Sentenza nº 231 da Constitutional Court (Italy), 10 Ottobre 2014

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione10 Ottobre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 231

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giuseppe TESAURO Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Molise 21 luglio 2010, n. 14 (Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale), promosso dal Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento tra I.L. e la Regione Molise, con ordinanza del 19 luglio 2013, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di costituzione di I.L.;

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

udito l’avvocato Claudio Neri per I.L.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 19 luglio 2013 (r.o. n. 243 del 2013), il Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113, secondo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Molise 21 luglio 2010, n. 14 (Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale), secondo cui: «Ai fini del contenimento della spesa sul personale, nelle more dell’attuazione della riorganizzazione prevista dalla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, gli apparati amministrativi del Consiglio regionale sono coordinati dal Direttore generale della Direzione generale I della Giunta regionale di cui alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, in carica alla data dell’entrata in vigore della presente legge senza ulteriori riconoscimenti economici. A tal fine, è revocato l’incarico di Segretario generale del Consiglio in essere ed è risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei tempi previsti dallo stesso, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

    1.1.– Il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, che: a) con ricorso depositato il 22 aprile 2011, I.L. ha agito nei confronti della Regione Molise chiedendo, «in via principale», di «sentir accertare la nullità del termine finale del 6.6.2011 di durata apposto al contratto di incarico di Direttore dell’Agenzia Molise Lavoro e l’obbligo della Regione Molise di corrispondergli la retribuzione in virtù del contratto individuale stipulato il 12.3.07 fino alla data della sua cessazione così come fissata dall’art. 2 del medesimo contratto (cfr. 5 anni)» e, «in via subordinata», di «sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 L.R. Molise n. 14/2010 e conseguentemente dichiarare l’illegittimità della revoca dell’incarico di Segretario generale del Consiglio Regionale del Molise»; b) la Regione Molise ha proposto domanda riconvenzionale diretta a fare dichiarare la risoluzione del contratto di lavoro stipulato il 12 marzo 2007 alla data dell’entrata in vigore della legge reg. Molise n. 14 del 2010 per impossibilità sopravvenuta; c) il ricorrente I.L. ha proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale – condizionata al mancato accoglimento delle proprie richieste principali ed all’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Regione Molise – diretta a ottenere, nel caso di dichiarazione della risoluzione del contratto di lavoro stipulato il 12 marzo 2007 alla data di entrata in vigore della legge reg. Molise n. 14 del 2010, la condanna della Regione Molise al pagamento dell’indennità di mancato preavviso e delle ferie non godute.

    1.2.− In punto di non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale ordinario di Campobasso deduce che la disposizione censurata «non appare conforme alla Costituzione sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24, co. 1, 111, co. 2, 113, co. 2 e 117 co. 7, atteso che nel caso di specie la revoca di un incarico dirigenziale (non la soppressione del sottostante ruolo dirigenziale) è avvenuta con LR e non con un atto di ordinaria gestione del rapporto lavorativo (come imporrebbe il TU n. 165/01) impedendo al ricorrente di potere ottenere (in discrimine rispetto alla generalità dei dirigenti cui viene revocato un incarico) un sindacato diretto da parte del giudice circa la legittimità della revoca (non potendo il GO sindacare direttamente il contenuto di una LR senza il previo vaglio della Corte costituzionale) e ponendo quindi lo stesso in una situazione di disparità processuale rispetto alla controparte la quale ben invece può invocare direttamente in giudizio l’applicazione della LR; la LR in esame ha limitato (rectius, escluso) il diritto del lavoratore alla tutela diretta (dinanzi al G.O.) avverso la revoca dell’incarico espressamente prevista dal TU n. 165/01 ed ha provocato una limitazione nei confronti del lavoratore (non essendoci stata una soppressione della figura del segretario ma una revoca ad personam dell’incarico) in violazione dei principi che devono sottendere alla legislazione regionale (art. 117 co. 7 Cost.)».

    1.3.− In punto di rilevanza, il...

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