Sentenza nº 890 da Lombardia, Brescia, 04 Maggio 2009

Data di Resoluzione04 Maggio 2009
EmittenteLombardia - Brescia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Mario Mosconi, Presidente

Gianluca Morri, Primo Referendario

Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore

per l'annullamento

- del provvedimento del responsabile dell'Area Finanziaria prot. n. 18624 del 1 ottobre 2007, con il quale è stata disposta la cessazione dell'attività di telefonia in sede fissa (phone center);

Sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2007, proposto da:

NAZIR HUSSAIN, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pezzangora, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Cairoli 8;

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Melzani, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, piazza Vittoria 11;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2008 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. Il ricorrente Hussain Nazir svolge attività di telefonia in sede fissa (phone center) nel Comune di Castiglione delle Stiviere, in via Ascoli 8. La superficie del locale destinato a tale attività è di circa 50 mq. All'interno sono ospitate 4 postazioni telefoniche di circa 0,90 mq ciascuna, oltre a 2 più piccole da tempo non utilizzate. L'attività è stata aperta alla fine del 2005, quando mancava una specifica disciplina autorizzatoria e igienico-sanitaria per questo tipo di esercizi ed era quindi applicabile la disciplina generale del regolamento locale di igiene per i locali commerciali.

  2. Poco dopo è stata approvata la LR 3 marzo 2006 n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), la quale ha introdotto una disciplina organica dei phone center ?nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio? (art. 1). La nuova legge regionale ha regolato la ?cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico? (art. 2) prevedendo tra l'altro un'autorizzazione comunale per lo svolgimento e il trasferimento di tale attività (art. 3 e 4) e definendo puntualmente i requisiti igienico-sanitari e della sicurezza dei locali (art. 8). In via transitoria è previsto che i titolari dei...

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