Sentenza nº 855 da Lombardia, Brescia, 15 Aprile 2009

Data di Resoluzione15 Aprile 2009
EmittenteLombardia - Brescia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 476 del 2005:

DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL17.1.2005 N. 3273, DI PRONUNCIA DEL TRASFERIMENTO COATTO DI IMMOBILI ESPROPRIATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE ED ATTI CONNESSI.

quanto al ricorso n. 1284 del 2000:

- DEL DECRETO DEL 18.10.2000, N. 68351 DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA CIRCONVALLAZIONE;

- DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE RESP. DEL 26.10.2000, N. 68351P.G./2489 U.T. ED ATTI CONNESSI.

Sul ricorso numero di registro generale 476 del 2005, proposto da:

Gatti Marino in proprio e per l'omonima Az. Agricola, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Di Matteo, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Malta, 12;

Provincia di Mantova, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Colombo, ex lege domiciliata in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Malta, 12;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei giudizi della Provincia di Mantova;

Viste le memorie difensive;

Vista la sentenza parziale del 19 dicembre 2005, n. 1342;

Vista la consulenza tecnica d'ufficio e la successiva integrazione, nonchè le controdeduzioni alle stesse depositate dalle parti in causa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/03/2009 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2000, proposto da:

Gatti Marino, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Di Matteo, Sara Miglioli, con domicilio eletto presso Sara Miglioli in Brescia, via Rosa, 34 (Fax=030/2943351); Cerutti Marco, Corso Eugenio, Fezzardi Aldino, Franzini Marcella, Merchiori Anna;

Provincia di Mantova - Dir. Sett. Viabilita' Provincia Mantova, Vanz Gloria - Resp. Sett. Patrimonio Provincia di Mantova -, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Colombo, ex lege domiciliata in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Malta, 12;

Nicro Costruzioni Srl (Anche A.T.I. Nicro -Va.Ro - C.M.L.), non costituita in giudizio;

FATTO

  1. La Provincia di Mantova ha approvato il progetto della circonvallazione di Medole e ha dato corso alla successiva fase di espropriazione dei terreni interessati dal tracciato. I proprietari di alcuni di questi terreni hanno proposto impugnazione (ricorsi n. 1544/1997, 1548/1997, 257/1999, 697/2000, 1284/2000, 476/2005).

  2. In particolare nel ricorso n. 1284/2000 sono stati impugnati gli atti di riapprovazione del progetto dell'opera e i provvedimenti iniziali della procedura espropriativa (osservazioni, occupazione d'urgenza, avviso di convocazione). Oggetto del ricorso n. 476/2005 sono invece il decreto di esproprio prot. n. 3273/05 del 17 gennaio 2005 e la deliberazione della giunta provinciale n. 423 del 5 dicembre 2002 con la quale è stata approvata una perizia di variante.

  3. Nell'ambito del ricorso n. 1284/2000 è stata disposta, nell'udienza del 22.02.2002, CTU, ponendo al dott. Agr. Gian Luca Guidi il seguente quesito: ?dica il C.T.U., descritte le aree di cui trattasi in relazione alla destinazione urbanistica e all'eventuale potenzialità edificatoria ove sussistente, la situazione dei luoghi in relazione alla realizzazione della tangenziale, con specifico riferimento alle aziende dei ricorrenti, indicando in via presuntiva gli eventuali danni all'attività degli stessi ed indicando, altresì, se allo stato vi sia la possibilità di seguire un percorso alternativo a quello predisposto dall'amministrazione comparando i costi e benefici fra gli stessi, Il tutto riferito alle colture in atto e potenziale sviluppo delle attività agricole?.

