Sentenza nº 230 da Constitutional Court (Italy), 10 Ottobre 2014

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione10 Ottobre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 230

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giuseppe TESAURO Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 131, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima bis, nel procedimento vertente tra F.S. ed altri e il Ministero dell’interno – Dipartimento Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, con ordinanza del 30 ottobre 2013 iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti l’atto di costituzione di F.S. ed altri, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato Antonio Saitta per F.S. ed altri e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza iscritta al n. 285 del registro ordinanze del 2013, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima bis, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    Il TAR rimettente riferisce che nel giudizio pendente innanzi ad esso è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei decreti ministeriali 1° agosto 2012, n. 158, n. 159, n. 160 e n. 161, con i quali sono state indette quattro procedure selettive mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, per la copertura dei posti disponibili, rispettivamente al 31 dicembre degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. I ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’interno quali vigili del fuoco, inseriti nella graduatoria per la copertura di «191 posti di Capo squadra – 40% 2008», pubblicata il 13 ottobre 2011, con validità triennale, hanno impugnato i suddetti decreti ministeriali, deducendo le seguenti censure: con riferimento ai decreti ministeriali 1° agosto 2012, n. 158, n.159, n. 160 e n. 161, è stata dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 79 del 2012, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e del principio di ragionevolezza; con riferimento al solo d.m. 1° agosto 2008, n. 158, è stata dedotta anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 79 del 2012 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e del principio di ragionevolezza.

    Il TAR ritiene che la censura dedotta nei confronti dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 79 del 2012, che avrebbe «escluso immotivatamente un canale di accesso così restringendo ulteriormente la platea dei concorrenti», sarebbe manifestamente infondata. Difatti, tale articolo, recante procedure straordinarie per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede espressamente che «Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», ossia attraverso concorsi per soli titoli.

    Il giudice a quo precisa inoltre che la ripartizione dei posti nelle aliquote del 60 e del 40 per cento, prevista dal suddetto art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), non sarebbe contemplata dall’art. 3 del d.l. n. 79 del 2012, mentre la stessa ripartizione sarebbe stata espunta dall’ordinamento dall’art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, contenente norme straordinarie per lo svolgimento della procedura concorsuale in questione. Pertanto, la scelta del legislatore di escludere il canale di accesso del 40%, riservando la possibilità di partecipazione nel restante canale del 60%, per il quale occorrerebbe rivestire la qualifica di “vigile coordinatore”, non violerebbe l’art. 3 Cost., né il principio di ragionevolezza, atteso che la diversa disciplina prevista dal decreto-legge si giustificherebbe con le esigenze espresse dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione al Senato della Repubblica, di semplificazione e di economicità dell’azione amministrativa, anche alla luce della evidenziata necessità di garantire l’efficacia del soccorso pubblico coniugata alla sicurezza del personale chiamato ad intervenire. Peraltro, tali considerazioni consentirebbero, a giudizio del TAR rimettente, di affermare che nel caso in esame non sussisterebbe la lamentata violazione degli artt. 51 e 97 Cost., atteso che la limitazione della platea dei concorrenti disposta dal legislatore si giustificherebbe con l’esigenza di garantire piena efficienza all’operato dell’amministrazione, allorché sussistano particolari situazioni, caratterizzate dal possesso di elevate professionalità in capo agli aspiranti già dipendenti.

    Quanto alla censura relativa alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 79 del 2012, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., a giudizio del collegio, essa, invece, sarebbe rilevante e non manifestamente infondata.

    Il comma citato dispone che «In sede di prima applicazione i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall’espletamento del concorso per l’attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009», in deroga al principio generale sancito dal precedente comma 3, che applicherebbe la regola generale di calcolo della risulta «con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto».

    Quanto alla rilevanza, la norma della cui legittimità costituzionale il giudice rimettente dubita si porrebbe come presupposto normativo del decreto ministeriale impugnato. Infatti, l’amministrazione con il suddetto decreto avrebbe accorpato in un unico bando i posti “di risulta” dal concorso per capo reparto del 2007 e quelli del concorso del 2008, impedendo così ai ricorrenti, inseriti nella graduatoria 2008, di aspirare alle “risulte” relative all’anno 2007, assegnate ai concorrenti con decorrenza giuridica 2009. La disposizione in esame, che avrebbe chiara natura transitoria, creerebbe un’evidente disparità di trattamento, dal momento che non si comprenderebbe la ragione per la quale i posti di risulta derivanti dall’espletamento del concorso per capo reparto con decorrenza 1° gennaio 2007 non dovrebbero essere riservati sul concorso a capo squadra con decorrenza 1° gennaio 2008. Tale disposizione avrebbe previsto una deroga una tantum al...

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