L. 11 marzo 2014, n. 23

Pagine375-377
375
leg
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
II
L. 11 marzo 2014, n. 23. Delega al Governo recante di-
sposizioni per un sistema f‌iscale più equo, trasparente
e orientato alla crescita (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
59 del 12 marzo 2014).
2. (Revisione del catasto dei fabbricati). 1. Il Governo è
delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’ar-
ticolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema
estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio
nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il re-
lativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in par-
ticolare, per le unità immobiliari urbane censite nel cata-
sto dei fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il
coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle
associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni as-
sociate, nel cui territorio sono collocati gli immobili, an-
che al f‌ine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora
non censiti, assicurando il coordinamento con il processo
di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi
della legislazione vigente in materia, nonchè con quanto
disposto dall’articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modif‌ica-
zioni, e dall’articolo 14, comma 27, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modif‌icazioni;
b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei
comuni e dell’Agenzia delle entrate, atti a facilitare l’in-
dividuazione e, eventualmente, il corretto classamento
degli immobili non censiti o che non rispettano la reale
consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero
la categoria catastale attribuita, dei terreni edif‌icabili
accatastati come agricoli, nonchè degli immobili abusivi,
individuando a tal f‌ine specif‌ici incentivi e forme di tra-
sparenza e valorizzazione delle attività di accertamento
svolte dai comuni in quest’ambito, nonchè def‌inendo
moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati
e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle en-
trate e i competenti uff‌ici dei comuni e la loro coerenza ai
f‌ini dell’accatastamento delle unità immobiliari;
c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione graf‌ica
delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del
rilievo areofotogrammetrico all’elaborato catastale e ren-
derne possibile l’accesso al pubblico;
d) def‌inire gli ambiti territoriali del mercato immobi-
liare di riferimento;
e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentra-
mento catastale comunale già avviate in via sperimentale,
aff‌inchè possano costituire modelli gestionali f‌lessibili e
adattabili alle specif‌icità dei diversi territori, nonchè sem-
plif‌icare le procedure di esercizio delle funzioni catastali
decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione
degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di
incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali
catastali;
f) operare con riferimento ai rispettivi valori normali,
approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal merca-
to nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del
decreto legislativo;
g) rideterminare le def‌inizioni delle destinazioni d’uso
catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo
conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle
conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario
secondo i seguenti parametri:
1) per le unità immobiliari a destinazione catastale
ordinaria, mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consi-
stenza, specif‌icando i criteri di calcolo della superf‌icie
dell’unità immobiliare;
1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione
catastale e per ciascun ambito territoriale anche all’inter-
no di uno stesso comune;
1.3) qualora i valori non possano essere determinati
sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente nu-
mero, applica la metodologia di cui al numero 2);
2) per le unità immobiliari a destinazione catastale
speciale, mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta
con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri
di consistenza specif‌ici per ciascuna destinazione cata-
stale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto
ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli
immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il
criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditivi-
tà costituisce l’aspetto prevalente;
i) determinare la rendita media ordinaria per le unità
immobiliari mediante un processo estimativo che, con ri-
ferimento alle medesime unità di consistenza previste per
la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario
di cui alla lettera h):
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione
e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destina-
zione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora
sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle loca-
zioni, applica ai valori patrimoniali specif‌ici saggi di red-
ditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente
l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
l) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei
valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari
urbane, in relazione alla modif‌icazione delle condizioni
del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del
valore di mercato;
m) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute
di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi
dell’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesag-
successive modif‌icazioni, adeguate riduzioni del valore
patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h) e della
rendita media ordinaria di cui alla lettera i) del presente

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT