Sentenza nº 2204 da Council of State (Italy), 09 Aprile 2009

Data di Resoluzione09 Aprile 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2204/09

Reg.Dec.

N. 9971 Reg.Ric.

ANNO 2008

Disp.vo n. 100/2009

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 9971/2008, proposto da ACTV (azienda consorzio trasporti Venezia) s.p.a., con sede in Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Tesauro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Largo Messico, n. 7;

contro

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

Sita s.p.a., Vitertur s.r.l., Terravision Transport s.c.a.r.l., Terravision s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti;

e con l'intervento di

Atac s.p.a. - agenzia per la mobilità, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Piero Lorusso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Largo Messico, n. 7;

per la riforma

della sentenza del Tar Lazio - Roma, sez. I, 26 giugno 2008 n. 6215, non notificata.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata;

visto l'atto di costituzione in giudizio di ATAC s.p.a.;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti di causa;

relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis;

uditi l'avv. Tesauro, l'avv. dello Stato Stigliano, l'avv. Tedeschini e l'avv. Lorusso;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

  1. Ricostruzione dei fatti.

    Giova premettere una breve ricostruzione in fatto.

    La presente controversia trae origine dall'istruttoria avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora innanzi AGCM) in data 9 novembre 2005 nei confronti delle società SITA s.p.a., A.P.M. Esercizi s.p.a. e Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi A.R.P.A. s.p.a., volta ad accertare l'eventuale realizzazione di intese lesive della concorrenza per ottenere l'aggiudicazione dei c.d. "servizi aggiuntivi" nel Comune di Roma, messi a gara da Atac s.p.a. nell'agosto 2005, nonché l'esistenza di una rete di accordi paralleli dal contenuto analogo, strumentale all'alterazione del meccanismo concorrenziale in altre realtà territoriali, al fine di preservare gli assetti industriali e di mercato esistenti.

    In ragione delle informazioni acquisite in occasione degli accertamenti ispettivi effettuati e dell'attività istruttoria svolta, l'Autorità estendeva il procedimento nei confronti delle società ACTV - Azienda Consorzio Trasporti Venezia s.p.a., odierna appellante; G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., Societé Européenne Pour Le Developpement Des Transports Publics - TRANSDEV S.A., TAG s.r.l. e SINLOC - Sistema Iniziative Locali s.p.a.

    L'Autorità ipotizzava che tra tali società fosse intercorso un "accordo - quadro", volto a concertare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di servizi di trasporto locale, privilegiando il criterio della preminenza del ruolo svolto da ciascun partner nel proprio ambito territoriale di appartenenza.

    In data 6 dicembre 2006 l'Autorità disponeva un'ulteriore estensione oggettiva e soggettiva del procedimento nei confronti di ATC s.p.a. con sede a La Spezia, ATP s.p.a., ATC s.p.a. con sede a Bologna, di ATCM s.p.a., Trambus s.p.a., ATAF s.p.a., Tempi s.p.a., TEP s.p.a, APAM Esercizio s.p.a. e Consorzio Trasporti Italiani - CO.TR.I.

    In particolare, in base agli elementi acquisiti con gli accertamenti ispettivi, veniva ipotizzato che i patti parasociali sottoscritti nel novembre 2002, congiuntamente alla costituzione della società Retitalia S.c. a r.l., dalle società GTT s.p.a., ACTV Azienda Consorzio Trasporti Venezia s.p.a., odierna appellante, Societé Européenne Pour Le Developpement Des Transports Publics - TRANSDEV S.A., APM s.p.a. e ATCM s.p.a., fossero volti a concertare la partecipazione individuale o congiunta dei sottoscrittori alle gare per l'aggiudicazione di servizi di trasporto locale bandite sul territorio nazionale, sulla base del criterio della preminenza del ruolo svolto da ciascun partner nel proprio ambito territoriale di appartenenza.

    Nei confronti di ATC con sede a Bologna e di Trambus, e ATAF, veniva accertata l'esistenza di un accordo denominato "Protocollo di politica commerciale", secondo l'Autorità volto a concertare, in regime di reciproca esclusiva, la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di servizi di trasporto locale bandite sul territorio nazionale, nell'ambito dell'alleanza denominata TP NET.

    L'Autorità riteneva altresì che la documentazione raccolta fosse idonea a provare che le società ATC s.p.a. con sede a La Spezia, ATP s.p.a., Tempi s.p.a., APAM Esercizio s.p.a. e TEP s.p.a. avessero concertato, in particolare tramite aggregazioni stabili quali l'associazione denominata Sessanta Milioni di Chilometri, la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di servizi di trasporto locale bandite sul territorio nazionale, al fine di salvaguardare la preminenza del ruolo svolto da ciascun partner nel proprio ambito territoriale di appartenenza, in particolare attraverso la creazione di associazioni temporanee di imprese in cui il numero dei soggetti coinvolti non appariva giustificato dall'esigenza del raggiungimento dei requisiti per la partecipazione alle gare.

    Infine, relativamente alla gara per l'affidamento della gestione dei cosiddetti "servizi aggiuntivi" nel Comune di Roma, l'Autorità deliberava di estendere il procedimento anche nei confronti del Consorzio Trasporti Italiani - CO.TR.I. per verificarne il grado di partecipazione all'intesa contestata.

    In data 27 marzo 2007, la società TRANSDEV presentava impegni ai sensi dell'art. 14-ter, l. n. 287/1990, i quali, tuttavia, venivano giudicati dall'Autorità manifestamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria.

    In data 8 giugno 2007 veniva inviata alle parti la comunicazione della risultanze istruttorie.

    Nel corso del procedimento sono state sentite in audizione diverse società ed è stato altresì ripetutamente consentito l'accesso agli atti del procedimento, il quale, all'esito di un articolata istruttoria, si è concluso con l'impugnata delibera del 30 ottobre 2007, con la quale l'Autorità ha ritenuto:

    "a) che le società SITA - Società per Azioni, A.P.M. Esercizi s.p.a., ACTV - Azienda Consorzio Trasporti Venezia s.p.a., G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., Societé Européenne Pour Le Developpement Des Transports Publics - TRANSDEV S.A. , ATCM s.p.a., TRAMBUS s.p.a., ATC s.p.a. con sede a Bologna, ATAF s.p.a., ATC s.p.a. con sede a La Spezia, ATP s.p.a., Tempi s.p.a., TEP s.p.a., APAM Esercizio s.p.a., Consorzio Italiano Trasporti - CO.TR.I. hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE, aventi per oggetto e, con eccezione dell'intesa relativa a TP Net, per effetto, il mantenimento dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (d'ora innanzi: TPL) in capo al precedente gestore o, in ogni caso, la riduzione del confronto competitivo tra operatori potenzialmente concorrenti, in ipotesi di partecipazione a gare fuori bacino;

    1. che le società di cui al punto a) si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata;

    2. che, in ragione di quanto indicato in motivazione, vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie alle seguenti società:

    SITA: 248.800 euro

    A.P.M.: 930.000 euro

    COTRI: 11.000 euro

    ACTV, odierna appellante: 1.551.200 euro

    G.T.T.: 1.904.000 euro

    TRANSDEV: 136.000 euro

    ATCM: 275.776 euro

    TRAMBUS: 2.232.880 euro

    ATC con sede a Bologna: 572.280 euro

    ATAF: 363.990 euro

    ATC con sede a La Spezia: 424.830 euro

    ATP: 387.000 euro

    Tempi: 274.380 euro

    TEP: 270.000 euro

    APAM: 328.500 euro".

  2. Il ricorso al Tar.

    Tutte le società sanzionate (ad eccezione di TRANSDEV) sono insorte avverso il provvedimento, con separati ricorsi al Tar Lazio, chiedendone l'annullamento.

    In particolare, con il ricorso di primo grado la società odierna appellante ha impugnato, nella parte di suo interesse, il provvedimento dell'AGCM 30 ottobre 2007 n. 17550, relativo alla conclusione del procedimento I 657, avviato in data 9 novembre 2005, che, previa dichiarazione che le società indagate avevano posto in essere intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE, aventi per oggetto ed effetto il mantenimento dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) in capo al precedente gestore o in ogni caso la riduzione del confronto competitivo tra operatori potenzialmente concorrenti nel caso di partecipazione a gare fuori bacino e previe le conseguenti determinazioni monitorie, ha irrogato alla società ricorrente la sanzione pecuniaria di ¤ 1.551.200. Con tale ricorso di primo grado ha chiesto altresì l'annullamento di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o, comunque connesso.

    Il Tar ha riunito tutti i ricorsi al fine di una trattazione unitaria e, in relazione alla posizione di ACTV con sede in Venezia, odierna appellante, ha respinto integralmente il ricorso.

  3. Profili processuali.

    Preliminarmente, il Collegio ritiene di non dover riunire il presente appello ad altri undici appelli proposti, da altre società sanzionate, avverso la medesima sentenza e chiamati all'udienza odierna.

    Va ricordato che ai sensi dell'art. 335 c.p.c., tutte le impugnazioni proposte separatamente avverso la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, e che tale regola, dettata per il processo civile, viene costantemente applicata anche dal giudice amministrativo (Cons. St., sez...

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