Sentenza nº 4872 da Council of State (Italy), 01 Ottobre 2014

Data di Resoluzione01 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Hans Zelger, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. ? Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, 30 settembre 2010, n. 272

sul ricorso numero di registro generale 10313 del 2010, proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Renate Von Guggenberg, Cristina Bernardi, Laura Fadanelli e Stephan Beikircher, con domicilio eletto presso l'avvocato Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24

Eleonore Pernstich

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Claudio Contessa e udito l'avvocato Costa per l'amministrazione appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

L'appellante Provincia Autonoma di Bolzano riferisce che, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ? Sezione Autonoma di Bolzano e recante il n.170/2009, la signora Eleonore Pernstich, premesso di aver presentato in data 18 dicembre 2008 un'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione ad aprire una sala giochi nel Comune di Bolzano, in via Puccini, 12, aveva impugnato il provvedimento in data 9 marzo 2009 con il quale l'istanza in questione era stata respinta.

Ai fini della presente decisione giova osservare che, a seguito della presentazione dell'istanza da parte della signora Pernstich, l'Assessorato al commercio del Comune di Bolzano aveva espresso parere negativo osservando: i) che già in numerosi altri esercizi ubicati sul territorio comunale si trovano installati apparecchiature da gioco; ii) che il Comune di Bolzano si era impegnato, negli anni più recenti, a diffondere apposite campagne di sensibilizzazione per combattere e prevenire la diffusione del gioco d'azzardo.

Con il provvedimento in data 27 marzo 2009 (fatto oggetto dell'impugnativa di primo grado) la Provincia Autonoma di Bolzano ha respinto l'istanza, ritenendo che essa si ponesse in contrasto con il pertinente quadro normativo provinciale (e, segnatamente, con l'articolo 4 della legge provinciale n. 13 maggio 1992, n. 13 - ?Norme in materia di pubblico spettacolo? -).

In particolare, la Provincia appellante osservava che ?l'autorizzazione può essere concessa qualora nell'area interessata sia presente un'adeguata richiesta. Attualmente sono 9 le sale giochi in funzione a Bolzano, dislocate equamente nell'area comunale. Inoltre numerosi esercizi della città hanno installato apparecchi di gioco automatici, i quali sono componenti essenziali di una singola sala giochi. La domanda ossia il fabbisogno di sale giochi in città è dunque ampiamente soddisfatto attraverso una vasta offerta di luoghi di intrattenimento di questo tipo, cosicché non esiste interesse pubblico di ulteriori sale da giochi (?)?.

Il provvedimento in questione veniva impugnato dalla signora Pernstich dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ? Sezione Autonoma di Bolzano il quale, con la sentenza oggetto del presente appello lo accoglieva e, per l'effetto, annullava il provvedimento provinciale di diniego.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla Provincia Autonoma di Bolzano la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi.

Con un primo motivo (?Travisamento dei fatti, motivazione erronea e/o insufficiente su un punto decisivo, violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (?Norme in materia di pubblico spettacolo? e della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (?Norme in materia di esercizi pubblici?)?) l'appellante lamenta che del tutto erroneamente i primi Giudici avrebbero ritenuto nel caso di specie non applicabile la previsione di cui al comma 1, lettera a) della legge provinciale n. 13 del 1992 (la quale indica i presupposti, le condizioni e i limiti per il rilascio ?delle autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli? disciplinati dalla medesima legge).

Allo stesso modo, la sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma:

- per la parte in cui ha interpretato le pertinenti disposizioni del T.U.L.P.S. (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), ritenendo di tracciare una netta distinzione fra: i) (da un lato) l'esercizio degli spettacoli e dei trattenimenti pubblici (ivi disciplinati agli articoli 68 e seguenti) e ii) (dall'altro) l'attività relativa agli esercizi pubblici in senso proprio (ivi disciplinata agli articoli 86 e seguenti), al cui ambito sarebbe ascrivibile l'esercizio delle sale giochi;

- per la parte in cui ha ritenuto che l'esercizio dell'attività di sala giochi nel territorio della provincia di Bolzano sarebbe essenzialmente contenuto nella legge provinciale n. 58 del 1988 (?Norme in materia di esercizi pubblici?) e solo marginalmente nella legge provinciale n. 13 del 1992 (i.e.: nelle sole parti in cui tale legge si riferisce in modo espresso all'attività di sala giochi). Al contrario, la corretta interpretazione della legge provinciale n. 13 del 1992, cit. sarebbe nel senso di includere nell'ambito disciplinato anche l'attività delle sale giochi, in tal modo rendendo applicabili anche a tale attività le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 4 della legge in questione;

- per la parte in cui ha omesso di considerare che la materia delle sale giochi, nel territorio della provincia di Bolzano, rinviene una disciplina puntuale nelle pertinenti disposizioni statutarie (articolo 9, comma 1, cifre 6) e 7)).

Ed ancora, i primi Giudici avrebbero erroneamente omesso di considerare che sia la legislazione statale, sia quella provinciale tendano ad utilizzare l'endiadi ?spettacoli e trattenimenti pubblici? secondo un'accezione tendenzialmente onnicomprensiva, sì che l'attività delle sale giochi, pur non essendo pacificamente riconducibile all'attività di spettacolo, sarebbe nondimeno riconducibile alla vasta nozione dell'attività di trattenimento, in tal modo rendendo applicabili le previsioni di cui alla più volte richiamata legge provinciale n. 13 del 1992.

Non a caso, il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale in...

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