Sentenza nº 4541 da Council of State (Italy), 08 Settembre 2014

Data di Resoluzione08 Settembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

per la revocazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 1, c.p.a. e dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

quanto al ricorso n. 2382 del 2014:

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 16.12.2013, n. 6021, resa tra le parti, concernente l'ottemperanza della sentenza di questo stesso Consiglio di Stato, sez. III, 31.8.2012, n. 4660 ? Approvazione del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre;

e quanto al ricorso n. 2386 del 2014:

della stessa sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 16.12.2013, n. 6021, resa tra le parti, concernente l'ottemperanza della sentenza di questo stesso Consiglio di Stato, sez. III, 31.8.2012, n. 4660 ? Approvazione del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre;

sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2014, proposto da:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Telenorba s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Loiodice e dall'Avv. Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, n. 12, Pal. B;

MTV Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino Caravita Di Toritto, dall'Avv. Luca Sabelli e dall'Avv. Francesca Pace, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Beniamino Caravita in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;

All Music s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;

La 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Mezzabarba, dall'Avv. Domenico Ielo e dall'Avv. Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso l'Avv. Franco Bonelli in Roma, via Salaria, n. 259;

Telecom Italia Media s.p.a., parte non costituita;

TBS Television Broadcasting System s.p.a., parte non costituita;

Associazione Confconsumatori, parte non costituita;

visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione, nei rispettivi giudizi di revocazione in questa sede riuniti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., di Telenorba s.p.a. e di MTV Italia S.r.l. e di All Music s.p.a. e di La 7 s.r.l. nonché dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Aldo Loiodice Aldo, l'Avv. Isabella Loiodice, l'Avv. Beniamino Caravita Di Toritto, l'Avv. Francesca Pace, l'Avv. Federico Sorrentino, l'Avv. Domenico Ielo, Giuffrè su delega dell'Avv. Cristina Mezzabarba e l'Avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2014, proposto da:

MTV Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino Caravita di Toritto, dall'Avv. Luca Sabelli e dall'Avv. Francesca Pace, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Beniamino Caravita di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;

Telenorba s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Loiodice e dall'Avv. Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, n. 12, Pal. B;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

All Music s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;

La7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Ielo, dall'Avv. Cristina Mezzabarba e dall'Avv. Beniamino Caravita di Toritto, con domicilio eletto presso l'Avv. Franco Bonelli in Roma, via Salaria, n. 259;

Telecom Italia Media s.p.a., parte non costituita;

Associazione Confconsumatori - Confederazione Generale dei Consumatori, parte non costituita;

TBS Television Broadcasting System s.p.a., parte non costituita;

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso promosso ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 1, c.p.a. e dell'art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c., l'Autorità per le Garanzie nello Sviluppo Economico (d'ora in avanti, per brevità, AGCOM) e il Ministero dello Sviluppo Economico domandavano la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. III, 16.12.2013, n. 6021, con la quale, in sede di ottemperanza, questo stesso Consiglio, rilevata la violazione, da parte di AGCOM, del giudicato costituito dalla sentenza di questo Consiglio, sez. III, 31.8.2012, n. 4660, ne accertava la inottemperanza e, dichiarata la nullità, in parte qua, della delibera n. 237/13/CONS adottata da AGCOM e dell'allegato Piano di numerazione automatica dei canali LCN, nella misura in cui essa Autorità aveva disposto l'assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali nazionali generalisti ex analogici, ordinava ad AGCOM di ottemperare alla sentenza n. 4660/2012, passata in giudicato, e nominava il Commissario ad acta, indicato al § 4 della motivazione della sentenza n. 6021/2013, per adottare i provvedimenti necessari nei modi e nei tempi sempre specificati in motivazione, fatte salve le ulteriori prescrizioni che il Collegio si riservava di impartire, ove necessarie e richieste dal Commissario stesso.

  2. Le ricorrenti per revocazione, AGCOM e il Ministero dello Sviluppo Economico, a sostegno della proposta impugnazione, deducevano l'errore di fatto nel quale sarebbe incorso il Collegio giudicante nel ritenere che la medesima AGCOM non avesse correttamente valutato i dati del sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli e, in particolare, quelli relativi alla ricostruzione delle preferenze e delle abitudini degli utenti in epoca antecedente al c.d. switch-off e, cioè, prima del passaggio dal sistema analogico a quello digitale.

  3. Tale affermazione, smentita dalle risultanze istruttorie, sarebbe stata, ad avviso delle ricorrenti per revocazione, espressione di un abbaglio dei sensi che, cadendo su un punto decisivo della controversia, costituirebbe l'ipotesi tipica di revocazione per errore di fatto.

  4. In particolare, deducevano AGCOM e il Ministero dello Sviluppo Economico, la sentenza n. 6021/2013 avrebbe posto erroneamente a base del proprio convincimento circa l'inottemperanza di AGCOM la Tabella del sondaggio effettuato dall'Istituto Piepoli su richiesta di Telenorba s.p.a., Tabella che conterrebbe dati apparentemente diversi da quelli contenuti nella Tabella del sondaggio realizzata dal medesimo Istituto per conto di AGCOM e allegata alla delibera n. 237/13/CONS solo perché risultanti da una diversa base di calcolo esposta nella prima tabella, considerando, cioè, solo quanti avevano risposto di ricordare, in epoca antecedente allo switch-off, quale fosse il primo canale ove fosse collocata una emittente locale e non tutto il campione degli intervistati, comprensivo anche del 35% di quanti avevano risposto di non ricordarlo affatto, e riportando le risposte date non partitamente, con riferimento ad ogni singolo canale, ma aggregandole in specifici range di numerazione

  5. L'apparente diversità dei dati contenuti nelle due Tabelle, ad avviso delle impugnanti, era solo il frutto di una rielaborazione dei dati contenuta nella Tabella predisposta dall'Istituto Piepoli su richiesta di Telenorba s.p.a., ma tali dati non erano in realtà divergenti, perché la diversa consistenza delle percentuali esposte nelle due Tabelle era solo il frutto di una rielaborazione dei dati effettuata dal sondaggista, per conto di Telenorba s.p.a., successivamente alla realizzazione del sondaggio e alla esposizione dei dati medesimi nella Tabella realizzata per conto di AGCOM.

  6. Le ricorrenti per revocazione ne inferivano, pertanto, che un'attenta disamina dei contenuti di tali Tabelle avrebbe inevitabilmente condotto il giudice a concludere nel diverso senso della legittimità dell'operato dell'Autorità circa l'attribuzione dei numeri 7, 8 e 9 del sistema LCN alle emittenti generaliste nazionali ex analogiche e, tanto premesso, domandavano a questo Consiglio, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione e in accoglimento del proposto ricorso, in via rescindente di revocare la sentenza di questo Consiglio, sez. III, 16.12.2013, n. 6021, per il riscontrato errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e in via rescissoria di rigettare il ricorso per ottemperanza proposto da Telenorba s.p.a., dichiarando la legittimità della delibera n. 237/13/CONS e dell'allegato Piano di numerazione dei canali LCN adottati da AGCOM.

  7. Nel giudizio di revocazione, così incardinato e rubricato al numero di ruolo 2382/2014, si costituivano MTV Italia s.r.l., All Music s.p.a. e La 7 s.r.l., aderendo alla proposta impugnazione, e si costituiva altresì Telenorba s.p.a., la quale si opponeva all'accoglimento della medesima impugnazione e della incidentale istanza di sospensione, eccependone in via...

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