Sentenza nº 4928 da Council of State (Italy), 02 Ottobre 2014

Data di Resoluzione02 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE ? ANCONA, Sez. I n. 418 del 6 giugno 2013, resa tra le parti, concernente diniego rilascio autorizzazione integrata ambientale sul progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi - ris.danni;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7856 del 2013, proposto da:

APPIGNANO AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso l'avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Costanzi, Pasquale De Bellis e Michele Romano, con domicilio eletto presso l'avvocato Michele Romano in Roma, via Domenico Morichini, n. 41;

REGIONE MARCHE - Servizio Territorio Ambiente Energia - Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;

PROVINCIA DI MACERATA, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gentili, con domicilio eletto presso Livia Ranuzzi in Roma, viale del Vignola, n. 5;

COMUNE DI APPIGNANO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Ranieri Felici e Giuseppe Carassai, con domicilio eletto presso Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia, n. 79;

COMITATO "SCARICA LA DISCARICA", in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, n 58;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dellaRegione Marche, della Provincia di Macerata, del Comitato "Scarica La Discarica" e del Comune di Appignano, che ha spiegato anche appello incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Pugliano, Romano, in proprio e per delega di Gentili, e Carassai, in proprio e per delega di Calzolaio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con decreto dirigenziale n. 48/VAA del 26 aprile 2011 la Regione Marche all'esito di un'articolata istruttoria ha espresso, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e degli artt. 9 e 11 della L.R. n. 7 del 2004, una valutazione negativa di impatto ambientale sul progetto proposto dalla soc. Appignano Ambiente s.r.l. per la realizzazione per rifiuti non pericolosi in località Campo di Bove nel Comune di Appianano (MC).

    In particolare:

    1. rispetto al quadro di riferimento programmatico, è stato rilevato che ??l'iniziativa in termini localizzativi risulta non conforme al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR approvato con DACR n. 284/1999)??, giacché: a1) a fronte della previsione del PRGR che, al capitolo 4, par. 4.2.2.4 pone come criteri escludenti di seconda fase per la localizzazione di impianti di smaltimento le aree poste a distanza inferiore a 500 metri da centri turistici o sportivi di particolare rilievo ed in programmazione, nel corso dell'istruttoria è emerso che il Comune di Appignano ha adottato in relazione all'area in esame una variante al vigente piano regolatore generale per il potenziamento e la valorizzazione delle peculiarità ambientali del territorio agrario comunale, delle coltivazioni biologiche e la reintroduzione delle coltivazioni di qualità, quali volano di sviluppo per l'economia locale, prevedendo destinazioni d'uso turistico ricettive; a2) rispetto alle previsioni del PRGR che, al capitolo 3, fissa quale indirizzo generale quello di favorire la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti esistenti per consentire il pieno soddisfacimento del fabbisogno regionale, limitando l'ampliamento e la realizzazione di nuovi impianti non rispondenti ai fabbisogni di trattamento registrati nei potenziali bacini di utenza degli impianti stessi, oltre che quello di assicurare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito regionale (salva l'opportunità di soluzioni di recupero e smaltimento a livello sovraregionale) e di provvedere allo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione, la domanda di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi non pericolosi posta a base del progetto esaminato è risultata maggiore di quella ipotizzabile, così che, anche in ragione della sufficiente capacità ricettiva dell'attuale sistema regionale, la iniziativa sarebbe in gran parte rivolta ad intercettare flussi di rifiuti proveniente da fuori regioni; a3) dalla cartografia depositata dal Comune di Appignano è emerso che l'impianto della nuova discarica si sarebbe trovato ad una distanza inferiore dal centro abitato, in contrasto con quanto stabilito dal par. 4.2.2.4 del Cap. 4 del PRGC, che pone quale fattore penalizzante, la presenza di un centro urbano a distanza inferiore a 2000 metri;

    2. rispetto al quadro di riferimento progettuale: b1) è stata innanzitutto sottolineata la criticità dell'elemento della viabilità di accesso all'area discarica, rilevando che ??le problematiche inerenti alla stabilità della SP n. 173 ?Serra? non sono attribuibili alla sola inadeguatezza del fondo e del manto stradale ma sono fortemente condizionate anche dalla presenza di numerosi fenomeni franosi attivi non adeguatamente considerati dalla progettazione?, aggiungendo peraltro che ??l'eventuale sistemazione della strada della Serra porterebbe su questa arteria parte del traffico dei mezzi pesanti in uscita dalle cave di ghiaia di Botontano. Pertanto, all'incremento del traffico pesante conseguente alla discarica, si cumulerebbe parte del traffico dell'attività di cava?; b2) è stato inoltre evidenziato che ?le attività estrattive individuate per la collocazione del terreno proveniente dallo scavo (circa 1.250.000 metri cubi in posto) prevedono già un loro progetto di ricomposizione ambientale autorizzato? e che ?al fine di rendere effettiva la possibilità di conferimento del materiale scavato tutti gli interventi estrattivi dovrebbero essere oggetto di variante da parte del titolare delle autorizzazioni e, l'approvazione di dette varianti, condiziona la fattibilità del progetto di discarica?;

    3. rispetto al quadro di riferimento ambientale, è stato osservato che: c1) secondo i dati forniti dai competenti uffici regionali, non vi è la necessità di individuare una nuova discarica per la collocazione di rifiuti non pericolosi per origine speciale delle dimensioni come quella in esame, il che, anche in considerazione della contemporanea presenza di altri due impianti discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, già pianificati ed in fase di progetto, collocati ad una distanza di pochi chilometri dall'area in esame, oltre che del pregio paesistico ed ambientale del contesto interessato, porta ad escludere la compatibilità ambientale e paesaggistica delle proposta presentata, che modificherebbe l'attuale destinazione d'uso del territorio (prevalentemente agricola) e determinerebbe per un lungo periodo una forte alterazione del paesaggio (elementi su cui si sono appuntate le critiche del Comune di Appignano e dei due comuni interessati dagli impatti stessi); c2) le due abitazioni situazione distanti circa 300 e 500 metri dal sito di discarica dovrebbe essere adeguatamente indennizzate; c3) occorre tener conto dei pareri negativi forniti dai Comuni di Appianano e di Cingoli per le problematiche connesse con l'incompatibilità del nuovo impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di origine speciale con il territorio e con uno sviluppo che tende alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio agrario.

    In conclusione è stato ritenuto che il progetto presentato comporta ?..l'alterazione qualitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, sia permanente che temporanea, singola e cumulativa con le altre analoghe iniziative, negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico ? fisici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici del sito interessato?, così che ?in considerazione della inesistente esigenza di individuare nuovi siti di discarica per RNP esclusivamente di origine speciale delle dimensioni come quello in esame su scala regionale, della presenza di ulteriori progetti analoghi da tempo pianificati per lo smaltimento di RNP di origine urbana e delle ulteriori caratteristiche ambientali dell'area interessata, si rileva che la proposta progettuale non presenta i caratteri propri dell'opera di interesse pubblico intesa come iniziativa volta al soddisfacimento di un interesse collettivo superiore ai diritti dei proprietari e degli Enti locali interessati?, precisando infine che ?tale aspetto condiziona negativamente anche la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) coordinata con la procedura di VIA e propedeutica alla possibile variante allo strumento urbanistico comunale nella successiva fase autorizzativa di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006?.

  2. Con altro decreto dirigenziale n. 50/VAA del 3 maggio 2011 la Regione Marche ha negato il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi...

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