Sentenza nº 4183 da Council of State (Italy), 05 Agosto 2014

Data di Resoluzione05 Agosto 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 935 del giorno 8 luglio 2013, resa tra le parti e concernente la destinazione di parcheggi pubblici interni al condominio per il ricovero degli automezzi di proprietà comunale

sul ricorso in appello n. 8616 del 2014, proposto dal

Condominio Europa di San Donà del Piave, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da Mauro Tonon, Anna Teresa Ziliotto, Eleonora Rigoni, Ignazio Bertani, Adriana Buso, Alberto Nardean, Roberta Carrer e Maurizio Franchi, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Bucci, ed elettivamente domiciliati, unitamente al difensore, presso l'avv. Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

Comune di San Donà del Piave, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Borella, Stefania Piovesan e Fabio Lorenzoni, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via del Viminale n. 43, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donà di Piave;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Paolo Fiorilli, su delega dell'avvocato Raffaele Bucci, e Alberto Borella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 8616 del 2014, il Condominio Europa di San Donà del Piave nonché Mauro Tonon, Anna Teresa Ziliotto, Eleonora Rigoni, Ignazio Bertani, Adriana Buso, Alberto Nardean, Roberta Carrer e Maurizio Franchi, propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 935 del giorno 8 luglio 2013 con la quale sono stati riuniti e respinti due diversi ricorsi proposti contro il Comune di San Donà del Piave per l'annullamento rispettivamente, quanto al ricorso n. 2394 del 1999, dell'ordinanza n. 167 del 7 luglio 1999 del Sindaco di San Donà di Piave, nonché dell'atto n. 24188 del 26 luglio 1999 di reiezione dell'istanza di annullamento in via di autotutela; e quanto al ricorso n. 447 del 2012, della deliberazione del Consiglio Comunale di San Donà di Piave 20/12/2011 n. 103, che ha deliberato a) la sdemanializzazione e b) l'inserimento tra le aree comunali da vendere (quali parcheggi privati) dei 77 posti auto interrati; dell'ordinanza successiva (i cui estremi non sono noti) con la quale l'Amministrazione di San Donà di Piave ha imposto il divieto di sosta su tali 77 posti auto.

Dinanzi al giudice di prime cure, con ricorso iscritto al n. di R.G. 2394 del 1999, il condominio Europa, insieme ad alcuni condomini, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata ordinata la destinazione esclusiva, dei parcheggi pubblici situati nell'interrato del condominio Europa in piazza 4 novembre, al ricovero degli automezzi di proprietà comunale.

Tutti i ricorrenti hanno anche contestualmente impugnato il provvedimento del Sindaco di San Donà di Piave con il quale è stata respinta l'istanza di annullamento in via di autotutela della predetta ordinanza sindacale n. 167 del 7 luglio 1999.

Avverso tali provvedimenti sono state dedotte le censure di: eccesso di potere, sotto svariati profili (difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà con atti precedenti, sviamento di potere); violazione dell'art. 42 della Costituzione; violazione degli artt. 41 quinquies e sexies della legge n. 1150 del 1942 e dell'art. 9 della L. n.122/1989, dell'art. 5 del D.M. n.1444/1968, dell'art. 25 della L.R.V. n. 61/85; violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Ad avviso dei ricorrenti, un'interpretazione corretta delle norme in materia di urbanistica citate doveva indurre a ritenere che i parcheggi in oggetto siano, in maniera inderogabile, di pertinenza del condominio Europa e dunque da riservare all'uso dei condomini e degli utenti delle attività commerciali e direzionali comprese nel condominio Europa e non anche utilizzabili in via esclusiva dal Comune per proprie finalità. Pertanto, in mancanza di una procedura espropriativa, non si poteva giungere alle conclusioni cui era pervenuto il Comune resistente.

Inoltre, si lamentava la violazione dell? art. 7 legge n. 241 del 1990 poiché non sarebbe stato comunicato l'avviso di avvio del procedimento, impedendo in tal modo un'attiva partecipazione del condominio ricorrente al predetto procedimento.

Si costituiva in giudizio il Comune di San Donà di Piave, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 10 novembre 1999, veniva respinta la domanda di sospensiva, con ordinanza confermata in appello.

Con ricorso iscritto al numero di R.G. 447 del 2012, il Condominio Europa, insieme ad altri otto condomini, impugnava la deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 20.12.2011, con la quale si era decisa: a) la sdemanializzazione e b) l'inserimento tra le aree comunali da vendere (quali parcheggi privati) dei 77 posti auto interrati in questione; nonché la successiva ordinanza con la quale l'amministrazione, in previsione della vendita di tali posti auto, aveva imposto il divieto di sosta sugli stessi.

A fondamento di tale ricorso i ricorrenti...

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