Sentenza nº 4137 da Council of State (Italy), 04 Agosto 2014

Data di Resoluzione04 Agosto 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00199/2010, resa tra le parti, concernente ricostituzione della "Regola di Roana" con conseguente attribuzione della personalità giuridica di diritto privato.

sul ricorso numero di registro generale 2866 del 2011, proposto da:

Comitato Ricostituzione Regola Comune di Roana, rappresentato e difeso dagli avv. Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso l'avv. Chiara Cacciavillani in Roma, via Tacito, 41;

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi e Ugo Petronio, con domicilio eletto presso l'avv. Ugo Petronio in Roma, via Ruggero Fauro, 43;

Comune di Roana;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Chiara Cacciavillani e Ugo Petronio;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza 29 gennaio 2010, n. 199 ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante per l'annullamento del provvedimento dd. 28 maggio 2004 n. 374784/4103, di rigetto dell'istanza di ricostituzione della Regola di Roana.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che in base alla definizione data dalla l. r. 19 agosto 1996, n. 26, dedicata al riordino delle Regole, sono da considerare Regole le Comunità di fuochi famiglia (o nuclei familiari) proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile; a tali soggetti è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato; per le Regole che intendono ricostituirsi, l'art. 2 di detta legge regionale prevede uno specifico iter procedimentale.

Ha, quindi, osservato il TAR che l'attuale appellante Comitato Promotore ha provveduto agli adempimenti documentali richiesti dalla citata legge regionale, esibendo, per quanto riguarda il profilo soggettivo, una serie di autocertificazioni attestanti l'appartenenza dei soggetti ivi indicati alle antiche famiglie o fuochi proprietari dei beni anticamente di proprietà della Regola e rivendicando, per quanto attiene il profilo oggettivo, la proprietà esclusiva in capo a dette comunità dei beni amministrati attualmente dal Comune di Roana per effetto del trasferimento dei suddetti beni operato a favore di quest'ultimo dal decreto vicereale n. 225 del 1806.

Tuttavia, ha sottolineato il TAR, il provvedimento impugnato ha avuto esito negativo in quanto non è stata fornita alcuna prova dell'antico laudo o statuto della ricostituenda Regola e il Comune non ha riconosciuto che i beni che si assumono costituire il patrimonio antico della Regola siano da questo amministrati in base al decreto vicereale del 1806, trattandosi di beni di origine feudale appartenenti dapprima alla ?Reggenza dei Sette Comuni?, poi al ?Consorzio Sette Comuni? e quindi suddivisi tra i singoli Comuni per effetto dell'atto divisionale redatto dal notaio dr. Serembe del 1925.

Il TAR ha, inoltre premesso, sotto il profilo delle qualificazioni giuridiche, anche richiamando un precedente giurisprudenziale di questo Consiglio (sentenza n. 1745-2009), che la Regola è un istituto ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata la proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd. fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnatizia a tale ristretta comunità.

Per il TAR, i citati requisiti soggettivi ed oggettivi dovevano essere attestati da parte del Comitato promotore, sul quale gravava l'onere di dimostrare che in Comune di Roana esistevano dei terreni di proprietà esclusiva di antiche famiglie e che solo per effetto del decreto vicereale del 1806 detti terreni erano passati nella disponibilità del Comune, il quale a sua volta li ha gravati di uso civico a favore dell'intera collettività...

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