Sentenza nº 3903 da Council of State (Italy), 22 Luglio 2014

Data di Resoluzione22 Luglio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

per la riforma, richiesta con entrambe le impugnative, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sezione III, n. 08337/2013, resa tra le parti, concernente diniego di convenzione per la riscossione di contributi associativi;

sul ricorso numero di registro generale 8892 del 2013, proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

C.I.S.A.L.-Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Piero Lorusso, con domicilio eletto presso il primo in Roma, largo Messico, 7;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano De Ruvo, Elisabetta Lanzetta, Daniela Anziano e Alessandro Di Meglio e presso gli stessi domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della C.I.S.A.L.-Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Messuti, nonché gli avvocati Lorusso, Tedeschini e Anziano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

sul ricorso numero di registro generale 9077 del 2013, proposto dall'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano De Ruvo, Elisabetta Lanzetta, Daniela Anziano e Alessandro Di Meglio e presso gli stessi domiciliato in Roma, via della Frezza, 17;

Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Piero Lorusso, con domicilio eletto presso il primo in Roma, largo Messico, 7;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III, n. 8337/13 del 19 settembre 2013, notificata il 7 ottobre 2013, è stato accolto il ricorso proposto dalla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.), avverso il provvedimento n. prot. 375 in data 1 febbraio 2013, con cui l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) respingeva una richiesta di convenzione con la citata confederazione, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee, ai sensi dell'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché avverso il parere sfavorevole, espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note in data 21 gennaio 2013 e 17 dicembre 2012. Nella citata sentenza si sottolineava come gli atti impugnati fossero riconducibili all'assenza del sindacato in questione nel C.N.E.L. o negli organi rappresentativi di altre confederazioni ivi presenti: tale requisito, tuttavia, non avrebbe dovuto essere ritenuto imprescindibile in...

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