Sentenza nº 4185 da Lazio, Roma, 27 Aprile 2009

Data di Resoluzione27 Aprile 2009
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. RS

Anno 200

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RGR
Anno
-SEZIONE II -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8296/08 proposto da Sisal Match point s.p.a.., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Medugno ed Annalisa Lauteri, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 58 ,

CONTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ,

E NEI CONFRONTI DI

Consorzio Lotterie Nazionali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Mirabile, presso il cui studio domicilia in Roma, Largo Messico 7;

Società Lottomatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mirabile, presso il cui studio domicilia in Roma, Largo Messico 7;

per l'annullamento

della nota in data 3 giugno 2008 con la quale l'A.A.M.S. ha comunicato alla ricorrente la disposta proroga a beneficio del Consorzio Lotterie Nazionali della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, del decreto del Direttore Generale dei Giochi in data 20 marzo 2008, dell'art. 3 del decreto del Direttore generale in data 13 aprile 2006 e di ogni altro atto presupposto e connesso come in ricorso specificato.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Amministrazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Lotterie Nazionali e della Società Lottomatica SpA;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009 - relatore il Cons. Giampiero Lo Presti - gli avv.ti Luigi Medugno e Annalisa Lauteri per la parte ricorrente, l'avv. Eliana Russo, delegata dall'avv. Mirabile, per i controinteressati e l'avv. dello Stato Amedeo Elefante per la difesa erariale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, assumendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione delle regole dell'evidenza pubblica, prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, e dei principi generali in materia di affidamento dei servizi pubblici, nonché la violazione dell'art. 11 quinquiesdecies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Assume in particolare la ricorrente che l'affidamento in via diretta al Consorzio Lotterie Nazionali dell'attività di gestione centralizzata sperimentale delle lotterie con partecipazione a distanza sarebbe illegittimo perché disposto in assenza di pubblica gara, in quanto si tratterebbe di servizio pubblico affatto differente rispetto a quello oggetto della Convenzione di concessione con il predetto Consorzio e costituito dalla gestione automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea.

Parimenti illegittima sarebbe quindi la proroga della sperimentazione, disposta sempre a favore del Consorzio Lotterie Nazionali, con il provvedimento impugnato del 3 giugno 2008, in assenza di pubblica gara.

Assume poi, sotto ulteriore profilo, la ricorrente che l'Amministrazione non avrebbe dato atto in alcun modo delle ragioni per le quali, in applicazione della clausola di cui all'art. 3 del decreto in data 13 aprile 2006, è stato ritenuto necessario disporre la proroga della sperimentazione.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il Consorzio Lotterie Nazionali e la Società Lottomatica per resistere al gravame.

Con ordinanza in data 24 settembre 2008 il Collegio, ritenendo la non manifesta infondatezza delle censure, non concedeva la richiesta misura cautelare ma fissava la trattazione della causa nel merito.

Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2009 la causa veniva rimessa in decisione.

DIRITTO

L'art. 1, comma 292, della legge 30.12.2004 n. 311 ha conferito all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato il compito di regolare le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza, "definendo la ripartizione percentuale della posto di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche".

Il successivo art. 11-quinquiesdecies, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha poi previsto...

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