Sentenza nº 4815 da Council of State (Italy), 25 Settembre 2014

Data di Resoluzione25 Settembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Goffredo Zaccardi, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. della Lombardia nr. 910/11 del 30 marzo 2011, depositata il 20 giugno 2011 e non notificata.

sul ricorso in appello nr. 1148 del 2012, proposto dalla AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G.B. Vico, 22,

ad adiuvandum:

ASSOCAD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Armella e Maria Antonelli, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, piazza Gondar, 22,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di DHL Express (Italy) S.r.l. e l'appello incidentale dalla stessa proposto, nonché l'atto di intervento di Assocad;

Viste le memorie prodotte dalla parte appellante (in data 21 maggio 2014) e dalla appellata (in date 1 giugno 2012 e 22 maggio 2014) a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza di questa Sezione nr. 2211 del 7 giugno 2012, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. dello Stato Bruni per la parte appellante, l'avv. Fruscione per la appellata e l'avv. Antonelli per l'interveniente Assocad;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia, in accoglimento del ricorso proposto dalla società DHL Express (Italy) S.r.l., ha annullato il provvedimento di revoca di un'autorizzazione precedentemente concessa alla detta società per l'estensione della autorizzazione alla procedura di domiciliazione ai sensi dell'art. 253, par. 1, del Regolamento CEE 2 luglio 1993, nr. 2454/93.

Con unico articolato motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 3, commi 5 e 9, della legge 25 luglio 2000, nr. 213 (atteso che con il provvedimento revocato la società istante era stata di fatto autorizzata a svolgere attività analoga a quella consentita ai Centri di Assistenza Doganale senza rivestire tale qualità).

In resistenza, si è costituita l'intimata società DHL Express (Italy) S.r.l., opponendosi con diffuse argomentazioni all'accoglimento dell'appello e dell'istanza cautelare; inoltre, la stessa ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza del T.A.R. lombardo, riproponendo come segue i motivi rimasti assorbiti in primo grado:

1) violazione dell'art. 76 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, nr. 2913/92 e degli artt. 253 e ss. del Regolamento nr. 2454/93, dell'art. 4 della legge nr. 213 del 2000, nonché dell'art. 2 del d.m. 11 dicembre 2012, nr. 548, della determinazione direttoriale del 7 dicembre 2000 e delle circolari esplicative del 7 maggio 1993, nr. 153, e 14 febbraio 2001, nr. 11, del Ministero delle Finanze ? Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette; falsa applicazione dell'art. 3, commi 5 e 9, della legge 25 luglio 2000, nr. 213 (in relazione all'idoneità del contratto di comodato a costituire valido titolo legittimante l'autorizzazione alla procedura di domiciliazione);

2) eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa (essendo l'Agenzia delle Dogane intervenuta su un provvedimento autorizzatorio già da tempo rilasciato dall'Ufficio delle Dogane di Mantova, previa verifica della piana sussistenza dei requisiti e presupposti di legge);

3) violazione dell'art. 76 del Regolamento nr. 2913/92 e degli artt. 253 e ss. del Regolamento nr. 2454/93, e conseguente disapplicazione dell'art. 3, commi 5 e 9, della legge nr. 213 del 2000 perché contrari alla normativa comunitaria richiamata (stante il contrasto col principio di non discriminazione della posizione di privilegio riconosciuta ai CAD dalla normativa nazionale).

Risulta altresì proposto intervento ad adiuvandum da parte di Assocad ? Associazione Nazionale Centri di Assistenza Doganale, al fine di aderire all'appello dell'Agenzia delle Dogane e chiederne l'accoglimento.

All'esito della camera di consiglio del 5 giugno 2012, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

All'udienza del 24 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. L'odierna appellata, società DHL Express (Italy) S.r.l., svolge attività di spedizioniere doganale, ed in tale qualità è stata autorizzata dall'Agenzia delle Dogane alla procedura di domiciliazione in qualità di soggetto intermediario, ai sensi dell'art. 253, par. 3, del Regolamento...

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