Sentenza nº 235 da Constitutional Court (Italy), 16 Ottobre 2014

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione16 Ottobre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 235

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giuseppe TESAURO Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ˮ

- Giuseppe FRIGO ˮ

- Alessandro CRISCUOLO ˮ

- Paolo GROSSI ˮ

- Giorgio LATTANZI ˮ

- Aldo CAROSI ˮ

- Marta CARTABIA ˮ

- Sergio MATTARELLA ˮ

- Mario Rosario MORELLI ˮ

- Giancarlo CORAGGIO ˮ

- Giuliano AMATO ˮ

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre del 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di Torino, con ordinanza del 24 ottobre 2011, dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 15 maggio 2012, dal Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza del 21 marzo 2012 e dal Giudice di pace di Recanati, con ordinanza del 24 maggio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 95, 272 del registro ordinanze 2012 e ai nn. 60 e 286 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2012, n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di C.D., di Uniqa Protezione spa, di Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni spa e di Fondiaria Sai spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 e nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Angelo Massimo Perrini e Fabrizio Cassella per C.D. Alessandro Pace e Giulio Ponzanelli per la Uniqa Protezione spa, per la Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni spa e per la Fondiaria Sai spa e l’avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Nel corso di un giudizio civile di cognizione, instaurato per ottenere il risarcimento dei danni patiti dall’attore C.D., quale terzo trasportato, a seguito di un incidente stradale che gli aveva procurato una distorsione al rachide cervicale, l’adito Giudice di pace di Torino, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 (r.o. n. 95 del 2012), ha prospettato la questione (già in precedenza sollevata e, per difetto di motivazione sulla rilevanza, dichiarata inammissibile con ordinanza della Corte n. 157 del 2011) di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui – prevedendo un risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) per lesioni di lieve entità (cosiddette “micropermanenti”), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali – non consentirebbe di giungere ad un’adeguata personalizzazione del danno, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

    Secondo il giudice rimettente, sarebbe, infatti, in primo luogo, violato l’art. 2 Cost., per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.

    A suo avviso, la norma impugnata sarebbe, altresì, in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto, per un verso, comporterebbe che ad identici danni corrispondano risarcimenti diseguali − dato che i valori risarcibili in base alle tabelle ministeriali in caso di lesione da sinistro stradale sarebbero inferiori rispetto a quelli fissati dalle tabelle adottate dai tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa eziologia − e, per altro verso, anche con riguardo ai danneggiati da sinistro stradale, non terrebbe conto della diversa incidenza che lesioni, pur identiche, potrebbero avere in ragione delle peculiari “condizioni soggettive” dei medesimi.

    La facoltà del giudice – prevista dal comma 3 della norma impugnata − di aumentare fino ad un quinto l’ammontare del danno biologico non sarebbe, poi comunque, sufficiente a coprire la reale entità del danno medesimo, donde la sussistenza anche di una irragionevole compressione del diritto ad un’effettiva tutela giudiziale, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.

    La norma impugnata risulterebbe, infine, in contrasto anche con l’art. 76 Cost., per la previsione di un limite al risarcimento non contemplato dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001).

  2. − Anche i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati – con ordinanze emesse in analoghi giudizi risarcitori e, rispettivamente, depositate il 15 maggio e il 21 marzo 2012 ed il 24 maggio 2013 (r.o. nn. 272 del 2012, 60 e 286 del 2013) – hanno, a loro volta, denunciato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (l’impugnazione, nelle ordinanze del Tribunale ordinario di Brindisi e del Giudice di pace di Recanati, è formalmente rivolta ai commi 1, 3 e 6, ma attrae, per connessione, anche i commi residui di detta norma), per sospetto contrasto – oltreché (sulla base di sostanzialmente coincidenti motivazioni) con gli stessi parametri evocati dal Giudice di pace di Torino (artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.) – anche con l’art. 32 Cost., per il precluso risarcimento integrale del danno alla salute, e con l’art. 117, primo comma, Cost.

    Come norme interposte, conducenti alla violazione di detto ultimo parametro, il Tribunale ordinario di Brindisi − sezione distaccata di Ostuni, ha indicato l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), sul presupposto che il sistema risarcitorio previsto dalla norma censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e dell’aumento del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con il “diritto all’integrità della persona” di cui all’art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e all’art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con il “diritto ad un processo equo”, come previsto dall’art. 6 della stessa CEDU.

    Sempre a titolo integrativo della violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., il Tribunale ordinario di Tivoli e il Giudice di pace di Recanati hanno evocato anche gli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, a loro avviso lesi in ragione, ancora una volta, della preclusione (ravvisata nella norma impugnata) all’integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto leso) − tutelato dall’art. 2 della CEDU e dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa convenzione − e, conseguentemente, della disparità di trattamento nel ristoro del danno subito, in base all’elemento causativo, all’interno del medesimo ordinamento nazionale, oltre che dell’ostacolo che ne deriverebbe alla piena protezione del correlato diritto alla vita familiare e privata tutelati, appunto, dagli artt. 3 e 8 della predetta Convenzione.

  3. − Entrambe le parti della controversia pendente avanti al Giudice di pace di Torino si sono costituite innanzi a questa Corte.

    La difesa del danneggiato ha chiesto l’accoglimento della questione, per la non conseguibilità, sulla base della normativa impugnata, di un integrale risarcimento dei danni subiti e, in particolare, del pregiudizio morale: in ciò ravvisando un vulnus anche all’art. 32 Cost.

    La difesa della compagnia assicuratrice Uniqa Protezione spa ha, a sua volta, preliminarmente dedotto la sussistenza dei presupposti per il rinvio degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione in punto di rilevanza della...

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