vecchie tabelle n. IX e XI - l'amministrazione comunale di Mirano rilasciava al sig. Pietroni l'autorizzazione per la nuova tabella IX (riguardante le calzature e gli articoli in pelle) in quanto sostanzialmente conforme all'autorizzazione richiesta.

Dopo circa quattro anni dall'inizio di quell'attività commerciale, con l'ordinanza n. 10 del 6 febbraio 1992, il sindaco di Mirano revocava la suddetta autorizzazione commerciale, con la motivazione che "anziché per la tabella n. IX doveva essere rilasciata autorizzazione per la tabella XI (antecedente D.M. 375/1988)"; ciò, senza però considerare che la nuova tabella XI non riguardava più i prodotti in pelle che il richiedente intendeva commercializzare, ma tutt'altro genere di articoli e che quell'autorizzazione era stata rilasciata dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, cosicchè non si sarebbe potuto applicarne una non più vigente.

Il Pietroni impugnava tale provvedimento avanti al T.A.R. che con sentenza n. 370 del 5 maggio 1993, accoglieva il ricorso ed annullava la revoca dell'autorizzazione commerciale.

Passata in giudicato la sentenza n. 370/93, con atto di citazione notificato il 9 gennaio 1998, il titolare dell'esercizio conveniva il Comune di Mirano avanti al Tribunale Civile di Venezia per sentir condannare l'amministrazione al risarcimento di tutti i danni da lui subiti a cagione dell'illegittima revoca dell'atto autorizzativo.

Il predetto giudizio civile, promosso anche nei confronti dell'ex sindaco Alberto Trevisan e dell'ex dirigente del settore commercio Paolo Giacomazzi, in quanto responsabili dell'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione commerciale veniva, dapprima, sospeso in attesa della decisione sul regolamento di giurisdizione, che si concludeva con la sentenza n. 933/1999, con la quale le Sezioni Unite del Supremo Collegio dichiaravano competente il Giudice Contabile a decidere sulla responsabilità del Sindaco (come pure del funzionario comunale convenuto).

Il giudizio si concludeva, quindi, nell'anno 2003, con ordinanza di estinzione ex art. 307 c.p.c. per avere il Pietroni riassunto il giudizio civile nei confronti del solo Comune di Mirano e delle due assicurazioni parimenti convenute, e non degli altri soggetti nei cui confronti era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio.

L'odierno ricorrente evocava quindi nuovamente davanti al Tribunale civile di Venezia il Comune di Mirano, che si costituiva in quel giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione della domanda risarcitoria, contestandone nel merito la fondatezza sul rilievo che non vi sarebbe stata alcuna lesione di diritto soggettivo e che il comportamento dell'amministrazione sarebbe comunque esente da colpa.

In corso di causa, tuttavia, all'esito della sopravvenuta giurisprudenza della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT