Sentenza nº 3684 da Lazio, Roma, 06 Aprile 2009

Data di Resoluzione06 Aprile 2009
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Reg. Sent.

Anno 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 9803 Reg. Ric.
Anno 2008
Sezione I

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 9803 del 2008, proposto da UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano D'Ercole, Nicola Palombi e Domenico Bonaccorsi, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata, in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6

contro

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

e nei confronti di

ALTROCONSUMO, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Curatolo e Paolo Martinello, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, piazza Friggeri n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Ruo

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nell'adunanza del 7 agosto 2008 a conclusione del procedimento PS/1191, con il quale è stato deliberato:

- che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società Unicredit Banca S.p.A., Unicredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A. e Bipop Carire S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. t), del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

- che a ciascuna delle società Unicredit Banca S.p.A. e Unicredit Banca di Roma S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di ¤ 500.000, alla società Banco di Sicilia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di ¤ 450.000 e alla società Bipop Carire S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di ¤ 420.000;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale (in particolare, dei provvedimenti dell'AGCM prot. n. 0024963 del 24 aprile 2008, di avvio del procedimento, e prot. n. 0035214 dell'8 luglio 2008, di conclusione dell'istruttoria).

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGCM e di ALTROCONSUMO;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Con comunicazione del 24 aprile 2008 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato informava l'odierna ricorrente dell'avvio di un procedimento volto a verificare la sussistenza di una fattispecie di pratica commerciale scorretta consistente nell'impedire o rendere onerosa per i consumatori, già titolari di mutuo ipotecario, l'effettuazione dell'operazione della c.d. "portabilità".

Si avviava, conseguentemente, una fase istruttoria nel corso della quale venivano da parte della Società ricorrente forniti alla procedente AGCM elementi conoscitivi e di giudizio asseverati da elementi documentali.

Con conclusiva delibera del 7 agosto 2008, AGCM disponeva, in ragione dell'accertata infrazione alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette, l'irrogazione della sanzione indicata in premesse.

Avverso tale provvedimento vengono ora dedotti i seguenti argomenti di censura:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 16 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 novembre 2007 n. 17589. Mancata comunicazione delle risultanze istruttorie, violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, difetto di motivazione. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di adeguata istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio. Violazione dei principi di buon andamento, pubblicità e trasparenza dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della C.E.D.U.

Nell'osservare come la procedente Autorità abbia omesso di dare motivazione delle risultanze istruttorie, assume parte ricorrente che sia stato conseguentemente vulnerato il principio della pienezza del contraddittorio, e, con esso, il diritto di difesa in ambito endoprocedimentale (al riguardo sottolineandosi come il lamentato pregiudizio avrebbe ricevuto accentuata valenza a fronte della genericità dell'ipotesi accusatoria formulata in sede di avvio del procedimento medesimo).

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 11, del D.Lgs. 206/2005, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 156/2007. Violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio. Violazione dei principi di buon andamento, pubblicità e trasparenza dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005.

Ribadisce parte ricorrente il carattere di obbligatorietà della comunicazione riguardante le risultanze dell'istruttoria, alla luce delle previsioni contenute nel Regolamento adottato dalla stessa Autorità, nonché nell'art. 27, comma 11, del Codice del Consumo.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005

Del resto, la preventiva comunicazione delle risultanze istruttorie e dei motivi determinanti l'adozione di un provvedimento negativo troverebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, esplicitazione normativa anche nella disposizione di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 146/2007. Illogicità, contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza ed ingiustizia. Eccesso di potere. Sviamento.

Nel rilevare come la presunta condotta scorretta addebitata alla ricorrente sarebbe consistita nel non aver proposto alla clientela mutui in surrogazione attiva (e nell'aver proposto, al contrario, mutui c.d. in sostituzione, maggiormente onerosi, quanto alle spese, per il cliente interessato alla portabilità), sostiene parte ricorrente che tale assunto sia fondato sull'erroneo presupposto della obbligatorietà, per le imprese creditizie,, di erogare mutui in surroga attiva con carattere di gratuità.

Viene inoltre posto in evidenza il carattere di non univoca concludenza delle disposizioni in materia introdotte dal decreto legge 7/2007 (convertito, con modificazioni in legge 40/2007), successivamente modificate dalla legge 244/2007: escludendosi che, anche per effetto di tale sopravvenienza normativa, non siano addebitabili alla clientela le spese o commissioni diverse da quelle per la concessione del mutuo, per l'istruttoria e gli accertamenti catastali (quali, ad esempio, quelle notarili, trattandosi di atti da stipulare in forma pubblica o per scrittura privata autenticata).

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. t), del Codice del Consumo. Perplessità con riferimento alla prova. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti, erronea valutazione degli effetti. Eccesso di potere

Contesta parte ricorrente l'ulteriore assunto propugnato da AGCM a sostegno dell'affermata sussistenza di una pratica commerciale scorretta, consistente nella violazione di uno specifico dovere a carico della banca di dare al cliente un'informazione corretta circa le condizioni di mercato e la disciplina normativa in materia di portabilità dei mutui.

Né le indicazioni emergenti dalla indagini condotte da ALTROCONSUMO rivelerebbero, al riguardo, dirimente valenza, atteso il limitato numero delle filiali presso le quali la suddetta Associazione avrebbe effettuato visite "a campione".

Nell'assumere il carattere sommario dell'istruttoria condotta da AGCM al fine di appurare l'effettiva presenza di una pratica commerciale scorretta, esclude parte ricorrente di aver fornito alla propria clientela un'informativa lacunosa ed incompleta in ordine agli oneri per la surrogazione attiva dei mutui ipotecari.

Sarebbero, inoltre, errate talune asserzioni di ALTROCONSUMO (peraltro acriticamente recepite da AGCM nel gravato provvedimento) circa:

- le penali di estinzione anticipata;

- le spese di istruttoria, perizia ed assicurazione;

- i costi notarili.

6) Assenza dell'elemento soggettivo nella violazione - gravità dei comportamenti - assenza - conseguente illegittimità della sanzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del D.Lgs. 206/2005 e dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché dei principi generali vigenti in materia di sanzioni amministrative. Eccesso di potere per perplessità dei presupposti, travisamento delle risultanze istruttorie, difetto di istruttoria, carenza di adeguata motivazione. Illegittimità derivata.

Quanto all'applicata misura sanzionatoria, rileva parte ricorrente che difetti nella fattispecie all'esame il presupposto elemento soggettivo dell'infrazione, atteso che non è stato dall'Autorità accertato - e dimostrato - che i soggetti sanzionati fossero consapevoli dell'antigiuridicità delle condotte dai medesimi poste in essere (ciò anche in considerazione della non univoca interpretabilità del quadro normativo di riferimento).

La commisurazione della sanzione, inoltre, sarebbe gravemente sproporzionata in ragione della mancata considerazione riservata alla condotta collaborativi dalla parte ricorrente tenuta nel corso dello svolgimento degli accertamenti istruttori condotti da AGCM, nonché della breve durata del comportamento qualificato quale pratica...

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