Sentenza nº 4978 da Council of State (Italy), 06 Ottobre 2014

Data di Resoluzione06 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 1115/2013 resa tra le parti, concernente affidamento lavori per la messa in sicurezza della ss 106 jonica.

sul ricorso numero di registro generale 8847 del 2013, proposto da:

Impresa Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie e Forestali Società per azioni (C.I.S.A.F. S.p.a.), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Galluzzo, con domicilio eletto presso l'avv. Gianpaolo Lacopo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;

Anas Spa - Compartimento per la Viabilità di Catanzaro - rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

I.C.M.B. Sas di Sammarco Francesco & C., rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Loria, Francesco Bruno, Luigi Cesaro, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Mantova, 13;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa - Compartimento per la Viabilità di Catanzaro e di I.C.M.B. Sas di Sammarco Francesco & C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Galluzzo, Loria e l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'ANAS- Compartimento della Viabilità per la Calabria - con lettera d'invito del 9 agosto 2011 indiceva una gara per i lavori di messa in sicurezza della SS Jonica, tra il Km 219+ 000 e il Km 287+000, comprensivi della demolizione dell'esistente pavimentazione, da aggiudicare in base al criterio del massimo ribasso e all'esito di tale procedura selettiva l'impresa CISAF risultava aggiudicataria provvisoria con un ribasso del 50,02%.

L'offerta dall'attuale appellante veniva poi sottoposta a procedimento di verifica dell'anomalia di cui agli artt.86, 87, 88 e 89 del d.lgs. n. 163/2006 e, a seguito di detta procedura, la predetta Società veniva esclusa dalla gara per non aver fornito, ad avviso della Commissione, sufficienti giustificazioni in ordine al ribasso offerto; quindi, la gara veniva aggiudicata alla impresa ICMB, classificatasi al secondo posto, con un ribasso del 47,8%.

CISAF impugnava innanzi al TAR della Calabria gli atti della procedura ritenuti lesivi e precisamente:

  1. il verbale della Commissione di gara del 4 aprile 2013, nella parte in cui dispone l'esclusione della stessa ?per mancata dimostrazione della congruità dell'offerta?;

  2. la disposizione di approvazione degli atti del procedimento concorsuale e di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori, di cui alla nota del Capo Compartimento prot. n. CCZ-0013157 del 5/4/2013;

  3. gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, i verbali della Commissione di verifica e la relazione istruttoria finale.

    La Società interessata formulava altresì richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e di accertamento del proprio diritto a conseguire l'aggiudicazione...

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