Sentenza nº 545 da C.G.A.R. Sicilia, 17 Settembre 2014

Data di Resoluzione17 Settembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO -SEZIONE II, n. 649/2013, resa tra le parti, concernente determinazione dotazioni organiche personale ATA (a. s. 2010- 2011) - riduzione posti;

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2013, proposto da:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro ?pro tempore?, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

Domenico Ciresi, Gaetana D'Angelo, Giovanni Gentilia, Alessio Butera, Nunzio Ingraffia, Rosalia Di Marco, Girolamo Bellomare, Pietro Vivarelli, Francesco Paolo Li Vigni, Letizia Varvarà, Maria Grazia Purpura, Giovanni Bologna, Giovanni Ogliormino, Paolo Di Gregorio, Salvatore Sala, Vito Alcamesi, Domenico Franco, Giovanni Micale, Giuseppina Allegra, Calogero Airò Farulla, Giuseppe Rubino, Daniele Tocco, Settimo Benigno, Antonina Randazzo, Pietro Francesco Savoca, Maurizio La Bua, Silvana Valenza, Salvatore Ciminato, Giuseppa Sarpante, Filippa Oliveri, Mafalda Bonaccorso, Maria Concetta Polizzi, Angela Bellante, Nicolò D'Arpa, Roberto Ruisi, Accursio Chiarello, Pasquale Savoca, Giovanna Di Bella, Sandra Garau, Provvidenza Riccobono, Sergio Leta, Maria Anna Rumeo, Onofrio Ciaccio, Girolamo Romeo, Vincenzo Colombo, Filippa Costantino, Pino Cassarà, Giovanni Bologna, Giuseppina Gulotta, Mirella Mauro, Angela Palmentino, Giuliana D'Aiuto, Laura Pieri, Rosalia Giaisi, Rosalia Lo Voi, Francesco Scozzari Baio, Caterina Maurici, Roberto Corrao, Michela Frittola, Salvatrice Mannina, Vincenza Stabile, Lorenzo Giuffrida, Vincenzo Pollichino, Francesco Pecorelli, Angelo Marturana, Sandra Marsala, Patrizia Pizzo, Antonina Giannone, Giuseppe Giovinco, Salvatore Rizzuto, Luciano Cataldo, Antonino Chirafisi, Alessandro Panarese, Maria Tramonte, Rosalia Navarra, Ninfa Alioto, Rosa Ricciardello, Pietro Finocchio, Luciano Bombolo, Pietro Perna, Giuseppe Guzzetta, Giovanni Lombino, Olga Di Pace, Anna Camiolo, Gaetano Benvegna, Antonino Battaglia, Antonino Purpura, Gaetano Porretto, Antonino Di Marco, Rosa Lauro, Pietro Di Grusa, Giovan Battista Ferba, Rosolino Ferba, Rosamaria Puleo, Giacomo Scavuzzo, Pietro Conticello, Maria Giuseppa Vazzana, Mario Pupillo, Salvatrice Sortino, Giovanni Prestianni, Provvidenza Costanzo, Domenica Maria Noto, Salvatore Vaccaro, Carmelo Cavallino, Sergio Moavero, Maria Antonietta Santi, Giuseppa Puccio, Rosalia D'Anna, Giuseppe Innusa, Stefano Pecoraro, Salvatore Firpo, Giuseppe De Pasquale, Michele Failla, Pasquale Rosato, Bernardo Marino, Concettina La Placa, Giuseppina Riggi, Carmela Catalano, Michela Venezia, Giacomo Di Piazza, Emanuele Ruvolo, Filippo La Spisa, Antonino Candela, Maria Rita Testa, Antonina Spina, Maria Bagnasco, Liliana Ganci, Piero Musso, Giuseppe Di Lorenzo, Giuseppe Modica, Giuseppe Antonio Lo Varco, Patrizia Randazzo, Rosalba Mattei, Cinzia Busalacchi, Vito Gandolfo, Francesco Lentini, Rosanna Gibaldi, Antonina Vaccaro, Desiderata Sciortino, Lucia Farruggia, Domenico Trifirò; Renato Brignone, Francesco Paolo Li Vigni, Cesare Mistretta, Rosa Ignazia Corrao, Benedita Vutano, Francesco Paolo Di Maggio, Francesco Rini, Vincenzo Piscitello, Rosaria La Corte, Caterina Rizzo, Provvidenza Brusca, Maria Miccichè, Maria Pia Ferina, Pietro Calsi, Francesco Militello, Antonina Romano, Giuseppe Salvia, Carmela Filiberto, Vincenzo Di Fiore, Stefania Inzerillo, Guido Gioè, Ivan Raia, Giuseppe Speciale, Maria Lopez, Ferdinando Gelfo, Roberto Ferrandelli, Ivana Teresi, Maria Gabriela Grossi, Daniela Di Liberto, Antonino Scaletta, Maria Anna Minneci, Giuseppa Cristiano, Lina Testaiuti, Patrizia Callisti, rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Spallitta, con domicilio eletto presso la stessa in Palermo, piazza Lolli n. 15;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Renato Brignone, Francesco Paolo Li Vigni, Cesare Mistretta, Rosa Ignazia Corrao, Benedita Vutano, Francesco Paolo Di Maggio, Francesco Rini, Vincenzo Piscitello, Rosaria La Corte, Caterina Rizzo, Provvidenza Brusca, Maria Miccichè, Maria Pia Ferina, Pietro Calsi, Francesco Militello, Antonina Romano,Giuseppe Salvia, Carmela Filiberto, Vincenzo Di Fiore, Stefania Inzerillo, Guido Gioè, Ivan Raia, Giuseppe Speciale, Maria Lopez, Ferdinando Gelfo, Roberto Ferrandelli, Ivana Teresi, Maria Gabriela Grossi, Daniela Di Liberto, Antonino Scaletta, Maria Anna Minneci, Giuseppa Cristiano, Lina Testaiuti, Patrizia Callisti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 7 maggio 2014 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati La Rocca e N. Spallitta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso notificato nel mese di agosto del 2010 Domenico Ciresi e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di appartenere al personale ATA quali collaboratori scolastici, assistenti tecnici e assistenti amministrativi, di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica con contratti a termine più volte reiterati, per più di tre anni (negli atti di causa si parla di una ?forma di precariato di lunga durata (anche ultradecennale)?, e di essere utilmente inseriti, ai sensi e per gli effetti della l. n. 297/94, nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA di Palermo, hanno impugnato davanti al TAR Sicilia -Palermo, previa sospensione dell'esecuzione, i seguenti provvedimenti e atti:

