Sentenza nº 224 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2014

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione25 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 224

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Giuseppe TESAURO Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2–4 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 2–4 ottobre 2013 e depositato il 10 ottobre 2013 (reg. ric. n. 94 del 2013), ha impugnato l’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico), per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    1.1.– L’art. 25, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013 stabilisce che «1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 15215 e 15225 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui agli articoli 49, 49-bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51 e 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, abrogati dall'articolo 24. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale».

    Secondo il ricorrente, la norma in esame – che ha introdotto importanti modifiche in un numero rilevante di leggi provinciali afferenti a diverse materie, quali l’urbanistica, la tutela del paesaggio, le aree per insediamenti produttivi, il miglioramento fondiario, l’attività ricettiva, le espropriazioni, gli alimenti geneticamente non modificati, la protezione degli animali, il commercio e l’inquinamento acustico – non sarebbe idonea ad assicurare la copertura finanziaria richiesta dalla disposizione costituzionale invocata come parametro.

    Inoltre le disposizioni abrogate con l’art. 24 della legge in esame non prevedrebbero autorizzazioni di spesa; infine, l’unità previsionale di base (U.P.B.) 15215 ed il capitolo 15225.15 (Spese per l’acquisto e l’apprestamento di aree destinate ad interventi produttivi nonché indennizzi per la revoca delle medesime assegnazioni - L.P. n. 13/1997, da art. 44 a art. 51-ter) non presenterebbero per l’anno 2013 alcuna disponibilità finanziaria. Conclude quindi il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che l’art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

  2. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano. La resistente eccepisce innanzi tutto la parziale inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione in quanto, si sostiene, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013, in forza della quale è stata promossa la presente questione di legittimità costituzionale, avrebbe ad oggetto unicamente il comma 1 dell’art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013 mentre, con il ricorso, si censura l’intero art. 25 e quindi anche il comma 2, che invece non sarebbe considerato dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, e riguardo al quale, inoltre, il ricorso non conterrebbe alcuna specifica censura.

    2.1.– Nel merito, espone la Provincia autonoma di Bolzano che, come sarebbe possibile evincere dal quadro generale del bilancio contenuto nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015), l’U.P.B. 15225 (Sostegno delle imprese ed organizzazioni dell’artigianato e dei Comuni) prevede un’autorizzazione di spesa di euro 22.100.000,00, mentre l’U.P.B. 15215 (Aree industriali e infrastrutture per la ricerca tecnologica) prevede “zero” per le spese da sostenere per tali interventi, in quanto il capitolo che compone l’U.P.B. viene dotato di fondi mediante decreto di variazione di bilancio, trattandosi di capitolo di spesa vincolato a specifico capitolo di entrata, come sarebbe espressamente consentito dall’art. 24 dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano).

    2.2.– Rileva, inoltre, la resistente che il riferimento al capitolo 15225.15 contenuto nel ricorso non si rinverrebbe nell’impugnato art. 25, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013, che si riferirebbe invece all’U.P.B. n. 15225: si evidenzia in proposito che, secondo quanto previsto nell’art. 11 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, l’unità di voto del bilancio di previsione è costituita dall’unità previsionale di base e non dal singolo capitolo, quindi il riferimento nel ricorso al...

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