D.L. 20 marzo 2014, n. 36

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Rivista penale 6/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 20 marzo 2014, n. 36. Disposizioni urgenti in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzio-
ne, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipenden-
za, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309, nonchè di impiego di medicinali (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 67 del 21 marzo 2014), convertito, con
modif‌icazioni, nella L. 16 maggio 2014, n. 79 (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 115 del 20 maggio 2014).
(Estratto)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE,
PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE
DEI RELATIVI STATI DI TOSSICO DIPENDENZA
1. (Modif‌icazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). 1. All’articolo 2 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti
modif‌icazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal
seguente: «2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle
di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e
l’Istituto superiore di sanità;».
2. All’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di di-
sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla
vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medici-
nali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso
farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui
all’articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il com-
pletamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore
di sanità e l’Istituto superiore di sanità, ed in accordo con le
convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti
o psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una
o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagno-
stici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non
possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.».
3. L’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disci-
plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La in-
clusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di
cui all’articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le so-
stanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le so-
stanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima in-
dicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedente-
mente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul si-
stema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi so-
pra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza f‌isica o
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle prece-
dentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i
derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che
possano provocare distorsioni sensoriali;
6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano
riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tos-
sicologico al tetraidrocannabinolo;
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa
provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le
sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che pro-
vocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso
centrale;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
b) nella tabella II devono essere indicati:
1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
c) nella tabella III devono essere indicati:
1) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipen-
denza f‌isica o psichica o entrambe, nonchè altre sostanze ad ef-
fetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi
i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e
i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali,
sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di
dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pe-
ricoli di induzione di dipendenza f‌isica o psichica di intensità
e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle
tabelle I e III;

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