    All'esito delle operazioni peritali il C.T.U. ha rilasciato la propria relazione, le conclusioni della quale possono essere così riassunte:

    1. il danno subito dall'azienda agricola Gatti, determinato dando applicazione all'art. 40 della legge 2359/1865 (che disciplina l'espropriazione parziale) ed utilizzando il metodo di stima analitico, ammonta a 231.000,00 Euro, cui deve aggiungersi il valore di mercato della superficie fondiaria espropriata, determinato considerando un valore di Euro 6,90/mq, per un totale, a fronte di una superficie determinata in 5.153 mq, di Euro 35.555,80;

    2. nessun indennizzo è dovuto per la lamentata incidenza della realizzazione della strada sul potenziale sviluppo delle attività agricole attraverso la conversione al metodo di produzione biologico. A tale proposito il tecnico incaricato ha evidenziato che non solo l'azienda in questione non ha mai dato avvio al procedimento per la conversione, ma soprattutto che non esiste ?un regime vincolistico per la produzione biologica in prossimità di fonti esterne di possibile inquinamento?. Taluni sistemi di prevenzione e/o protezione (siepi e filari ecc.) potrebbero anche essere imposte dall'organismo certificatore, ma trattandosi di una mera eventualità i costi relativi alle stesse non possono essere presi in considerazione ai fini indennitari;

    3. nessun indennizzo è dovuto per la lamentata impossibilità di realizzare le serre. Invero dal semplice esame della concessione edilizia rilasciata emerge chiaramente come la loro realizzazione fosse stata sin d'allora subordinata alla collocazione delle medesime in posizione tale da non interferire con la realizzanda circonvallazione. Sia prima che dopo la esecuzione dell'opera, quindi, le serre potevano e possono essere realizzate sulla parte residua dei fondi assoggettati ad espropriazione;

    4. il danno subito dall'azienda Corso-Marchiori è quantificabile attraverso il criterio differenziale, ma utilizzando il metodo comparativo, trattandosi di un'azienda caratterizzata da un ordinamento colturale ?ordinario? e quindi raffrontabile con altri sul mercato. Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto che il deprezzamento subito dalla parte residua del fondo potesse essere calcolato nella misura del 5 % del valore (partendo da valore del terreno corrispondente a 69.000 Euro/ettaro), tenuto conto della percentuale della superficie espropriata rispetto a quella totale, corrispondente al 4,37 %, della configurazione irregolare del fondo, dell'ubicazione marginale dell'esproprio e del passivo della gestione aziendale, il quale incide sul costo di produzione della parte residua. L'indennizzo è stato quindi quantificato in Euro 24.213,72;

    5. considerato l'avanzato stato dei lavori, la scelta di un diverso tracciato dell'opera comporterebbe, pur considerando il risparmio di un indennizzo pari a circa 290.000,00 Euro, un maggiore costo di 273.000,00 Euro; ciò escluderebbe, secondo il CTU, l'opportunità di uno spostamento dell'opera, pur considerando l'eventualità, profilata da parte del C.T.P., di una cessione gratuita delle aree di proprietà dei ricorrenti che risulterebbero comunque marginalmente interessati dall'occupazione.

    Al deposito della relazione ha fatto seguito quello delle controdeduzioni dei C.T.P..

  4. Il TAR Brescia con sentenza non definitiva n. 1342 del 19 dicembre 2005 ha disposto la riunione dei ricorsi e ha dichiarato improcedibili o estinti i giudizi n. 1544/1997, 1548/1997, 257/1999, 697/2000. Nel merito la sentenza ha annullato il decreto di esproprio del 17 gennaio 2005 (in quanto adottato oltre il termine massimo di 5 anni) e ha accertato l'irreversibile trasformazione dei beni occupati, disponendo, quindi, la prosecuzione della trattazione dei ricorsi n. 1284/2000 e 476/2005 solo sotto il profilo risarcitorio.

    Tenuto conto, però, del tempo trascorso e delle osservazioni presentate dai tecnici di parte, la sentenza ha ritenuto necessario il completamento della CTU per definire esattamente la superficie occupata (contestata nella sua quantificazione), la collocazione dei terreni dell'azienda del ricorrente Marino Gatti, e alcuni elementi della contabilità aziendale (costi produttivi ante esproprio, giustificazione del saggio di capitalizzazione ante esproprio, quantificazione analitica della produzione lorda vendibile annua post esproprio, determinazione analitica dei nuovi costi produttivi post esproprio, giustificazione del saggio di capitalizzazione post esproprio, controdeduzioni alle obiezioni mosse dai CT di parte), nonché, con riferimento alla proprietà Corso-Marchiori, per accertare il minor valore venale del bene, per effetto della realizzazione della strada, considerando solo la nuda proprietà (essendo all'epoca i terreni condotti in affitto dal sig. Gatti).

  5. Il CTU...

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