Sentenza nº 2428 da Lazio, Roma, 11 Marzo 2009

Data di Resoluzione11 Marzo 2009
EmittenteLazio - Roma

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 32°-ter,, composto dai signori Magistrati

Luigi TOSTIFrancesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefano TOSCHEI, Consigliere,

Lucia TOSTI, Consigliere,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10626/2007, proposto dall'avv. Francesco FONDERICO, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Giuliano FONDERICO ed elettivamente domiciliato in Roma, al v.le della Tecnica n. 183,

sul ricorso n. 572/2004 proposto dalla COSMOPOL s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Salvatore Alberto ROMANO e dall'avv. Corrado MORRONE ed elettivamente domiciliata in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 284;

CONTRO

- la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituito nel presente giudizio,

- la PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio e

- il COMUNE DI ROMA, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo MURRA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21

E NEI CONFRONTI

- della EUR s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro BERRUTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza del Gesù n. 46,

- della AQUADROME s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, non costituita in giudizio,

- della Associazione ITALIA NOSTRA - ONLUS, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, interventrice ad adiuvandum, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella MANGANI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via L. Rizzo n. 62,

- del Comitato SALUTE E AMBIENTE EUR, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dei sigg. Manlio PASQUALINI, Maria Cristina LATTANZI, Pietro Antonio VISCARDI, Gennaro FORGIONE, Lucilla STEFONI, Sandra VISONE, Gabriella MASTROFRANCESCO, Caterina ASVESTA, Andrea Francesco e Francesca PAOLUCCI, Carlo GIUNTI, Fabio CITTADINI, Paola, Alfonso e Chiara CAVALIERE, Irene MORSELLINO, Clementina VESCO, Andrea DE BERNARDINIS, Adriana PROIA, Roberto FERLESCH e Maria TOSETTO, interventori ad adiuvandum, tutti rappresentati e difesi dall' avv. Alessandra QUATTRINI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Parigi n. 11 e

- del Comitato QUARTIERE EUR, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dei sigg. Paolo GIORDANO, Tiziana PASQUALINI, Aldo BERARDI, Roberta RENZI, Patrizia CAVANIGLIA, Renato ZABINI, Sabina FORLANI, Paolo, Mario e Fabrizio LOMBARDI, Beatrice e Franco QUATTRINI, Giuliana PICCHI, Renata INTRONA, Maria TOSETTO, Luisa MACERA, Luigi e Mauro PAOLONI, Silvia PULITI, Pietrangelo ed Enricomaria MASSARO, Patrizia STEFANINI, Fiorella SCIANDRA, Antonietta ROSSI, Mirella DIORIO, Claudio CARPENTIERI, Francesca CURTI,Barbara PALOMBO, Paolo SACCHETTI, Maria VALERI, Alessandra RINALDI, Italo VOLPE, Rosalia BELLINI, Luca e Pietro Antonio VISCARDI, Giuseppe DANTE, Paolo ERCOLANI, e Giorgio BIUSO, tutti rappresentati e difesi dal prof. Stefano CRISCI e dall'avv. Alessandra QUATTRINI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Parigi n. 11,

la Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti marziali - FIJLKAM, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama n. 12

E NEI CONFRONTI

della SECURITAS METRONOTTE s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio FEROLETO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Gesmundo n. 4,

PER PERL L'ANNULLAMEN'ANNULLAMENTO

  1. - della deliberazione del Presidente della Regione Lazio 3 agosto 2007 n. 524 (in B.U. reg. Laz., s.o. n. 1 del 20 settembre 2007); B) - dell' ordinanza n. 142 del 16 luglio 2007, con cui il Sindaco di Roma ha approvato l'accordo di programma ex art. 34 del Dlg 18 agosto 2000 n. 267 recante il programma di interventi per il recupero e la trasformazione del Velodromo Olimpico e la nuova edificazione dell'area denominata Oceano Pacifico, in variante al vigente PRG di Roma; C) - della deliberazione della Giunta comunale di Roma n. 245 del 23 dicembre 2003; D) - delle deliberazioni del Consiglio comunale di Roma n. 84 del 3 aprile 2006 e n. 118 del 25 giugno 2007; E) - in parte qua ed ove occorra, della deliberazione consiliare n. 66 del 21/22 marzo 2006; F) - della nota prot. n. 99268/4S/04 del 14 giugno 2006, con cui la Regione Lazio ha escluso detto intervento dalla procedura di VIA; G) - del nulla-osta all'intervento rilasciato dall'Ufficio tecnico del Municipio XII del Comune di Roma; H) - della nota della Regione Lazio, dip.to del territorio prot. n. 104815 del 4 agosto 2006; I) - della nota dell'Avvocatura del Comune di Roma prot. n. 3284 del 21 gennaio 2004; L) - del verbale della conferenza di servizi in data 7 luglio 2006; M) - della determinazione dirigenziale n. 755 del 4 settembre 2006; N) - della nota comunale, dip.to VI, prot. n. 6753 del 26 marzo 2007; O) - in parte qua ed ove occorra, della deliberazione del Consiglio regionale n. 40 del 21 giugno 2007, del decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 524 del 3 agosto 2007 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 13 marzo 2006, tutti pubblicati nella BURL n. 26 del 20 settembre 2007.

  2. - della nota prot. n. 138AG/BF dell'11 novembre 2003, con cui la FIJLKAM ha comunicato l'esclusione, da parte del seggio di gara, dell'offerta della ricorrente, già prima in graduatoria in esito alla licitazione privata per il servizio di vigilanza del Centro Olimpico FIJLKAM di Ostia, aggiudicando tale appalto alla controinteressata; B) - d'ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, dei verbali di gara in data 15 ottobre e 5 novembre 2003;

Vistoo ill ricorsoo con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del solo Comune di Roma e della controinteressata illntimati, nonché gli atti d'interventoe parti intimate; ;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblicacamerale del 28 gennaio 12 febbraio 20094 il Cons. dott. dott. Sil- vestro Maria RUSSO e uditii altresì altresì, per le parti costituite, gli avvocati Giuliano e Francesco FONDERICO, MURRA, BERRUTI, MANGANI e QUATTRINI;

gli avv.ti MORRONE, MEDUGNO e FEROLETO;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L'avv. Francesco FONDERICO dichiara d'esser residente in Roma, al v.le della Tecnica nel quartiere EUR, in zona frontistante al Velodromo Olimpico.

L'avv. FONDERICO rende altresì noto che l'impianto sportivo de quo si colloca in un quadrante ricompreso tra i viali della Tecnica, del Ciclismo, dei Primati Sportivi e dell'Oceano Pacifico, ossia di arterie viarie di grande importanza e d'intenso traffico veicolare e, a loro volta, a suo dire destinate a subirne ancora di più a causa del loro raccordo con vicini e ben più popolosi quartieri della Capitale.

L'avv. FONDERICO assume inoltre che tal situazione di forte carico urbanistico sarebbe, a suo avviso, destinato ad aggravarsi per gli interventi edilizi interessanti tal quadrante, recati dall'accordo di programma di cui alla deliberazione del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 524 del 3 agosto 2007, intervenuto a'sensi dell'art. 34 del Dlg 18 agosto 2000 n. 267 tra Regione, Comune di Roma e l'EUR s.p.a., proprietaria dell'immobile de quo. L'accordo di programma il programma di interventi per il recupero e la trasformazione del Velodromo Olimpico e la nuova edificazione dell'area denominata Oceano Pacifico, è in variante al vigente PRG di Roma. L'accordo prevede l'edificazione, nell'area del Velodromo, d'un complesso edilizio multifunzionale (comparto A: Città dell'Acquasport e del benessere) con connessi edifici ad uso non residenziale (comparto B), per ca. mq 134.000 di SUL. Circa, poi, le funzioni del Velodromo, l'accordo le sposta in un impianto da edificare ex novo, sito in un'area posta all'interno del Parco Laurentino.

Avverso la deliberazione n. 524/2007, l'ordinanza n. 142 del 16 luglio 2007, con cui il Sindaco di Roma ha approvato il predetto accordo di programma e tutti gli altri atti meglio indicati in premessa, l'avv. FONDERICO si grava allora innanzi a questo Giudice con il ricorso in epigrafe. Al riguardo, il ricorrente si duole anzitutto della mancata riqualificazione d'un velodromo, quale quello Olimpico, la cui necessità permane attuale nonostante il degrado della struttura originaria -tant' è che se ne prevede uno nuovo-, deducendo poi, in punto di diritto, dieci articolati gruppi di censure.

Con i motivi aggiunti depositati il 30 maggio 2008, il ricorrente intima pure la AQUADROME s.r.l., corrente in Roma e soggetto attuatore degli interventi edilizi previsti dall'accordo dianzi gravato. Il ricorrente impugna adesso le ratifiche, da parte della Giunta regionale del Lazio (deliberazione n. 80 dell'8 febbraio 2008) e del Consiglio comunale di Roma (deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008), dell'accordo di copianificazione inter partes, in data 6 febbraio 2008, per l'approvazione del nuovo PRG di Roma, adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 19/20 marzo 2003, cui ha aderito anche la Provincia di Roma, giusta nota prot. n. 16843 del 6 febbraio 2008. Il ricorrente, oltre all'illegittimità derivata dagli atti di cui al gravame introduttivo, deduce in punto di diritto altri e nuovi sei gruppi di motivi.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma e la controinteressata EUR s.p.a., i quali, entrambi, in varia guisa concludono per il difetto ab origine dell'interesse qui azionato e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea. Intervengono ad...

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