Decisioni Plenarie - Sentenza nº 16 da Council of State (Italy), 30 Luglio 2014

Data di Resoluzione30 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giovannini, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Alessandro Pajno, Presidente

Giorgio Giaccardi, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore

Nicola Russo, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 9376 del 4 novembre 2013, resa tra le parti, concernente la gara d'appalto per la realizzazione e la gestione del progetto SISFOR - Sistema di formazione on-line delle Forze dell'ordine.

sul ricorso numero di registro generale 19 di A.P. del 2014, proposto da:

Accenture Spa, Accenture Technology Solutions Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Luigi Mazzoncini, con domicilio eletto presso Lipani & Partners in Roma, via Vittoria Colonna ,40;

Wolters Kluwer Italia Srl, Skill On Line Srl, Knowledge Management & Security Srl, Project Automation Spa, Media Touch 2000 Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Zoppolato, Eva Maschietto, Katja Besseghini, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72;

Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Dir.Centr.Ist.Istr., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wolters Kluwer Italia Srl e di Skill On Line Srl e di Knowledge Management & Security Srl e di Project Automation Spa e di Media Touch 2000 Srl e di Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Dir.Centr.Ist.Istr.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Lipani, Sbrana, Besseghini, e dello Stato Gentili;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso incidentale proposto da Accenture S.p.A. e Accenture Techonology Solutions S.r.l. (d'ora innanzi RTI Accenture) e, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale proposto da Wolters Kluver Italia S.r.l., Skill On Line S.r.l., Knowledge Managment & Security S.r.l., Project Automation S.p.A. e Media Touch 2000 S.r.l. (d'ora innanzi RTI Wolters Kluver), ha: 1) annullato l'aggiudicazione, in esito alla procedura ristretta bandita dal Ministero dell'Interno, al RTI Accenture dell'appalto avente ad oggetto la realizzazione e la gestione del progetto ?SISFOR ? sistema di formazione on-line delle forze dell'ordine?, per un periodo di 48 mesi dalla stipula del contratto; 2) disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore di RTI Wolters Kluver; 3) ordinato, in caso di avvenuta stipulazione del contratto d'appalto, il subentro nel rapporto del RTI ricorrente principale.

Avverso la predetta decisione proponeva appello RTI Accenture, contestando sia il capo di reiezione del proprio ricorso incidentale in primo grado, sia la statuizione di annullamento dell'aggiudicazione in proprio favore dell'appalto, e concludendo per la riforma della sentenza gravata e per la conseguente declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto nel merito del ricorso originario di RTI Wolters Kluver.

Si costituiva RTI Wolters Kluver, contestando la fondatezza dell'appello principale, impugnando, in via incidentale, il capo di reiezione del terzo motivo del proprio ricorso incidentale in primo grado e concludendo per la conferma della decisione appellata e, in subordine, per l'accoglimento del proprio appello incidentale.

Resisteva anche il Ministero dell'Interno, contestando la fondatezza delle censure dedotte a sostegno dell'appello principale, difendendo la correttezza della statuizione appellata e domandandone la conferma.

L'esecutività della sentenza appellata veniva sospesa con l'ordinanza adottata nella camera di consiglio del 19 dicembre 2013.

Con ordinanza n.2214/2014 in data 29 aprile 2014 la terza sezione del Consiglio di Stato rimetteva all'Adunanza Plenaria la soluzione della questione, afferente all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale di primo grado e in relazione alla quale giudicava utile un chiarimento definitivo, relativa alla necessità (o meno) dell'indicazione nominativa, nella dichiarazione sostitutiva depositata ai sensi dell'art.38 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di tutte le persone munite della rappresentanza legale della società che devono possedere i requisiti morali prescritti dalla predetta disposizione.

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2014, dinanzi all'Adunanza Plenaria, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

  1. - Occorre preliminarmente definire i confini dell'oggetto della presente statuizione, al fine di circoscrivere l'esame alla sola questione effettivamente controversa dinanzi all'Adunanza Plenaria.

    Ancorchè la disamina della parte dell'appello principale, intesa a contestare il capo di reiezione del ricorso incidentale proposto in primo grado da RTI Accenture, apparisse logicamente antecedente, rispetto allo scrutinio della fondatezza del gravame rivolto avverso l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso proposto in primo grado da RTI Wolters Kluver, la terza sezione ha, nondimeno, ritenuto utile un chiarimento, da parte dell'Adunanza Plenaria, su una questione che attiene proprio all'accoglimento del primo motivo del ricorso di primo grado e che, tuttavia, nella decisione dell'appello potrebbe anche rivelarsi ininfluente (nell'ipotesi in cui venisse accolto l'appello di RTI Accenture nella parte in cui si contesta la reiezione del ricorso incidentale di primo grado e che comporterebbe la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso di prima istanza di RTI Wolters Kluver).

    L'ordinanza di rimessione risulta, a ben vedere, strutturata e motivata come devolutiva al giudizio dell'Adunanza Plenaria della sola questione, di seguito meglio illustrata, relativa alla valenza della dichiarazione sostitutiva nella specie depositata da RTI Accenture ai sensi dell'art.38 d.lgs. n.163/06.

    Ritiene, quindi, questa Adunanza, esercitando la facoltà riconosciutale dall'art.99, comma 4, c.p.a., di limitare il proprio giudizio all'affermazione del principio di diritto relativo alla sola questione rimessale dalla terza sezione e di restituire a quest'ultima la definizione del giudizio di appello, anche tenuto conto che il dibattito processuale (sia scritto, sia orale) è rimasto circoscritto alla disamina del solo problema esaminato nell'ordinanza di rimessione e che, quindi, anche il rispetto del contraddittorio esige che il presente esame resti limitato al predetto scrutinio.

  2. - Così definito l'ambito oggettivo della presente cognizione, occorre illustrare e precisare i termini, di fatto e di diritto, della questione controversa.

    2.1- Principiando dalla disamina dei profili di fatto, si deve rammentare che il bando (sezione III.2.1) e il disciplinare di gara (artt.6.2 e 9 lett.a) richiedevano, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti prescritti dall'art.38 d.lgs. cit., ammettendo esplicitamente la possibilità di attestarlo tramite dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e indicando la formulazione della dichiarazione nei seguenti termini: ?di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art.38 del d.lgs. n.163/2006?? (art.6.2 lett.a n.4 del disciplinare di gara).

    Accenture S.p.A. aveva prodotto una dichiarazione di un procuratore ad negotia (Giovanni Mario Pisanu) formulata nei termini indicati nel disciplinare ma senza l'indicazione nominativa dei due legali rappresentanti della società, mentre l'amministratore delegato di Accenture Technology Solutions S.r.l. (Carlo Trimarchi) aveva omesso la specifica menzione del presidente del consiglio di amministrazione, ancorchè (anch'egli) dotato di poteri di rappresentanza legale dell'impresa.

    In particolare, le due dichiarazioni contenevano l'esplicita e specifica attestazione ?che non sussistono a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell'impresa condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con sentenze di applicazione della pena a richiesta ai sensi dell'art.444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari? e la più generica attestazione, testualmente conforme al lessico del disciplinare, ?di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art.38 del d.lgs. n.163/2006 e successive modificazioni?.

    Dalla relazione depositata dal Ministero dell'Interno nella camera di consiglio del 19 dicembre 2013 risulta che ?a conclusione della procedura di gara, l'Amministrazione, espletate tutte le predette verifiche, ha accertato, con l'acquisizione di merito di tutta la necessaria documentazione, che entrambe le...

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