Sentenza nº 4450 da Council of State (Italy), 01 Settembre 2014

Data di Resoluzione01 Settembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE I n. 00387/2014

sul ricorso numero di registro generale 3427 del 2014, proposto da:

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta in persona dei rispettivi rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

Giovanni Sferragatta, Luigi Caturano, Antimo Caturano, Consorzio Free Service in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Ricciardelli e Antonio Ricciardelli, con domicilio eletto presso Renato Pedicini in Roma, via F. D'Ovidio, n.83;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Sferragatta, di Luigi Caturano, di Antimo Caturano e del Consorzio Free Service;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Ricciardelli Luigi e dello Stato Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Il Consorzio ricorrente, unitamente al presidente Giovanni Sferragatta ed ai consiglieri Luigi Caturano ed Antimo Caturano, aveva impugnato il provvedimento interdittivo prot. n. 2120/12.b.16/ANT/Area 1 del 3 marzo 2012 adottato dal Prefetto di Caserta nei confronti della stesso Consorzio, emesso in occasione della richiesta di concessione di un contributo da parte del Miur ai sensi del d.m. n.593 del 2000.

    Aveva impugnato altresì, con i motivi aggiunti depositati a seguito dell'istruttoria, una serie di ulteriori atti (relazione del Prefetto, verbale del G.I.A., dei Carabinieri, relazione della Questura di Caserta).

    Il Consorzio ricorrente denunciava l'illegittimità di tali atti deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere (presupposto erroneo, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione del giusto procedimento, motivazione errata, perplessità, contraddittorietà, illogicità, atipicità dell'atto, falsità della causa).

    Si costitutiva in giudizio il Ministero degli Interni ed il Miur concludendo per la infondatezza del ricorso.

  2. - Il Tar riteneva che l'adozione della misura interdittiva nei confronti del Consorzio ricorrente non era giustificata in relazione agli elementi indiziari richiamati del provvedimento del Prefetto.

    In particolare la informativa era basata sul collegamento fra il Consorzio ricorrente ed una della società che ne faceva parte (Caturano Autotrasporti s.r.l.), la quale presentava, secondo il Prefetto, significativi indici di permeabilità mafiosa; il primo giudice richiamava la decisione del Tar n. 5086 del 2013, che aveva annullato l'informativa a carico della predetta società che, a sua volta, richiamava una precedente decisione del Tar Campania n. 1901 del 2013, resa nei confronti di Aniello C.

    Il Tar quindi evidenziava che dalle citate pronunce risultava che:

    - con riferimento all'arresto del 4.7.2011 di Aniello C., allora amministratore unico della società Autotrasporti Caturano (perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629, 628 n.1 e n.3 del c.p., con l'aggravante ex art.7 L. n.203/1990), lo stesso era stato scarcerato con ordinanza di riesame pronunciata dalla Sezione VIII dello stesso Tribunale in data 15.7.2011, dunque antecedentemente al verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 13.7.2012 ove non si faceva alcuna menzione del detto provvedimento;

    - tale circostanza era di sicuro rilievo in quanto l'organo del riesame, nell'annullare la misura cautelare in precedenza adottata, aveva ritenuto insufficienti gli elementi raccolti a supporto del quadro indiziario posto a base dell'accusa, per il mancato riscontro dei fatti denunciati, anche in relazione al grado di attendibilità del denunciante M.P., coindagato in procedimento connesso;

    - neppure risultava valutato il fatto che quest'ultimo M.P. era stato rinviato a giudizio con decreto del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7.2.2012, in relazione al delitto di cui all'art. 368 c.p., per aver falsamente denunziato lo smarrimento di due assegni, per un importo complessivo di ? 11.000,00, ed incolpato il giratario (ossia il già nominato A.C.) pur sapendolo innocente;

    - a fronte degli elementi raccolti nei citati atti ed emersi successivamente alla prima ricostruzione dei fatti sottesa all'ordinanza di custodia cautelare, si rendeva ineludibile un approfondimento della vicenda da parte dell'amministrazione ai fini di verificare, alla luce dei criteri sopra delineati, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dell'interdittiva antimafia;

    - i rilevati vizi istruttori, tali da inficiare la correttezza dell'iter...

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