Sentenza nº 4225 da Council of State (Italy), 08 Agosto 2014

Data di Resoluzione08 Agosto 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, SEZIONE I, n. 00305/2012, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di ristorazione presso il C.N.R., Area Milano 1 e Milano 3;

sul ricorso numero di registro generale 2820 del 2012, proposto dalla società Rg Public Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso l'avv. Claudio De Portu in Roma, via Flaminia, 354;

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area di Milano 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Gemeaz Cusin Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area di Milano 1 e di Gemeaz Cusin Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Di Nitto per delega dell'avv. Boifava e Bellocchio, nonché l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

E? tornato all'esame del Collegio l'appello n. 2820/2012, proposto avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. I, n. 305/12 del 27 gennaio 2012, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Gemeaz Cusin s.p.a. avverso l'aggiudicazione alla società R.G. Oliosi s.r.l. dell'appalto per il servizio di ristorazione, da effettuare a dipendenti ed utenti autorizzati delle aree di Ricerca Milano 1 e Milano 2 del C.N.R. L'originaria ricorrente, seconda classificata nella procedura di gara, aveva contestato la valutazione tecnica effettuata dall'Amministrazione, ritenendo che la propria offerta fosse stata penalizzata sotto diversi profili. Nella citata sentenza erano ritenute fondate le seguenti prospettazioni difensive (con assorbimento dell'ultima censura, riferita ad anomalia dell'offerta):

a) incongrua valutazione delle componenti qualitative dell'offerta presentata dalla ricorrente, tenuto conto del parametro B2 del disciplinare di gara (quantità e varietà dei prodotti), non avendo la commissione aggiudicatrice motivato adeguatamente la propria decisione di non valutare alcuni prodotti offerti e di spostarne altri in diverse categorie (in considerazione dei parametri, al riguardo rilevanti, relativi all'appartenenza dei cibi alla categoria dei prodotti tradizionali provenienti da agricoltura biologica, oppure ottenuti con tecnologie tradizionali, provenienti da altri territori o ?a filiera corta? ? ovvero locali ? con ulteriore distinzione, fra questi ultimi, dei prodotti tipici ? DOP, IGP, SGT ? ottenuti con tecnologie convenzionali rispetto a quelli provenienti da agricoltura biologica), fermo restando che, in base alla categoria di appartenenza, i prodotti stessi avrebbero dovuto essere valutati in base al loro valore economico, stimato in base ai prezzi di mercato, alla frequenza di somministrazione e all'incidenza sul valore economico dell'appalto; per i prodotti provenienti dalla Regione Lombardia, avrebbero pure dovuto essere valutati la varietà dei prodotti, il loro numero, il periodo e la frequenza di somministrazione;

b) omessa considerazione dei fattori da ultimo indicati al precedente punto a) per i prodotti provenienti dalla Lombardia, non emergendo dal verbale del 9.3.2011 alcuna valutazione circa l'indicazione delle quantità offerte;

c) ulteriore penalizzazione dell'offerta di cui trattasi, essendo stati valutati alcuni prodotti in una categoria diversa da quella dichiarata (?stracchino Fioritobio?, proveniente da un'azienda in provincia di Lodi ? offerto come prodotto biologico a filiera corta ? valutato solo come prodotto biologico; crescenza di un caseificio in provincia di Cremona ? offerta come prodotto convenzionale a filiera corta ? valutata solo come prodotto convenzionale);

d) arbitraria modifica dei criteri, stabiliti per il parametro B6 del disciplinare (qualità e varietà dei prodotti in vendita presso il bar), potendo in base a tale parametro essere assegnati 2 punti, da rapportare ?al numero dei prodotti proposti e della loro qualità merceologica? ed avendo la Commissione deciso di considerare la valutazione qualitativa ininfluente sul punteggio finale, per omogenea qualità dei prodotti proposti dalle ditte concorrenti, con ulteriore contrazione del numero dei prodotti offerti, a seguito di arbitrario accorpamento di molti di essi.

Avverso la predetta sentenza era stato proposto l'atto di appello in esame (n. 2820/12, notificato il 5.4.2012 e depositato il 16.4.2012), sulla base dei seguenti motivi di gravame:

1) inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica al reale soggetto aggiudicatario, a seguito di affitto del ramo d'azienda, come risultante già nell'avviso di aggiudicazione (società R.G. Public s.r.l. ? attuale appellante ? e non R.G. Oliosi s.r.l., cui il ricorso stesso era stato notificato e che non si era costituita in giudizio);

2) violazione o falsa applicazione della lex specialis, nonché violazione dei principi in materia di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di par condicio dei concorrenti e di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, non avendo la commissione aggiudicatrice esercitato alcun potere discrezionale, poiché l'esclusione o meno di un prodotto era vincolata dalla normativa agroalimentare, contenuta nel D.M. 16.6.2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 145 della G.U. n. 154 del 5.7.2010. I prodotti da valutare in sede di gara sarebbero stati, dunque, solo quelli riconosciuti dalla normativa vigente: in tale ottica la motivazione della Commissione aggiudicatrice non avrebbe potuto ritenersi lacunosa, là dove riferita a presupposti normativi che (come il D.M. n. 350/1999) imponevano determinate valutazioni dei prodotti offerti. I prodotti a filiera corta, peraltro, sarebbero stati valutati non in quanto tali, ma in quanto tipici, DOP, IGP, SGT provenienti da agricoltura biologica, ovvero ottenuti con tecnologie convenzionali, con conseguente vantaggio per la ricorrente Gemeaz, che vedeva ammessi a valutazione prodotti altrimenti non valutabili, poiché non annoverati tra i prodotti con denominazione DOP o IGT. Quanto al parametro B6, la commissione non avrebbe modificato il criterio di valutazione, con riferimento sia alla qualità (considerata analoga per tutti i concorrenti), sia alla quantità (previo accorpamento dei prodotti merceologicamente omogenei);

3) contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi di par condicio e di non discriminazione, nonché del principio di libera concorrenza, con riferimento all'obbligo ? che sarebbe scaturito dalla sentenza appellata, per l'effetto conformativo della stessa ? di rivalutare solo l'offerta della ricorrente, introducendo così un sistema di misura differenziato per la stessa.

La società Gemeaz Cusin, costituitasi in giudizio, rilevava in via preliminare l'omessa impugnazione della sentenza nei tre mesi...

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