Sentenza nº 4302 da Council of State (Italy), 26 Agosto 2014

Data di Resoluzione26 Agosto 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA ?Sede di NAPOLI - SEZIONE V n. 03420/2011, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza n. 176/09 del Tar della Campania sez. V- restituzione suolo espropriato

sul ricorso numero di registro generale 8551 del 2011, proposto da:

Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Settimio Di Salvo, con domicilio eletto presso Carlo Boursier Niutta in Roma, viale Giulio Cesare N . 21-23;

Liliana Pepe, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Palma, Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso Ferruccio De Lorenzo in Roma, via L. Luciani, 1;

Impresa Edile Geom. Luigi Maddaloni, , non costituita in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Liliana Pepe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte (su delega di Settimio Di Salvo) e Carlo Malinconico (su delega di Patrizia Kivel Mazuy);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza gravata richiamata in epigrafe Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ? Sede di Napoli ? ha deciso il ricorso per la ottemperanza al giudicato (formatosi sulla sentenza del Tar Campania, sede di Napoli n. 176 del 2009 resa il 18/12/2008 e depositata il 16/01/2009) proposto dalla odierna parte appellata Pepe Liliana

La complessa vicenda sottesa alla odierna impugnazione può essere così sintetizzata.

Con la detta ottemperanda sentenza ormai regiudicata n. 176 del 2009 il Tribunale Amministrativo della Campania, aveva genericamente condannato l'amministrazione del Comune di Pomigliano d'Arco al risarcimento del danno, in favore della odierna appellata, secondo il criterio del ?ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'Ente espropriante?, nonché al ?risarcimento del danno anche per l'utilizzazione illegittima del suolo che in via equitativa può essere determinato in misura pari agli interessi legali annualmente calcolati in relazione al valore venale del bene?.

Nella sentenza medesima (resa in costanza della vigenza dell'art. 43 del TU n. 327/2001) erano stati specificati i criteri cui il comune si sarebbe dovuto attenere nella formulazione della proposta risarcitoria ed è stato previsto genericamente il risarcimento del danno, in favore della ricorrente, secondo il criterio del ?ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'Ente espropriante?, nonché al ?risarcimento del danno anche per l'utilizzazione illegittima del suolo che in via equitativa può essere determinato in misura pari agli interessi legali annualmente calcolati in relazione al valore venale del bene?.

In pretesa esecuzione della citata sentenza n. 176/2009, il Comune di Pomigliano d'Arco in data 25.3.2009 ha adottato il decreto n. 01/09 con il quale acquisiva al proprio patrimonio indisponibile i beni immobili di proprietà della ricorrente determinando l'importo da erogare a Pepe Liliana ?nella somma di euro 50.404,12? aggiungendo che la stessa è stata corrisposta a titolo di ?indennità, interessi ed interessi di mora?.

La detta somma non era accettata dalla originaria ricorrente (alla stregua della consulenza tecnica di parte versata in giudizio, in quanto ritenuta in palese violazione dei criteri fissati nella sentenza n. 176/2009, con dichiarazione comunicata al Comune a mezzo raccomandata a.r. del 27.4.2009 ): quest'ultima si rivolse quindi al Tribunale amministrativo in sede di ottemperanza per ottenere l'esatta quantificazione del danno subito, in applicazione dei criteri dettati in sentenza.

Secondo la tesi dell'appellata, la somma da corrispondere doveva essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, e, comunque, nel rispetto del principio del ristoro integrale del bene, tenendo conto della destinazione urbanistica dell'area ricomprendendovi il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nonché il danno arrecato al soprassuolo (manufatto colonico, piante colture di ortaggi), qualificato nel verbale di presa di possesso e stato di consistenza come ?fondo ben tenuto, recintato e mantenuto?.

In particolare, si lamentava nel ricorso (rubricato al n. 2933/2009 RG) che qualificandosi nel provvedimento di acquisizione coattiva la somma a tale titolo offerta, genericamente quale indennità, non si faceva alcun riferimento alle suddette voci di danno.

Il Tribunale, con ordinanza n. 00485/2009 rilevava che il ricorso, se inteso come esecuzione del giudicato, era inammissibile perché non era stato impugnato il decreto n. 01/09 del 25.3.2009 con cui il Comune di Pomigliano d'Arco aveva acquisito coattivamente al proprio patrimonio indisponibile i beni immobili di proprietà della ricorrente: riteneva però che il ricorso potesse essere inteso come ordinaria impugnazione di legittimità, e pertanto ordinava la cancellazione del ricorso dal Ruolo della Camera di Consiglio ed il trasferimento dello stesso al Ruolo Generale dei ricorsi impugnatori.

Il ricorso veniva discusso alla Camera di Consiglio dell?8 aprile 2010 ed in detta sede, nel contrasto insorto fra le parti (nella consulenza tecnica di parte ricorrente si quantificava un danno per un importo di euro complessivo di euro 317.924,57) il Tar procedeva con ordinanza n. 290 del 15 aprile 2010 alla nomina di un consulente tecnico.

In data 20 ottobre 2010 è stata depositata al Tar la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio ?per la quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente per la irreversibile trasformazione del suolo di sua proprietà? nella quale i detti danni sono stati quantificati nella somma di euro 314.517,17.

Il ricorso veniva quindi chiamato in decisione alla Camera di Consiglio del 28 aprile 2011 ed in detta sede, con la gravata decisione n. 03420/2011 il primo giudice ha preso in esame il detto elaborato di consulenza tecnica e le contrapposte eccezioni sollevate dall'amministrazione comunale, disattendendo queste ultime.

In particolare, in via preliminare è stata disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione comunale.

Quest'ultima, infatti, aveva sostenuto che - essendosi consolidato il decreto n. 1/09 di acquisizione sanante per mancata impugnativa nei termini - il giudizio avverso la determinazione della stima o indennità risarcitoria avrebbe dovuto essere devoluto alla Corte di Appello in sede di opposizione alle stima ex art. 54 T.U. n. 327/2001 (si sosteneva che non venivano in rilievo vizi del decreto di acquisizione, ma unicamente il quantum dell'indennità che integrava la violazione di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale con conseguente giurisdizione dell'A.G.O.).

In contrario senso, il Tar ha rilevato che l'importo da erogare a Pepe Liliana ?nella somma di euro 50.404,12 a titolo di indennità, interessi ed interessi di mora? determinato dal Comune di Pomigliano d'Arco nel decreto n. 01/09 del 25.3.2009 di acquisizione coattiva al suo patrimonio indisponibile non era da considerarsi corrisposta a titolo di indennità di espropriazione (la...

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