Sentenza nº 1424 da Campania, Napoli, 12 Marzo 2009

Data di Resoluzione12 Marzo 2009
EmittenteCampania - Napoli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Fabio Donadono, Presidente FF

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Referendario

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 294 del 28/02/2007, recante "Disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione della sanità regionale", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 26.3.2007 nella parte in cui prevede,al punto 5, di " introdurre con effetto immediato nella prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC A02BC Inibitori della pompa protonica - un costo addebitabile a carico del SSR, per dose definita al giorno, riferito al prezzo al pubblico, non superiore al prezzo minimo di riferimento calcolato in euro 0,90, secondo modalità dettagliatamente descritte nel Piano di rientro di cui all'Accordo da sottoscrivere ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 311/2004";

- della deliberazione della Giunta regionale della Campania Piano del 20 marzo 2007 recante Approvazione del piano di rientro del disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regioni ai sensi dell'art.1 comma 180, della legge 311/2004 pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 26.marzo 2007 nella parte in cui stabilisce, alle pagine 89 e ss., in ordine agli interventi indicati con i numeri 19-20-21-22 (Interventi sulla spesa farmaceutica), al punto F, le modalità attuative della DGRC n. 294 del 28 febbraio 2007, relative alla prescrizione di farmaci compresi nella categoria ATC A02BC - Inibitori della pompa protonica;

- nonché per quanto possa occorrere dell'Accordo tra Ministro della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania, approvato con la medesima deliberazione della Giunta regionale della Campania del 20 marzo 2007, 460, del quale si afferma essere il Piano di Rientro parte integrante

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o comunque consequenziale...

Sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2007, proposto da:

Almirall S.p.A in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Paolo Vaiano e Carlo Iaccarino, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Napoli, via S.Pasquale A Chiaia, 55;

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia,81 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale;

Ministero della Salute, Ministero della Economia e Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ove domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Ratiopharm Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio;

Farmindustria ? Associazione delle Imprese del Farmaco in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Vaiano, Diego Vaiano, Franco Ferrari e Carlo Iaccarino e domiciliata presso quest'ultimo, in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia n. 55;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Economia e Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2009 ? relatore il consigliere Paolo Corciulo - i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Nell'ambito delle misure adottate al fine di contenere e rientrare dal disavanzo della spesa pubblica relativa alla sanità regionale, anche in considerazione dell'osservanza delle prescrizioni e dei limiti operativi imposti dall'accordo intercorso con lo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004, accordo recepito con D.G.R.C. 20 marzo 2007 n. 460, la Regione Campania, con D.G.R.C. 28 febbraio 2007 n. 294, stabiliva che per la prescrizione di farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC ? inibitori della pompa protonica ? il costo unitario, riferito al prezzo al pubblico, addebitabile al SSR dovesse essere non superiore a quello minimo di riferimento calcolato in ? 0,90. Per la concreta applicazione della misura la deliberazione rinviava alle prescrizioni contenute nel Piano di Rientro di cui all'Accordo Stato-Regione Campania, strumento che veniva di lì a poco approvato con la richiamata deliberazione di Giunta 20 marzo 2007 n. 460. Il Piano, al punto G, lettera F, relativamente agli interventi sulla spesa farmaceutica, quanto ai farmaci della categoria ATC AO2BC ? inibitori della pompa protonica, in coerenza con un parere favorevole espresso in data 20 febbraio 2007 dall'Agenzia Italiana del Farmaco, nell'imporre ai medici di medicina generale ed ai pediatri di prescrivere solo quelli di costo non superiore a ?0,90, confermava la rimborsabilità entro siffatto limite minimo da parte del SSR per qualsiasi farmaco appartenente a tale categoria terapeutica. La disciplina consentiva comunque di addebitare interamente al SSR il costo di farmaci appartenenti alla medesima categoria ma di prezzo superiore, solo in presenza di intolleranza o possibili interazioni farmacologiche giustificate e documentate dal medico prescrittore che così ne avesse ritenuto l'insostituibilità attestandola nella ricetta. In tutti gli altri casi di prescrizioni di farmaci di prezzo superiore a quello minimo di riferimento il farmacista doveva richiedere la differenza di prezzo all'assistito.

Avverso tali deliberazioni ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Almirall s.p.a. chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, proponendo quattro motivi di ricorso.

Si costituivano in giudizio la Regione Campania, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiedevano il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

Ha spiegato intervento in giudizio ad adiuvandum la Farmindustria ? Associazione delle Imprese del Farmaco.

Alla camera di consiglio del 4 luglio 2007 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari e all'udienza dell?11 febbraio 2009, in vista della quale la Regione Campania presentava una memoria conclusionale, trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La società Almirall s.p.a. ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 294 del 28 febbraio 2007 nella parte in cui è stato stabilito, come misura di contenimento della spesa farmaceutica regionale, che per la prescrizione di farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC ? inibitori della pompa protonica ? il costo unitario, riferito al prezzo al pubblico, addebitabile al SSR debba essere non superiore a quello minimo di riferimento calcolato in ? 0,90. Oggetto di impugnazione è stato anche il Piano di Rientro di cui all'Accordo Stato-Regione Campania, approvato con la...

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