Sentenza nº 548 da Piemonte, Torino, 27 Febbraio 2009

Data di Resoluzione27 Febbraio 2009
EmittentePiemonte - Torino

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Giuseppe Calvo, Presidente, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

Richard Goso, Primo Referendario

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento emanato in data 04/02/2002 dal Questore pro tempore della Provincia di Torino, siglato prot. nr. 60/2002 notificato in data 2 aprile 2002 con il quale, tra l'altro, si invita la Sig.ra HALILOVIC MALINA a presentarsi, entro e non oltre quindici giorni dalla data della notifica, presso la frontiera di Milano Malpensa per il volontario esodo dal territorio nazionale;

2) di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento che hanno dato l'adozione del provvedimento sopra indicato.

Sul ricorso numero di registro generale 656 del 2002, proposto da:

Halilovic Malina, rappresentata e difesa prima dall'avv. Cristina Botto e, successivamente, a seguito di atto di nuova costituzione, depositato in data 24.07.2003, dall'avv. Giorgio Bissacco, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, corso Ferrucci, 101;

la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/01/2009 il dott. Giuseppe Calvo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Questore della provincia di Torino, con il provvedimento prot. n. 60/2002, in data 4 febbraio 2002, ?ESAMINATI gli atti d'Ufficio, dai quali si rileva che la cittadina bosniaca (la ricorrente), ...., in data 11.09.2001 ha presentato istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; TENUTO CONTO che lo stesso, dagli atti di ufficio, benchè titolare di permesso di soggiorno dal 01.04.1987, non risulta aver lavorato in regola con le norme che disciplinano il lavoro ed attualmente è sprovvisto del reddito minimo richiesto per la permanenza sul Territorio Nazionale e nello Spazio Schengen; RITENUTO che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia quando lo...

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