Sentenza nº 4775 da Council of State (Italy), 22 Settembre 2014

Data di Resoluzione22 Settembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 330/2012, resa tra le parti e concernente: valutazione d'impatto ambientale, approvazione progetto realizzazione parco eolico;

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2013, proposto da:

WPP UNO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Dell'Anno, Arthur Frei, Andreas Widmann, Herwing Neulichedl, Umberto Deflorian e Paolo Corti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Umberto Saba, 54;

WWF Italia O.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Wolfgang Wielander, Manfred Natzler ed Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

Österreichischer Alpenverein (ÖAV), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Wolfgang Wielander, Manfred Natzler ed Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

Comune di Gries am Brenner (A), non costituito in giudizio nel presente grado;

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Hansjörg Silbernagl, Fabrizio Cavallar e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

Comune di Brennero, non costituito in giudizio nel presente grado;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per la parte appellante, gli avvocati De Florian, Dell'Anno, Corti e Petretti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, pronunciava definitivamente sui ricorsi n. 93 del 2012 e n. 94 del 2012, tra di loro riuniti e recanti motivi identici, di cui il primo proposto cumulativamente dal Comune di Gries am Brenner (Austria) e dall?Österreichischer Alpenverein - ÖAV (Club Alpino Austriaco; d'ora in poi: ?ÖAV?), ed il secondo proposto dalla WWF Italia O.n.l.u.s. (d'ora in poi: ?WWF?) avverso i seguenti atti:

    (i) la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1618 del 24 ottobre 2011, avente ad oggetto la valutazione d'impatto ambientale e l'approvazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico sul dorso montuoso Sattelberg nel Comune di Brennero, presentato dalla WPPO UNO s.p.a.;

    (ii) tutti gli atti amministrativi presupposti e consequenziali, «se ed in quanto contrastanti con il parere del Comitato ambientale n. 10 del 24 agosto 2011».

    Giova, al riguardo, premettere, per un verso, in linea di fatto, che il parco eolico in oggetto, secondo progetto, è costituito da 22 torri eoliche (di cui 19 autorizzate), dell'altezza complessiva di 95 m (pala di 60 m fino al mozzo + rotori di 70 m) e del peso di 52 tonnellate ciascuna, in un'area sita ad un'altitudine tra 1.984 m e 2.219 m s.l.m., sul crinale del monte Sattelberg nel territorio del Comune di Brennero, lungo il confine di Stato italo-austriaco, e, per altro verso, in linea diritto, che la l. prov. 5 aprile 2007, n. 2 (Valutazione ambientale per piani e progetti), prevede l'assoggettamento alla procedura di impatto ambientale, tra l'altro, degli impianti per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento o del sole con potenza elettrica superiore a 1 MW [v. allegato D, n. 3), lett. j), della citata legge provinciale].

  2. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, in particolare, provvedeva come segue:

    (i) affermava la legittimazione a ricorrere in capo al WWF, quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

    (ii) respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente Comune di Gries am Brenner (A) ? sollevata dalla controinteressata sotto il profilo che, trattandosi di ente pubblico straniero, lo stesso era legittimato a far valere i propri interessi esclusivamente nell'ambito dello Stato di appartenenza ?, in quanto, in primo luogo, il relativo territorio comunale si estendeva fino al confine italo-austriaco, confinando direttamente con l'area interessata dal parco eolico, sicché la legittimazione a ricorrere si radicava nella vicinitas e nell'impatto dell'impianto sul territorio del confinante Comune austriaco, ed, in secondo luogo, la legittimazione a ricorrere trovava fondamento nelle Convenzioni internazionali di Espoo del 25 febbraio 1991 e di Århus del 25 giugno 1998, in materia di valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e, rispettivamente, in materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale;

    (iii) accoglieva, invece, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all?ÖAV, non essendo il Club alpino austriaco riconosciuto come associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 l. n. 349 del 1986;