    -il decreto 30 luglio 2010, n. 4924, dell'Ufficio scolastico provinciale di Palermo, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche del personale ATA per l'a. s. 2010/2011 e sono stati accantonati 500 posti per L.S.U. e dipendenti di cooperative;

    -la nota 3 agosto 2010, n. 4993/2, del suddetto Ufficio scolastico provinciale, con la quale viene pubblicato l'elenco dei posti disponibili del personale ATA per l'a. s. 2010/2011;

    -il decreto 29 luglio 2010, n. 4925, dello stesso Ufficio scolastico provinciale, col quale si dispone la riduzione di 50 posti in relazione al profilo di collaboratore scolastico;

    -la nota, sprovvista di numero, in data 29 luglio 2010 dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di approvazione della dotazione organica provinciale del personale ATA;

    -ove occorra, la nota 9 giugno 2010, n. 5706, di trasmissione dello ?schema di decreto? relativo alla dotazione organica di diritto del personale ATA;

    -ove occorra, lo ?schema di decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca?, sprovvisto di data e di numero, col quale si prevedono i parametri e i criteri per la determinazione degli organici del personale ATA delle scuole ?consistenza dotazione organica per l'a. s. 2010/2011, con i relativi allegati, e si dispone la riduzione e l'accantonamento dei posti per ?servizi esternalizzati?.

  2. Con ordinanza 26 novembre 2010, n. 285 il Tar di Palermo, rilevato che l'impugnativa riguarda anche atti adottati dagli organi centrali dello Stato la cui cognizione è devoluta al Tar del Lazio ?sede di Roma, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del cod. proc. amm. , e che in seguito alla entrata in vigore del c.p.a. la competenza territoriale in primo grado è inderogabile e il relativo difetto non consente al giudice adìto di pronunciarsi sull'istanza di misure cautelari- ha dichiarato la carenza della propria competenza territoriale e ha indicato come competente il Tar del Lazio ?Roma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, del c.p.a. .

  3. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 3, c.p.a. , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza stessa e che sia dichiarata la competenza per territorio del Tar Sicilia ?Palermo, atteso che gli effetti dei provvedimenti impugnati ricadono e sono relativi all'ambito territoriale siciliano, e che i provvedimenti medesimi (fatta eccezione per lo schema di decreto interministeriale, i cui effetti comunque ricadono nello stesso ambito regionale) sono posti in essere da autorità aventi sede in Sicilia, a Palermo.

    Assegnata l'istanza per regolamento di competenza all'Adunanza plenaria, nella composizione integrata prevista dall'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 373/2004, quest'ultima, con ordinanza n. 5/2011, rilevato che la nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal c.p.a. , ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 del c.p.a. , è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, ossia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere ?instaurati? i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso; che il giudizio di primo grado era stato instaurato prima della entrata in vigore del c.p.a., che la competenza territoriale in primo grado non era da ritenersi inderogabile e pertanto era precluso al Tar rilevarne d'ufficio il difetto, trovando nella specie applicazione l'art. 31, comma 1, u. p. della l...

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