    (iv) accoglieva il terzo motivo dei ricorsi introduttivi ? di eccesso di potere per contraddizione con atti amministrativi precedenti ?, ritenendo il contrasto dell'impugnata deliberazione della Giunta provinciale con la precedente deliberazione di massima del 21 febbraio 2011, affermativa del principio che, nel bilanciamento degli interessi tra le esigenze sottese alla produzione di energia rinnovabile tramite impianti eolici e le esigenze di tutela del paesaggio alpino nel territorio della Provincia di Bolzano, doveva darsi prevalenza a quest'ultima, con l'unica eventuale eccezione della zona del Brennero, «laddove il progetto venga valutato positivamente da tutte le istanze», mentre, nel caso di specie, tale condizione non si era avverata;

    (v) accoglieva il quarto motivo di censura ? con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 1-bis l. prov. 25 giugno 1970, n. 16 (Tutela del paesaggio) e 3-bis d.P.G.P. 28 settembre 2007, n. 52 (Regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3) ?, interpretando il citato disposto normativo nel senso dell'imposizione di un divieto di realizzare impianti eolici nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, nelle quali rientravano le aree site ad un'altitudine superiore a 1.600 m s.l.m., tra cui quella interessata dall'impianto in oggetto (ubicata a ca. 2.000 m s.l.m.);

    (vi) accoglieva il settimo e l'ottavo motivo di ricorso ? con i quali era stato dedotto il vizio di eccesso di potere sotto i profili di travisamento di fatto e di insufficienza e contraddittorietà motivazionali ed istruttorie ?, ritenendo che la Giunta provinciale non avesse tenuti in debita considerazione i pareri e le osservazioni formulate da vari soggetti ed organi pubblici e privati (italiani e austriaci) partecipi del procedimento, tra cui, in particolare, il parere negativo del Comitato ambientale di cui all'art. 3 l. prov. 5 aprile 2007, n. 2 (Valutazione ambientale per piani e progetti), che avevano evidenziato una serie di effetti pregiudizievoli sotto il profilo ambientale e paesaggistico, discostandosene senza una motivazione plausibile e puntuale;

    (vii) condannava la Provincia di Bolzano, il Comune di Brennero e la WWP-UNO s.p.a. a rifondere al WWF e al Comune di Gries am Brenner le spese di causa, dichiarandole compensate tra le altre parti.

  3. Avverso tale sentenza interponeva appello l'originaria controinteressata WPP UNO s.p.a., deducendo i seguenti motivi:

    1. l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza della legittimazione a ricorrere in capo al Comune austriaco di Gries am Brenner, essendo quest'ultimo «titolare di una situazione giuridica, la cui lesione da parte dello Stato italiano, può (anzi deve) essere utilmente azionata avanti il Tribunale amministrativo dell'U.E. », ai sensi delle citate Convenzioni internazionali (v. così, testualmente, a p. 12 del ricorso in appello);

    2. l'erroneo accoglimento del terzo motivo di ricorso di primo grado, non potendosi ravvisare alcun contrasto con un precedente atto della Giunta provinciale in materia di impianti eolici, risolvendosi l'asserita precedente deliberazione del 21 febbraio 2011 in un mero comunicato stampa diramato dalla Provincia, non sorretto da una formale deliberazione;

    3. l'erroneo accoglimento del quarto motivo di ricorso, per l'erronea interpretazione degli artt. 1-bis l. prov. 25 giugno 1970, n. 16, e 3-bis d.P.G.P. 28 settembre 2007, n. 52, anche con riferimento agli artt. 12 d.lgs. 27 dicembre 2003, n. 387, e 17.2 d.m. 10 settembre 2010;

    4. l'erroneo accoglimento del settimo e dell'ottavo motivo di ricorso, in quanto:

    - la valutazione di impatto ambientale non costituisce «un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione», ma presenta «profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo» (v. così, testualmente, a p. 24 del ricorso in appello), sicché il correlativo potere discrezionale, riservato all'amministrazione attiva, non poteva essere ridotto, in senso limitativo, ai pareri resi dagli organi tecnici consultivi (nella specie, dal Comitato ambientale di cui all'art. 3 l. prov. n...

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